Cassazione Penale, Sentenza n. 19541/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/01/2022 che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (G.u.p. Tribunale di Bari 10/04/2019). Le censure principali sono: per Rubbio contestata la revoca dell'ordinanza di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. (vizio di motivazione e violazione dell'art. 125 c.p.p.), contestazione dell'attendibilità della persona offesa e del valore probatorio del riconoscimento fotografico, critiche alla qualificazione e alla prova relativa al delitto di autoriciclaggio, e censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché sulla misura della pena. Per Russo e Ditommaso analoghe censure sulla revoca dell'istruttoria, sulla valutazione della credibilità della persona offesa e sulla presunta violazione del divieto di reformatio in peius in tema di trattamenti sanzionatori dopo la riqualificazione del fatto in ipotesi tentata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Sul profilo procedurale ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza di rinnovazione istruttoria, affermando la discrezionalità del giudice d'appello e la non obbligatorietà di una motivazione 'ulteriore' se risulta dagli atti che il giudice ha ritenuto superflua l'assunzione di altra prova. Ha escluso nullità per la decisione adottata nell'aula d'udienza anziché in camera di consiglio e ha ritenuto inammissibile la mancata eccezione immediata della difesa. Quanto alla prova e all'attendibilità della persona offesa, la Cassazione ha valutato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il giudizio di credibilità e i riscontri probatori (intercettazioni, dichiarazioni di testimoni), e che le critiche dei ricorrenti si risolvono in una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità. Sui profili di pena e di reformatio in peius la Corte ha ritenuto che la conservazione degli aumenti per le aggravanti, anche dopo la riqualificazione in tentata violenza privata, non integri violazione del divieto purché la pena finale non sia più grave rispetto al primo grado. Pertanto i ricorsi sono stati dichiarati infondati e la sentenza di appello confermata nei suoi esiti.
Norme richiamate
art. 125 cod. proc. pen.
"il giudice decide in camera di consiglio senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo e delle parti e la sua deliberazione è segreta"
La Corte ha ritenuto che l'inosservanza formale dell'art.125 (decisione non presa nella forma della camera di consiglio) non comporta automaticamente nullità processuale e può comportare al più profili disciplinari; la decisione resta valida se non sussistono specifiche sanzioni previste dal codice.
art. 603 cod. proc. pen.
La norma disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; la Corte ha affermato che il giudice d'appello, dopo aver disposto la rinnovazione, può poi revocarla discrezionalmente quando ritenga sufficienti le prove già acquisite.
art. 495 cod. proc. pen.
"il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione delle prove che risultano superflue"
Il tribunale sottolinea che la revoca dell'ammissione delle prove è espressamente prevista e non impone una forma di deliberazione particolare; la revoca può essere motivata dalla valutazione di adeguatezza del materiale probatorio già raccolto.
art. 527 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto alle modalità deliberative del collegio; la Corte osserva che non esiste previsione che imponga una specifica forma di deliberazione nell'istruttoria tale da determinare nullità automatica se non rispettata.
art. 124 cod. proc. pen.
La Corte ricorda l'obbligo generale dei magistrati di osservare le norme del codice, ma distingue tra inosservanza priva di sanzione processuale e nullità; la violazione formale può non incidere sulla validità della decisione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di critica in cassazione: alcune doglianze (es. sulla commisurazione della pena non dedotta in appello) sono inammissibili se non sollevate in modo specifico nei gradi precedenti.
art. 597 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di reformatio in peius: la Corte ha applicato la giurisprudenza che consente la conservazione di aumenti per aggravanti dopo la riqualificazione purché la pena finale non sia più grave rispetto a quella del primo grado.
art. 416 bis.1 cod. pen.
Norma che disciplina l'aggravante connessa ad attività mafiosa/associazione di tipo mafioso; citata in relazione alla valutazione dell'aggravante e del relativo aumento di pena, con riferimento alla giurisprudenza su come trattare gli aumenti in appello.
Massime di principio
- La revoca di una ordinanza di rinnovazione istruttoria disposta in appello rientra nella discrezionalità del giudice d'appello: se il collegio ritiene che le prove raccolte siano sufficienti può dichiarare superflua l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori senza che ciò comporti automaticamente nullità.
- La mancata deliberazione in camera di consiglio (o decisione presa fuori dalle forme consuetudinarie) non determina di per sé nullità processuale se il codice non prevede specifiche sanzioni; eventuali rilievi vanno tempestivamente eccepiti dalla difesa per non essere preclusi.
- In Cassazione la valutazione della credibilità delle fonti di prova è sindacabile nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza della motivazione su punti essenziali: semplici richieste di riconsiderazione del merito non sono ammissibili.
- Il riconoscimento fotografico o elementi di prova con limiti intrinseci possono essere ritenuti sufficienti quando inquadrati in un contesto probatorio più ampio (intercettazioni, dichiarazioni di testimoni, elementi concreti di intimidazione ecc.).
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede che il giudice motivi l'assenza di elementi positivi: è sufficiente una motivazione che evidenzi la mancanza di riscontri concreti idonei a giustificare le attenuanti.
- Il divieto di reformatio in peius non impedisce che, dopo una riqualificazione del fatto in appello che comporti una riduzione della pena base, si mantengano inalterati gli aumenti per aggravanti, purché la pena complessiva non superi quella inflitta in primo grado.
- Le nullità che assumono rilievo di 'natura generale a regime intermedio' devono essere eccepite tempestivamente: l'omessa eccezione immediata può comportare la loro decadenza in sede di legittimità.
- Le doglianze che consistono in una mera rivalutazione degli elementi di fatto o in critiche generiche alla motivazione (senza indicare vizi specifici tali da renderla manifestamente illogica o contraddittoria) sono inammissibili in sede di cassazione.
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