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Sentenza

Sentenza n. 996/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1396/2024

Giustizia amministrativa202503839

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1396/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrici)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 1396/2024, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, in favore della prima ricorrente e di € 500,00, oltre accessori, in favore della seconda. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 novembre 2024, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 22 luglio 2025, e il Ministero non aveva provveduto al pagamento. Le ricorrenti hanno domandato l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di pagamento entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato, restando a carico della parte interessata l’attivazione del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori e contributo unificato se versato, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 3; comma 4, lett. e)

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e di disporre, in caso di persistente inottemperanza, sia la nomina del commissario ad acta sia una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni costituisce, insieme al passaggio in giudicato del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta, le spese connesse all’incarico e il termine di decadenza per la presentazione della parcella.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato per la disciplina delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, l’amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento del titolo entro un termine prefissato, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere liquidato con successivo decreto collegiale secondo i parametri del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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