Cassazione Civile, Sentenza n. 28532/2023 del 12/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Dogane contestava a Levante SRL l'importazione dalla Repubblica Popolare Cinese di transpallet manuali, qualificati come "altri carrelli elevatori", e applicava misure antidumping e sanzioni. La contribuente impugnava davanti alla CTP che annullava parzialmente l'accertamento; la CTR rigettava l'appello dell'Agenzia ritenendo che i beni fossero dotati di un dispositivo di pesatura e pertanto non rientrassero nella definizione di "transpallet manuali" soggetti ai dazi previsti dal Reg. CE n. 684/2008. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, violazione normativa comunitaria e insufficiente prova della qualificazione dei beni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i motivi: la CTR aveva effettivamente considerato il Reg. UE n. 1346/2016 ma ne ha escluso l'applicazione perché la fattispecie era regolata dal precedente Reg. CE n. 684/2008; la motivazione della CTR, pur sintetica, è adeguata al minimo costituzionale e spiega che i transpallet importati erano dotati di un congegno di pesatura che ne consentiva funzioni ulteriori rispetto al mero sollevamento; la Corte ha interpretato il dispositivo del Reg. 684/2008 nel senso che i carrelli dotati di dispositivo di pesatura (anche rimovibile) non rientrano nella definizione di "transpallet manuali" soggetti al dazio. Ha inoltre richiamato il principio che i considerando non hanno valore normativo vincolante e che la successiva estensione operata dal Reg. 1346/2016 non si applica retroattivamente alle operazioni oggetto del giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 684/2008
Ai fini del presente regolamento, s'intendono per "transpallet manuali", i carrelli a ruote munite di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore pedonale che utilizza un attrezzo articolato. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente perché possa essere trasportato e non hanno altre funzioni o utilizzi, che permettano ad esempio i) di spostare e sollevare i carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori), ii) impilare i pallet (carrelli stivatori), iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo) o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).
La Corte ha interpretato il dispositivo del regolamento letteralmente: prodotti dotati di un dispositivo di pesatura (anche rimovibile) non sono "concepite soltanto per sollevare un carico" e quindi non rientrano nel campo di applicazione delle misure antidumping previste dal regolamento.
Regolamento UE n. 1346/2016
Regolamento successivo che ha esteso il dazio anche ai transpallet con indicatori di peso non integrati nel telaio; la Corte ha ritenuto che tale estensione non fosse applicabile retroattivamente alle importazioni oggetto del contenzioso, essendo intervenuta dopo le operazioni impugnate.
Regolamento (CE) n. 1174/2005
Regolazione antidumping precedente cui il Reg. 684/2008 ha sostituito/rifinito l'ambito d'applicazione per i transpallet manuali; rilevante nel quadro storico-normativo dell'indagine.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Norma di cassazione invocata dall'Agenzia per censurare la motivazione e l'interpretazione della CTR; la Corte ha dichiarato i relativi motivi infondati.
art. 112 c.p.c.
Norma processuale richiamata dall'Agenzia in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia esaminato le norme pertinenti (compreso il Reg. 1346/2016) e abbia motivato adeguatamente.
art. 132 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR raggiungesse il minimo costituzionale richiesto.
art. 2697 c.c.
Norma sulla prova delle allegazioni; l'Agenzia lamentava mancanza di prova sulla qualificazione dei beni, ma la Corte ha ritenuto la questione superflua dopo aver interpretato il regolamento applicabile.
art. 111 Cost. (comma 6)
Richiamato a riferimento del 'minimo costituzionale' della motivazione richiesta ai giudici di merito; la Corte ha verificato che tale minima motivazione fosse presente.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità di misure antidumping occorre attenersi al tenore letterale del dispositivo normativo (articolo del regolamento) e non ai soli "considerando", che non hanno valore normativo vincolante.
- Se il dispositivo di una normativa comunitaria esclude una determinata tipologia di prodotto (es. prodotti dotati di dispositivo di pesatura), la presenza del dispositivo — anche se rimovibile — può essere sufficiente a escludere l'applicazione delle misure previste per la categoria esclusa.
- Le modifiche o estensioni del campo di applicazione contenute in regolamenti successivi (es. Reg. UE n. 1346/2016) non si applicano retroattivamente alle operazioni intercorse anteriormente all'entrata in vigore del nuovo regolamento.
- Il giudice di merito non è obbligato a discutere esaustivamente tutte le deduzioni di parte; è sufficiente una motivazione concisa ma logicamente adeguata che esponga gli elementi di fatto e di diritto a fondamento della decisione.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) resta rilevante, ma può risultare assorbente se l'interpretazione normativa dispositiva esclude di per sé l'applicazione della misura invocata.
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