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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20594/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ferone impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività d'impresa per 12 mesi, ritenendolo gravemente indiziato di concorso nei reati di impiego di denaro di provenienza illecita ex art. 648-ter e autoriciclaggio ex art. 648-ter.1, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1. Il ricorso deduce violazioni procedurali e vizio di motivazione: sostiene che le risultanze (intercettazioni fra terzi, pagamenti corrispondenti a fatture, partecipazione a riunioni il cui contenuto non è provato, fideiussione e non apporto di capitale) non dimostrano la consapevolezza o il contributo causale di Ferone al piano di investimento dei capitali del clan Moccia, e che la posizione di Ferone è stata apoditticamente assimilata a quella di altri imprenditori, in particolare di Giovanni Esposito.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. I giudici hanno confermato che, alla luce del complesso indiziario composto dalle intercettazioni (in particolare la conversazione del 25/05/2018), dalla documentazione relativa all'ATI e all'aggiudicazione dell'appalto Lotto 20, dalla corrispondenza temporale fra conversazioni e inizio pagamenti alla Kam Costruzioni e dalla geolocalizzazione, sussistevano gravi indizi circa la partecipazione di Ferone al riciclaggio dei capitali dei Moccia tramite la messa a disposizione della sua impresa, con vantaggi economici personali. La Corte ha ritenuto non convincente la ricostruzione difensiva basata su presunte giustificazioni contabili e sulla natura terza di molte conversazioni. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e sono state applicate le conseguenze di legge previste per il rigetto (richiamato l'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di impugnazione per contestare la motivazione; la Corte non ha ritenuto il vizio di motivazione tale da rendere infondato il provvedimento impugnato

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti dell'azione penale e della motivazione; la Corte ha ritenuto che i requisiti per la misura cautelare interdittiva risultassero comunque soddisfatti

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha valutato il contributo personale di Ferone nel quadro di concorso organizzato

  • art. 648-ter cod. pen.

    Norma sull'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; la Corte ha ritenuto che le risultanze indiziarie fossero idonee a sostenere la gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie

  • art. 648-ter.1 cod. pen.

    Norma sull'autoriciclaggio; il Tribunale e la Cassazione hanno valutato la contestazione nella prospettiva del contributo di Ferone alla circuitazione e al reintegro dei capitali illeciti, pur con specificazioni su chi fosse responsabile del reato presupposto

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata come aggravante per il collegamento a contestazioni di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che l'aggravamento fosse rilevante ai fini della gravità indiziaria

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Citato al termine dell'ordinanza come norma rilevante per le conseguenze del rigetto del ricorso, ossia l'applicazione delle sanzioni procedurali previste in caso di rigetto

Massime di principio

  • Per misure interdittive e per l'accertamento della gravità indiziaria il giudice valuta il complesso delle risultanze (intercettazioni, documenti, flussi finanziari, geolocalizzazioni) in modo cumulativo: singoli elementi isolati possono sembrare indizi deboli, ma la loro convergenza può essere ritenuta sufficiente.
  • Conversazioni intercettate fra terzi, la presenza a riunioni e la coincidenza temporale fra dialoghi e flussi finanziari possono costituire elementi significativi di consapevolezza e partecipazione se inseriti in un quadro fattuale coerente.
  • La corrispondenza fra pagamenti e fatture non esclude automaticamente l'illecito quando emergono altri indizi che indicano un meccanismo volto a reintegrare capitali di provenienza illecita e a favore del sodalizio.
  • La difesa che contesta la motivazione del giudice deve puntare a mostrare illogicità manifeste o lacune concrete nella ricostruzione probatoria; mere contestazioni di carattere generale o alternative spiegazioni economiche possono risultare insufficienti se il quadro indiziario è convergente.
  • In casi con presunti collegamenti mafiosi l'aggravante incide sulla valutazione complessiva degli indizi e sui profili di pericolosità che giustificano misure interdittive preventive.

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