Cassazione Penale, Sentenza n. 5706/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. 6/9/2011, n.159 per tardività. Tre motivi: (1) doglianza di illegittimità costituzionale del termine semestrale previsto dall'art. 28, sostenendo un parallelismo con la revisione penale; (2) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione della conoscenza della irrevocabilità della sentenza assolutoria (si deduceva che l'istante non potesse conoscere la irrevocabilità perché l'istanza per la revoca della misura personale era stata presentata anteriormente al passaggio in giudicato) e censura che la condizione di latitanza non sarebbe imputabile all'interessato; (3) incompatibilità con l'art. 6 CEDU per processo in assenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo di costituzionalità richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che distingue la revocazione dalla revisione penale e legittima il termine decadenziale come strumento di stabilizzazione del giudicato nelle misure di prevenzione. Quanto alla conoscenza della irrevocabilità, la Corte ha ritenuto che atti quali il deposito di istanza di revoca della misura personale dimostrino la consapevolezza dell'evento processuale e quindi escludano la sussistenza di una "causa a lui non imputabile" di mancata conoscenza; la doglianza sulla latitanza non è emersa come esimente. L'eccezione relativa all'art. 6 CEDU è stata dichiarata inammissibile perché non pertinente al caso dato che l'interessato aveva conoscenza del procedimento. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 28 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
la richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile
prevede un termine decadenziale per proporre la revocazione della confisca; la Corte ha ritenuto legittimo tale termine in ragione della finalità di stabilizzazione del giudicato nelle misure di prevenzione e ha posto l'onere della prova della mancata conoscenza per causa non imputabile sull'interessato
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
norma che prevede la condanna alle spese del ricorrente in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; applicata nel caso concreto
art. 6 CEDU
diritto a un processo equo; è stato invocato dal ricorrente per contestare il processo in assenza, ma la Corte ha ritenuto l'eccezione non pertinente poiché l'interessato aveva conoscenza del procedimento
Sez. U. Sentenza n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)
giurisprudenza delle Sezioni Unite che distingue l'istituto della revocazione dalla revisione penale, affermando la legittimità di un termine decadenziale per la revocazione delle misure di prevenzione al fine di garantire la stabilità del giudicato
Massime di principio
- Il termine di sei mesi per proporre l'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 va considerato perentorio: chi invoca la revoca deve agire entro sei mesi dalla conoscenza dell'evento che legittima la revoca, salvo provare concretamente una causa non imputabile di mancata conoscenza.
- L'onere di provare la "mancata conoscenza per causa non imputabile" grava sull'interessato; atti che dimostrano consapevolezza dell'esito processuale (es. deposito di istanza di revoca della misura personale) indeboliscono la tesi di mancata conoscenza.
- La revocazione della confisca è disciplinarmente diversa dalla revisione penale: la giurisprudenza ritiene compatibile un termine decadenziale con l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici nelle misure di prevenzione.
- Le censure fondate sul mancato rispetto delle garanzie dell'art. 6 CEDU (processo in assenza) hanno scarso rilievo quando è pacifico che l'interessato aveva conoscenza del procedimento; la contestazione deve essere calibrata sulla effettiva violazione del diritto alla difesa e non su astratte similitudini.
- La mera condizione di latitanza non è automaticamente causa non imputabile: per escludere la responsabilità per tardività occorre documentare l'impossibilità oggettiva e non imputabile di conoscere l'atto decisivo.
- Indicazioni pratiche: documentare tempestivamente la data di conoscenza della sentenza o dell'atto rilevante, conservare prove che giustifichino eventuali impedimenti obiettivi e, se si mira a contestare la tardività, produrre elementi probatori chiari e dettagliati sulla causa non imputabile.
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