Sentenza n. 1196/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35248 - Comunicazione: CP700-4485355-P, notificata all'azienda agricola il 6 ottobre 2022, con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 e 2002/03; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione Agea di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le annualità 2001/2002 e 2002/2003, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti
Esito
La controversia
L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione Agea con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare latte relativo alle annualità 2001/2002 e 2002/2003, nonché gli atti connessi e conseguenti. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio Agea ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rappresentando di avere annullato, con provvedimento del 25 novembre 2023, le comunicazioni di ricalcolo adottate prima dell’11 agosto 2023, tra cui quella impugnata, in applicazione dell’art. 10-bis, comma 4, del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’intero ricorso. L’art. 10-bis del decreto-legge n. 69/2023, convertito dalla legge n. 103/2023, ha imposto ad Agea di rideterminare nuovamente il prelievo supplementare secondo i nuovi parametri e ha stabilito che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle adottate secondo i nuovi criteri. Poiché l’atto impugnato era anteriore all’11 agosto 2023, Agea lo ha annullato e, comunque, esso è divenuto privo di effetto ex lege. È pertanto venuto meno l’interesse alla decisione sul ricorso. Le spese sono state compensate in ragione della risalenza della causa e della limitata attività difensiva svolta.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando sopravvengono fatti idonei a soddisfare integralmente la pretesa azionata o a far venir meno l’interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
"tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti"
Ha previsto la rideterminazione del prelievo supplementare secondo nuovi parametri e ha privato di effetto le precedenti comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell’11 agosto 2023, sostituendole con quelle adottate secondo i nuovi criteri.
Massime di principio
- Quando una norma sopravvenuta priva di effetto l’atto impugnato e ne prevede la sostituzione con un nuovo atto, e l’amministrazione procede inoltre all’annullamento dell’atto originario, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso e il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sull’intero ricorso quando gli effetti lesivi dell’atto impugnato siano integralmente eliminati, sia per effetto diretto della legge sopravvenuta sia mediante l’annullamento disposto dall’amministrazione.
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