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Parere

Parere n. 1792/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal signor Mario Francesco Pitto contro il Comune di Mussolente per l’annullamento, previa sospensiva: - dell’ordinanza n.26 del 28 luglio 2015 ad oggetto “Segnalazione certificata di inizio attività per la costruzione di un nuovo tratto di recinzione e per la modifica di una recinzione esistente in via XI Febbraio. Ordinanza di sospensione lavori”; - dell’ordinanza n.37 del 16 settembre 2015 ad oggetto “Segnalazione certificata di inizio attività per la costruzione di un nuovo tratto di recinzione e per la modifica di una recinzione esistente in via XI Febbraio. Ordinanza di demolizione delle opere realizzate e di ripristino dei luoghi”; - di ogni atto presupposto e/o connesso.

Giustizia amministrativa202200133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Annullamento delle ordinanze comunali n. 26 del 28 luglio 2015, di sospensione dei lavori, e n. 37 del 16 settembre 2015, di demolizione delle opere e ripristino dei luoghi, relative alla recinzione della particella n. 846.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il ricorrente, proprietario di un edificio residenziale e dell’area pertinenziale, aveva presentato il 20 luglio 2015 una SCIA per realizzare un nuovo tratto di muro di recinzione sulla particella n. 846. Il Comune ha sospeso i lavori e successivamente ordinato la demolizione, ritenendo che l’area fosse gravata da uso pubblico. Con il primo motivo il ricorrente ha contestato la sussistenza dell’uso pubblico, dedotto la tardività dell’intervento in autotutela possessoria ai sensi dell’art. 378 della legge n. 2248/1865, allegato F, l’incompetenza del dirigente, il difetto di istruttoria e di partecipazione procedimentale. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle prescrizioni comunali su altezza e distanza delle recinzioni e la legittimità della demolizione in rapporto alla disciplina della SCIA e dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che l’intervento non richiedesse permesso di costruire e che, al più, fosse applicabile una sanzione pecuniaria. Il Ministero ha inoltre eccepito l’improcedibilità della censura contro la sospensione dei lavori, ritenuta superata dall’ordinanza di demolizione, e ha difeso la legittimità degli atti sulla base delle dichiarazioni dei residenti e della destinazione dell’area all’uso pubblico.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione sull’accertamento dell’uso pubblico della particella n. 846. Per riconoscere una servitù di uso pubblico occorrono l’uso da parte di una collettività indeterminata qualificata dal riferimento a un ambito territoriale, l’idoneità concreta dell’area a soddisfare esigenze generali e un titolo idoneo, che può consistere anche in un uso protratto da tempo immemorabile. Quando l’area è privata, l’amministrazione deve compiere un’istruttoria rigorosa e dimostrare il titolo e la concreta destinazione all’uso pubblico: il mero uso di fatto, la previsione urbanistica programmatica, le risultanze catastali, l’inclusione in elenchi o gli atti di riconoscimento amministrativo non sono, isolatamente, sufficienti. Nel caso concreto il Comune non ha svolto un accertamento adeguato né motivato le ragioni dell’affermata destinazione pubblica; sono quindi illegittime sia l’ordinanza di sospensione sia quella di demolizione. Le restanti doglianze sono state ritenute non decisive o comunque inidonee a condurre a un esito diverso. La Sezione ha espresso parere per l’accoglimento del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo – uso pubblico, istruttoria e motivazione

Motivo accolto nella parte relativa al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione. Il Comune non ha dimostrato con accertamento rigoroso i presupposti dell’uso pubblico della particella privata n. 846 né ha adeguatamente motivato la destinazione collettiva dell’area. Ne consegue l’illegittimità di entrambe le ordinanze. Le ulteriori censure del motivo, tra cui tardività, incompetenza e mancata partecipazione, non sono state autonomamente decise perché le questioni esaminate esauriscono la controversia.

Secondo motivo – disciplina edilizia della recinzione e SCIA

Le censure sulle prescrizioni comunali relative ad altezza e distanza della recinzione, sulla disciplina della SCIA e sulla sanzione edilizia non sono state espressamente esaminate: il Collegio le ha ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere una conclusione diversa.

Ordinanza di sospensione dei lavori

La tesi ministeriale di improcedibilità della censura contro l’ordinanza di sospensione, perché asseritamente superata dall’ordinanza di demolizione, non è stata accolta: il parere dichiara illegittime entrambe le ordinanze per l’insufficiente accertamento dell’uso pubblico.

Norme richiamate

  • art. 823 c.c.

    il Comune di Mussolente ha illegittimamente adottato i provvedimenti impugnati senza condurre un’adeguata istruttoria e senza motivarne adeguatamente le ragioni per cui è giunto all’accertamento della destinazione ad uso pubblico dell’area in questione.

    Il richiamo all’art. 823 c.c. si inserisce nel quadro della tutela dei beni pubblici, ma la decisione richiede comunque che l’amministrazione dimostri rigorosamente i presupposti dell’uso pubblico quando l’area risulta privata; il mero convincimento dell’ente non basta.

  • art. 825 c.c.

    È ius receptum che la natura e l'uso pubblico di un’area dipendono dall’esistenza di tre elementi concorrenti: l’utilizzo, il passaggio ovvero il transito esercitato iuris servitutis publicae da una moltitudine indistinta di persone qualificate dall’appartenenza ad un ambito territoriale; la concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze di carattere generale e pubblico; un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico che può identificarsi nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile.

    La servitù di uso pubblico richiede la compresenza di uso da parte di una collettività indeterminata, concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze pubbliche e un titolo valido, che può derivare anche dalla protrazione dell’uso da tempo immemorabile.

  • art. 378 l. 2248/1865, allegato F

    Il Comune di Mussolente avrebbe dovuto condurre una compiuta istruttoria atta a dimostrare l’esistenza degli elementi innanzi indicati, assolvendo all’onere probatorio con particolare rigore ancor più perché catastalmente l’area interessata risulta di proprietà privata.

    L’esercizio dei poteri di tutela dell’uso pubblico su un’area privata presuppone un’istruttoria completa e un rigoroso assolvimento dell’onere di dimostrare gli elementi costitutivi della destinazione pubblica.

  • art. 16, lett. b), l. 2248/1865, allegato F

    Del pari, le risultanze catastali, l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche, oppure la presunzione di cui all'art.16, lett. b), della legge 20 marzo 1865 n.2248 all. F (in base alla quale si presumono comunali le strade site all’interno dei centri abitati), rappresentano solo alcuni degli indici di riferimento da tenere in considerazione ai fini della dimostrazione dell’uso pubblico di una strada privata, rectius di un’area che costituiscono soltanto presunzioni juris tantum cioè superabili con la prova contraria della inesistenza di un diritto di uso o di godimento da parte della collettività.

    La presunzione di comunalità delle strade situate nei centri abitati è relativa e costituisce soltanto un indice probatorio, superabile mediante prova contraria; analogamente, i dati catastali e gli elenchi delle strade non dimostrano da soli l’uso pubblico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    In altre parole, l’amministrazione non avrebbe chiarito e provato in modo circostanziato la sussistenza di un effettivo utilizzo collettivo del mappale n.846, evitando, peraltro, qualsivoglia preventivo confronto con la parte privata sul piano procedimentale, in spregio agli ordinari canoni partecipativi.

    Il parere riporta la censura di mancato confronto procedimentale, ma non la decide autonomamente: l’accoglimento si fonda sul difetto di istruttoria e sulla carenza di motivazione circa l’uso pubblico.

  • art. 19 l. 241/1990

    Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. civile, 16 maggio 2012, n.7663) e gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

    La censura fondata sulla disciplina della SCIA è stata ritenuta non decisiva e non è stata esaminata nel merito, perché l’accertato vizio istruttorio era sufficiente a determinare l’accoglimento.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art.112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (Cass. civile, 16 maggio 2012, n.7663) e gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

    La censura sulla sanzione edilizia prevista dall’art. 37 non è stata decisa nel merito, essendo stata ritenuta non rilevante per l’esito, già determinato dal difetto di istruttoria sull’uso pubblico.

Massime di principio

  • Per affermare che un’area privata è gravata da uso pubblico occorre dimostrare congiuntamente l’uso da parte di una collettività indeterminata riferita a un ambito territoriale, l’idoneità concreta dell’area a soddisfare un’esigenza generale e l’esistenza di un titolo valido, che può consistere anche nella protrazione dell’uso da tempo immemorabile.
  • Quando l’amministrazione interviene a tutela dell’uso pubblico su un’area catastalmente privata, è tenuta a svolgere un’istruttoria particolarmente rigorosa e a motivare puntualmente sia il titolo dell’uso pubblico sia la concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze collettive.
  • L’uso di fatto, la previsione urbanistica meramente programmatica e gli atti di riconoscimento dell’amministrazione non sono, da soli, sufficienti a costituire o dimostrare l’uso pubblico di un’area privata: occorre un atto o fatto idoneo a fondare la destinazione e una manifestazione di volontà dell’ente, espressa o tacita.
  • Le risultanze catastali, l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche e la presunzione di comunalità delle strade interne ai centri abitati sono indici o presunzioni relative, suscettibili di prova contraria, e non sostituiscono l’accertamento concreto dei presupposti dell’uso pubblico.

Uso pubblico di un’area privata e legittimità delle ordinanze comunali

Il parere riguarda un ricorso straordinario contro due ordinanze del Comune di Mussolente, adottate in relazione alla realizzazione di un tratto di recinzione su un’area privata. La Sezione ha ritenuto fondato il ricorso perché il Comune non ha adeguatamente accertato né motivato la sussistenza dell’uso pubblico dell’area.

Fatti e atti impugnati

Il ricorrente, proprietario di un edificio residenziale e della relativa area pertinenziale, aveva ottenuto nel 2012 un permesso di costruire per lavori di restauro e ristrutturazione. Dopo una precedente contestazione comunale, nel luglio 2015 presentava una SCIA per realizzare un nuovo tratto di muro sulla particella n. 846. Il Comune adottava l’ordinanza n. 26 del 28 luglio 2015, sospendendo i lavori, e l’ordinanza n. 37 del 16 settembre 2015, imponendo la demolizione delle opere e il ripristino dei luoghi, sul presupposto che l’area fosse destinata all’uso pubblico.

Censure e istruttoria integrativa

Il ricorrente contestava, tra l’altro, l’effettivo uso pubblico dell’area e deduceva la tardività e l’incompetenza dell’intervento, il difetto di istruttoria e la mancata partecipazione procedimentale. Contestava inoltre la lettura comunale delle prescrizioni sulle recinzioni e la possibilità di ordinare la demolizione in relazione a opere realizzabili mediante SCIA. Il Ministero sosteneva l’improcedibilità dell’impugnazione dell’ordinanza di sospensione, perché seguita da quella di demolizione, e l’infondatezza del ricorso, richiamando carenze documentali della SCIA e dichiarazioni di residenti sull’uso pubblico.

Con parere interlocutorio la Sezione aveva chiesto documentazione sulle caratteristiche e sulla precedente configurazione dell’area, sulla sua destinazione urbanistica e sulle dichiarazioni dei danti causa del ricorrente. Il Comune ha trasmesso ulteriori memorie, dichiarazioni di cittadini e documentazione urbanistica.

Presupposti dell’uso pubblico

La Sezione ha ribadito che la natura pubblica o l’assoggettamento di un’area privata a servitù di uso pubblico richiedono tre elementi concorrenti: l’uso, il passaggio o il transito da parte di una collettività indeterminata riferita a un ambito territoriale; la concreta idoneità dell’area a soddisfare esigenze generali; un titolo valido, che può derivare anche dalla protrazione dell’uso da tempo immemorabile.

Quando l’ente non è proprietario dell’area, l’uso pubblico deve essere fondato su un titolo idoneo, quale un provvedimento, una convenzione, un atto dispositivo del privato o l’usucapione accertata, e deve risultare la concreta destinazione dell’area alle esigenze pubbliche. Il mero uso di fatto, una previsione urbanistica programmatica o atti amministrativi di riconoscimento della funzione non sono sufficienti, se non accompagnati da un titolo o fatto idoneo e dalla manifestazione di volontà, anche tacita, dell’ente.

Le risultanze catastali, l’inclusione negli elenchi delle strade pubbliche e la presunzione prevista dall’art. 16, lett. b), della legge n. 2248/1865, allegato F, costituiscono indici o presunzioni relative, superabili con prova contraria; non sostituiscono l’accertamento concreto dell’uso pubblico.

Valutazione e conclusione

Nel caso concreto il Comune non ha condotto una rigorosa istruttoria e non ha motivato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto l’area destinata all’uso pubblico. L’insufficienza dell’accertamento è stata considerata particolarmente rilevante perché la particella risultava catastalmente privata. Ne consegue l’illegittimità sia dell’ordinanza di sospensione dei lavori sia dell’ordinanza di demolizione e ripristino.

La Sezione non ha ritenuto necessario esaminare autonomamente le restanti doglianze, comprese quelle sulla competenza, sulla partecipazione procedimentale e sulla disciplina edilizia della recinzione, giudicandole non decisive per l’esito. Ha pertanto espresso parere per l’accoglimento del ricorso straordinario.

Come è indicizzato

MaterieMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoTitoli abilitativi ediliziRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcedimento amministrativoEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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