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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-453/18

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019. — Bondora AS contro Carlos V. C. e XY. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Juzgado de Primera Instancia Vigo e Juzgado de Primera Instancia de Barcelona. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Fornitura di documenti complementari a fondamento del credito – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Controllo da parte del giudice adito nel quadro di una domanda d’ingiunzione di pagamento europea. — Cause riunite C-453/18 e C-494/18

Giurisprudenza europea62018CJ0453

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta due rinvii pregiudiziali spagnoli relativi a domande di ingiunzione di pagamento europea presentate da un creditore professionale contro consumatori. Stabilisce che il giudice può e deve chiedere integrazioni documentali sul contratto, se necessarie per il controllo d’ufficio delle clausole abusive. È quindi incompatibile una disciplina nazionale che vieti o renda irricevibili i documenti complementari necessari a tale verifica.

Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento: il giudice può chiedere al creditore documenti e informazioni complementari sul contratto per controllare d’ufficio eventuali clausole abusive nei confronti di un consumatore, anche se il diritto nazionale li dichiara irricevibili.

La questione giuridica

Se, nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, il giudice possa chiedere al creditore informazioni e documenti supplementari sul contratto e sulle clausole poste a fondamento del credito per verificare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole nei contratti con consumatori; se una norma nazionale che vieta o rende irricevibili tali documenti sia compatibile con il regolamento n. 1896/2006, con la direttiva 93/13 e con l’articolo 38 della Carta; e, in subordine, se il regolamento n. 1896/2006 sia invalido qualora non consenta tale controllo.

Principio di diritto

Nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento il giudice adito deve poter chiedere al creditore informazioni o documenti complementari, compresa la produzione del contratto o di una sua copia, quando ciò sia necessario per verificare d’ufficio l’eventuale carattere abusivo delle clausole invocate a fondamento del credito nei confronti di un consumatore. L’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006, letto alla luce degli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e dell’articolo 38 della Carta, osta quindi a una normativa nazionale che dichiari irricevibili tali documenti complementari.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 1 regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 2, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 5, punti 3 e 4, regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, lettere d) ed e), regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 8 regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 9, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 12 regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 16 regolamento (CE) n. 1896/2006
  • Articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6, paragrafo 1, TUE

Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e controllo delle clausole abusive

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali riuniti, provenienti da giudici spagnoli, nell’ambito di domande di ingiunzione di pagamento europea proposte da Bondora AS contro due consumatori per il recupero di crediti derivanti da contratti di prestito. La Corte si pronuncia sull’interazione tra il regolamento (CE) n. 1896/2006 e la direttiva 93/13/CEE in materia di clausole abusive.

Fatti e procedimento principale

Nella causa C‑453/18, Bondora aveva chiesto un’ingiunzione di pagamento europea per un prestito di EUR 755,27. Il giudice di Vigo, ritenendo necessario verificare l’eventuale abusività delle clausole contrattuali, aveva chiesto alla società di produrre il contratto e il dettaglio del credito; Bondora si era opposta, richiamando la normativa spagnola che esclude la produzione di documentazione nel procedimento europeo.

Nella causa C‑494/18, Bondora aveva chiesto un’ingiunzione per un prestito di EUR 1 818,66. Il giudice di Barcellona, constatato che il debitore era consumatore, aveva chiesto ulteriori precisazioni e la trascrizione delle clausole invocate a fondamento del credito, per poter svolgere il controllo d’ufficio richiesto dalla tutela consumeristica. Anche in questo caso il creditore aveva contestato la possibilità di produrre elementi aggiuntivi.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006;
  • gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE;
  • l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Dal regolamento emerge che la domanda di ingiunzione va proposta con il modulo standard A, contenente il fondamento dell’azione e la descrizione delle prove. Se i requisiti non sono rispettati, l’articolo 9 consente al giudice di invitare il ricorrente a completare o rettificare la domanda. La direttiva 93/13 impone invece agli Stati membri di garantire che le clausole abusive non vincolino il consumatore e di predisporre mezzi efficaci per far cessare la loro inserzione.

Questioni sottoposte alla Corte

I giudici del rinvio chiedevano, in sostanza, se:

  • il giudice del procedimento europeo d’ingiunzione potesse richiedere al creditore documenti e informazioni ulteriori sul contratto, al fine di controllare d’ufficio l’eventuale abusività delle clausole;
  • una norma nazionale che dichiari irricevibili tali documenti fosse compatibile con il diritto dell’Unione;
  • in mancanza di una simile possibilità, il regolamento n. 1896/2006 dovesse essere considerato invalido per contrasto con l’articolo 38 della Carta e con l’articolo 6, paragrafo 1, TUE.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il regolamento n. 1896/2006 mira a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei crediti pecuniari non contestati in controversie transfrontaliere. Tuttavia, tale obiettivo non può neutralizzare la tutela sostanziale garantita dalla direttiva 93/13 ai consumatori.

Richiamando la propria giurisprudenza sul controllo d’ufficio delle clausole abusive, la Corte osserva che il giudice nazionale deve disporre degli elementi di fatto e di diritto necessari per svolgere tale verifica. Nel procedimento europeo d’ingiunzione, ciò è compatibile con la struttura del regolamento, perché:

  • il modulo standard A consente l’indicazione di prove e informazioni complementari, anche tramite il punto 11;
  • l’articolo 9 del regolamento autorizza il giudice a chiedere al ricorrente di completare o rettificare la domanda;
  • richiedere la produzione del contratto o di una copia rientra nell’attività probatoria ed è finalizzato soltanto a verificare il fondamento della domanda.

La Corte conclude che un’interpretazione restrittiva dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento consentirebbe ai creditori di eludere le esigenze di tutela derivanti dalla direttiva 93/13 e dall’articolo 38 della Carta.

Decisione

La Corte afferma che l’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento n. 1896/2006, letto insieme agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e alla luce dell’articolo 38 della Carta, deve essere interpretato nel senso che consente al giudice del procedimento europeo d’ingiunzione di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito, per effettuare il controllo d’ufficio dell’eventuale abusività.

Di conseguenza, la stessa disposizione osta a una normativa nazionale che renda irricevibili i documenti complementari prodotti a tal fine, come la disciplina spagnola richiamata nei rinvii. Alla luce di tale risposta, la quarta questione sulla validità del regolamento non richiede risposta.

Principio affermato

Nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento il giudice non è vincolato a una lettura meramente formale della domanda: può richiedere integrazioni documentali necessarie per verificare d’ufficio clausole abusive in un contratto con consumatore, e gli Stati membri non possono impedire tale controllo escludendo l’ammissibilità dei documenti complementari.

Come è indicizzato

Materieprocedimento europeo d'ingiunzione di pagamentoclausole abusive nei contratti con i consumatoritutela dei consumatoricooperazione giudiziaria civile transfrontalieracontrollo d'ufficio del giudice

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