Ordinanza n. 1815/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento 1) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. l, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 2) del decreto del Ministro dell’Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni; 3) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310 e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione; 5) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell’allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto; 6) del punto “12” Allegato “A”, dell’art. 1 comma 4, del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166; 7) dell’art. 5, comma 7, del decreto del Ministro dell’Interno del 18 settembre 2008, n. 163 e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l’esclusione dal concorso; 8) del decreto di esclusione dalla procedura concorsuale del 16 maggio 2024; 9) della scheda medica e del verbale n. 119 del 13 maggio 2024 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “HCM asimmetrica settale non ostruttiva, con quota di fibrosi macroscopica (mappe T1 RM cuore con mdc) - Decreto Ministero dell’Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 4, Allegato “A”, punto “12”; 10) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale; 11) del D.M. 238 del 14 novembre 2018, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»; 12) dell’art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 13) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 14) del D.M. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto; 15) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sull’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 16) del D. M. dell’Interno 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, comma 4, Allegato “A”, punto “12”; 17) del decreto del Ministro dell’Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 18) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall’elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente; 19) ove occorre e possa, della graduatoria finale approvata con D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche; 20) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale e per l’adozione in via cautelare di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l’ammissione con riserva dell’odierno ricorrente al prosieguo dell’iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di convocazione dell’odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per giudizio di non idoneità psico-fisica, fondato su una patologia cardiaca
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché gli atti presupposti relativi alla disciplina concorsuale, ai requisiti di idoneità psico-fisica e alla valutazione della commissione medica. La non idoneità era stata motivata con la diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica asimmetrica settale non ostruttiva, con quota di fibrosi macroscopica. Sono stati inoltre impugnati la scheda medica, il verbale della commissione, la graduatoria e le disposizioni regolamentari applicate, con domanda cautelare di riesame o di ammissione con riserva alle ulteriori fasi selettive e domanda di risarcimento in forma specifica o per equivalente. Nel corso del giudizio, nonostante il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR e del Consiglio di Stato, l’amministrazione ha consentito al ricorrente di frequentare e concludere il corso di formazione. Il TAR aveva quindi ordinato all’amministrazione di depositare, all’esito del corso, una relazione aggiornata sulla posizione del ricorrente e sui provvedimenti medio tempore adottati, anche al fine di valutare l’eventuale cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’amministrazione non ha adempiuto a tale ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha reiterato l’ordine istruttorio già disposto, imponendo all’amministrazione di depositare entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica dell’ordinanza una relazione aggiornata sulla posizione del ricorrente, corredata da tutta la documentazione necessaria e relativa anche ai provvedimenti adottati dopo l’ammissione al corso di formazione. Il Collegio ha avvertito che l’eventuale ulteriore inadempimento potrà costituire fonte di argomenti di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Ha fissato l’udienza pubblica per la prosecuzione del giudizio al 23 giugno 2026 e ha onerato il ricorrente di notificare rapidamente l’ordinanza all’amministrazione, anche presso la sede reale. È stata inoltre disposta la schermatura delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento, per la presenza di dati relativi alla salute.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
eventuale argomento di prova dal comportamento inadempiente della parte
Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento processuale della parte che non adempie agli incombenti istruttori disposti.
art. 30 c.p.a.
risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente
La norma è richiamata quale base della domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, ma non viene applicata o decisa nell’ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati sanitari e dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione non adempie a un ordine istruttorio, il giudice amministrativo può reiterare l’incombente, assegnando un nuovo termine e avvertendo che l’ulteriore inerzia potrà essere valutata come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
- L’ammissione o la partecipazione del ricorrente a un’attività formativa nel corso del giudizio, se autonomamente consentita dall’amministrazione, può rendere necessario acquisire una relazione aggiornata sulla sua posizione e sugli atti successivi, ai fini della valutazione della sopravvenuta carenza di interesse o della cessazione della materia del contendere.
- Prima di dichiarare l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre l’acquisizione della documentazione relativa agli sviluppi sopravvenuti della posizione del ricorrente.
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