Cassazione Penale, Sentenza n. 15885/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto che ha ridotto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 14, comma 2‑ter d.lgs. 159/2011 in relazione al riconoscimento dell'attualità della pericolosità sociale. Ha contestato che la Corte d'Appello abbia dedotto la pericolosità dalla condanna per associazione mafiosa, dal ruolo svolto nel clan, dal ritorno nel territorio dopo la pena, dall'assenza di segni di dissociazione e dalla persistenza di "Cosa Nostra", senza valorizzare adeguatamente il lungo periodo di detenzione e la revoca della libertà vigilata da parte del Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila; ha inoltre censurato l'eccessivo rilievo attribuito alla mancanza di collaborazione, sul presupposto (secondo il ricorrente erroneo) che questa permetta di presumere la persistenza dell'appartenenza all'associazione mafiosa, e ha invocato la giurisprudenza che richiede un concreto accertamento dell'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte d'Appello ha ritenuto che il giudizio di persistenza della pericolosità sociale fosse fondato su un quadro indiziario ampio e dettagliato: partecipazione a numerosi episodi estorsivi, consistente esperienza nel settore criminale, assistenza materiale a un mafioso latitante, presenza sistematica alle riunioni del clan di Palazzo Adriano, ruolo di uomo di fiducia di Di Marco Antonino e di 'snodo' nei rapporti con le vittime, funzione di mediatore con famiglie mafiose contigue, ritorno nel territorio dopo l'espiazione della pena, mancata ammissione di responsabilità per il reato associativo e condanna definitiva con pena complessiva superiore a undici anni. Valutate tali circostanze insieme all'assenza di collaborazione e a segnali di dissociazione non riscontrati, la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini del provvedimento di prevenzione, la durata della detenzione e la precedente revoca della libertà vigilata, sottolineando la differenza di finalità e presupposti tra misure di sicurezza e misure di prevenzione. Il rigetto ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). Decisione emessa il 01/04/2026.
Norme richiamate
art. 14, comma 2‑ter, d.lgs. 159/2011
La norma è stata interpretata nel senso che l'attualità della pericolosità sociale può essere desunta da un quadro indiziario specifico e convergente (condanna definitiva per associazione mafiosa, ruolo nel clan, attività criminose reiterate, ritorno nel territorio, assenza di dissociazione e di collaborazione). Tuttavia la Corte ricorda implicitamente che tale accertamento deve poggiare su elementi concreti e motivati, non su meri automatismi.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale evocata dal ricorrente per illustrare il motivo di impugnazione; la Corte ha ritenuto che le censure prospettate ai sensi di detta norma fossero infondate poiché il decreto appellato contiene una motivazione razionale e dettagliata delle ragioni per le quali è stata riconosciuta la persistenza della pericolosità sociale.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La persistenza della pericolosità sociale ai fini di una misura di prevenzione può essere accertata anche sulla base di un insieme di elementi indiziari convergenti (condanna definitiva per reati associativi, ruolo nell'organizzazione, partecipazione ad attività illecite, assistenza a latitanti, frequenza di riunioni di clan, funzioni di mediazione/collegamento).
- L'assenza di collaborazione con le autorità e la mancanza di segni di dissociazione sono fattori rilevanti e possono pesare decisivamente nella valutazione della pericolosità, purché la decisione sia ben motivata e ancorata a fatti specifici.
- La durata della detenzione e la revoca di precedenti misure (es. libertà vigilata) sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti: il giudice deve valutare la loro incidenza nel quadro complessivo e non ritenere automaticamente esauriente il loro effetto estintivo della pericolosità.
- Deve essere evitato ogni automatismo: pur potendo desumersi presunzioni dalla condanna e dal ruolo, il giudice è tenuto a un accertamento concreto e motivato sull'attualità della pericolosità sociale.
- In sede di impugnazione è strategicamente importante che il ricorrente contesti puntualmente e specificamente i singoli elementi fattuali e probatori posti a fondamento della misura; censure generiche o parziali rischiano di risultare inefficaci.
- Va sempre considerata la distinzione tra misure di sicurezza e misure di prevenzione: finalità, presupposti e valutazione della pericolosità possono differire e ciò influisce sulla rilevanza di precedenti provvedimenti giudiziari.
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