Cassazione Penale, Ordinanza n. 11519/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna per estorsione pronunciata nei gradi di merito; la Corte non entra nuovamente nel merito delle doglianze perché le questioni erano già state decise in sede di annullamento con rinvio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 febbraio 2025, che aveva confermato la condanna per estorsione. Il ricorrente deduceva due censure: da un lato, l'eccessività degli aumenti di pena applicati a titolo di continuazione; dall'altro, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. La Corte rileva che entrambe le questioni erano già state sottoposte alla Suprema Corte e che, nella precedente decisione di annullamento con rinvio, era già stata ritenuta logica e congrua la motivazione della Corte d'appello sia sugli aumenti sia sulle circostanze ex art. 62-bis c.p. Da ciò deriva la manifesta infondatezza dei motivi e l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice del reato oggetto della condanna confermata nei gradi di merito.
Le circostanze attenuanti generiche erano già state esaminate nella precedente decisione di legittimità, che aveva ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello sul loro mancato riconoscimento.
Massime di principio
- Se le questioni proposte con il ricorso per cassazione sono già state esaminate e decise dalla Suprema Corte in una precedente fase di annullamento con rinvio, la riproposizione di censure sostanzialmente identiche integra manifesta infondatezza.
- La doglianza sulla misura degli aumenti di pena per continuazione è inammissibile quando la motivazione del giudice di merito sia stata già ritenuta logicamente adeguata in sede di legittimità precedente.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere utilmente censurato in cassazione se la relativa motivazione è già stata valutata congrua dalla Corte di cassazione nella fase rescindente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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