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Sentenza

Sentenza n. 4696/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-inadempimento sul riconoscimento di un titolo conseguito all’estero, nominando un commissario ad acta e condannando l’Amministrazione alle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado era stata proposta azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito su un’istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all’estero. Il TAR aveva accolto il ricorso. Il Ministero ha appellato deducendo l’errata ricostruzione dei fatti e l’ingiustificata condanna per omessa attività amministrativa, poiché aveva adottato un provvedimento espresso sull’istanza dopo la notifica del ricorso ma prima della camera di consiglio del TAR. Ha quindi sostenuto che il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che non avrebbe dovuto essere disposta la condanna alle spese, anche in assenza di una domanda di applicazione della soccombenza virtuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello. Ha rilevato che l’Amministrazione aveva provveduto espressamente sull’istanza dopo la notifica del ricorso e prima della discussione della causa, facendo venir meno l’inerzia oggetto dell’azione avverso il silenzio. Di conseguenza, il ricorso di primo grado non poteva essere accolto, ma doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Quanto alle spese, il Collegio ha precisato che la declaratoria di improcedibilità può consentire la valutazione della soccombenza virtuale, ma che, nella liquidazione, possono rilevare anche ulteriori ragioni, compreso il comportamento processuale delle parti. Poiché il ricorrente di primo grado non aveva comunicato al TAR l’intervenuta adozione del provvedimento espresso, il Collegio ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese del primo grado. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, considerando la concorrente responsabilità delle parti nell’esito del giudizio di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    L’azione avverso il silenzio presuppone la permanenza dell’inerzia amministrativa; se l’Amministrazione provvede espressamente prima della decisione, viene meno l’interesse alla pronuncia sul silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Nel rito avverso il silenzio, l’adozione del provvedimento espresso prima della discussione della causa comporta la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché l’accoglimento del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, dopo la notifica del ricorso avverso il silenzio ma prima della decisione, l’Amministrazione adotta un provvedimento espresso sull’istanza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non può essere accolto per l’inerzia originariamente contestata.
  • Nella regolazione delle spese conseguente alla sopravvenuta improcedibilità del ricorso avverso il silenzio, il giudice può valutare, oltre alla soccombenza virtuale, il comportamento processuale delle parti e ogni altra circostanza rilevante.
  • La mancata comunicazione al giudice dell’intervenuta adozione del provvedimento espresso può giustificare la compensazione delle spese, quando tale omissione abbia contribuito alla decisione erronea sulla permanenza dell’inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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