Sentenza n. 51/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: attribuzione del voto di laurea di 109/110 e successivo verbale di riesame della prova finale con conferma del medesimo voto
Esito
Favorevole al resistente (università e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova finale della laurea magistrale, deducendo inizialmente l'inesistenza o illegittimità della valutazione per omessa verbalizzazione, nonché violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 18 del regolamento didattico del corso e dell'art. 97 Cost., per carenza di motivazione e istruttoria e lesione dei principi di buon andamento e trasparenza. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha contestato il verbale acquisito successivamente, lamentando l'assenza di criteri oggettivi e predeterminati per la valutazione della tesi, la mancata indicazione del punteggio attribuito alla prova finale e l'erroneità del calcolo del punteggio di partenza. In particolare, il verbale avrebbe considerato soltanto la media aritmetica convertita in centodecimi, pari a 103,667, senza aggiungere lo 0,2 per la lode conseguita in un esame e un punto per la laurea in corso, che avrebbero portato il punteggio di base a 105 e, secondo la ricorrente, al voto finale di 110/110. A seguito dell'ordinanza cautelare di remand, l'Ateneo ha riconvocato la commissione e adottato un nuovo verbale, nuovamente attribuendo 109/110. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la nullità del nuovo verbale per violazione del dictum cautelare, nonché violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 18 del regolamento didattico, eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e lesione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che il riesame fosse una motivazione postuma diretta a confermare il precedente voto, che i giudizi sulla tesi fossero incoerenti con il curriculum, con le ore di tirocinio svolte e con il voto degli altri candidati, e che il regolamento imponesse l'attribuzione del voto massimo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, poiché gli atti originariamente impugnati erano stati superati dal nuovo provvedimento adottato dall'Ateneo in esecuzione dell'ordinanza cautelare. Ha quindi esaminato il secondo ricorso per motivi aggiunti e lo ha rigettato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: l'ordinanza cautelare aveva imposto la riconvocazione della commissione composta dai membri presenti alla discussione originaria, il riesame della posizione secondo l'art. 18 del regolamento e la redazione di un verbale dettagliato, senza imporre ulteriori vincoli né vietare la conferma del voto. Il secondo motivo è stato anch'esso respinto. La valutazione della tesi e della relativa discussione costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesto sviamento logico, palese errore di fatto, illogicità o contraddittorietà, non ravvisati nel caso concreto. Il nuovo verbale indicava il punteggio di 4/8 e motivava la valutazione sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell'argomento e dei giudizi della relatrice e della correlatrice, riferendo imprecisioni nella discussione, limitata padronanza degli argomenti, limitato impegno pratico, scarsa autonomia e comprensione soltanto sufficiente dei risultati. La media elevata non escludeva carenze nella prova finale; il numero delle ore di tirocinio non era decisivo, poiché la commissione aveva valutato la qualità dell'impegno e non la sua durata quantitativa. Neppure il voto contrario espresso da una commissaria in sede di riesame dimostrava parzialità, potendo dipendere da fattori non individuati. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché occorreva provare rigorosamente l'assoluta identità delle situazioni comparate e l'irragionevole diversità del trattamento. È stato infine escluso un legittimo affidamento al conseguimento del voto di 110/110, poiché il curriculum costituisce soltanto la base di partenza e la prova finale incide autonomamente sul voto complessivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 18 del Regolamento Didattico del Corso di Studio Magistrale in Biotecnologie Mediche
A determinare il voto di Laurea, espresso in centodecimi, concorrono i seguenti elementi: a) punteggio medio derivato dal curriculum: 1. media aritmetica, convertita in centodecimi; 2. punteggio aggiuntivo per le lodi: 0,2 punti per lode fino ad un massimo di 2 punti; 3. punteggio per la durata del corso: Laureati in corso 1 punti; 4. coinvolgimento in programmi di scambi internazionali: 0,2 punti al mese fino ad un massimo di 1 punto. [...] La Commissione di laurea attribuisce inoltre un massimo di 8 punti sulla base della qualità della presentazione, della padronanza dell’argomento e il giudizio complessivo espresso da Relatore e Correlatore dell’elaborato di tesi
La commissione deve applicare i criteri regolamentari, indicare le singole componenti del punteggio e motivare la valutazione della tesi; la prova finale resta oggetto di discrezionalità tecnica.
art. 3 l. 241/1990
Il verbale di riesame deve consentire di comprendere l'iter valutativo e le ragioni dell'attribuzione del punteggio, attraverso una motivazione riferita ai criteri regolamentari e agli elementi concreti della prova.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza sorreggono l'attività valutativa della commissione, ma non consentono al giudice di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'organo competente.
art. 21-septies l. 241/1990
La ricorrente ne ha invocato la violazione per asserita elusione del dictum cautelare, ma il TAR ha escluso che il nuovo verbale avesse violato l'ordinanza di remand.
art. 134 c.p.a.
Il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato sostitutivo sul merito delle valutazioni tecniche al di fuori dei casi tassativi di giurisdizione estesa al merito.
art. 73 c.p.a.
Richiamato per il deposito delle memorie e repliche nel giudizio.
Massime di principio
- La valutazione della prova finale di laurea, dell'elaborato di tesi e della relativa discussione costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesto sviamento logico, palese errore di fatto, illogicità o contraddittorietà; non è consentita la sostituzione del giudizio del giudice a quello della commissione.
- Quando il regolamento didattico individua le componenti del voto di laurea, l'amministrazione deve applicarle e verbalizzare le singole voci che concorrono al punteggio, motivando in modo concreto la valutazione della prova finale secondo i parametri regolamentari.
- L'ordinanza cautelare che dispone la riconvocazione della commissione e il riesame della prova secondo il regolamento non impedisce all'amministrazione di confermare il voto originario, purché il riesame sia effettivo, svolto dalla commissione individuata dal giudice e adeguatamente verbalizzato e motivato.
- Un curriculum universitario particolarmente elevato e il conseguimento della laurea in corso non determinano un affidamento tutelabile al voto massimo, poiché costituiscono soltanto elementi del punteggio complessivo e la prova finale conserva autonoma incidenza sulla votazione.
- La disparità di trattamento nelle valutazioni amministrative presuppone la prova rigorosa dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e dell'irragionevole diversità del trattamento; il confronto con altri candidati non è sufficiente se non dimostra tale identità.
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