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Sentenza

Sentenza del 09/02/2018 n. 3165 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il recupero di agevolazioni fiscali fruite dalla società negli anni 1995-1998 e qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. L'Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione tributaria regionale che, pur confermando il recupero delle somme-capitale, aveva ritenuto applicabile il regime degli interessi composti previsto dal regolamento CE n. 794/2004 soltanto ai periodi di morosità successivi all'entrata in vigore del D.L. n. 10/2007. La società ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l'illegittimità o incompatibilità del metodo di calcolo degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo motivo, e ha rigettato il ricorso incidentale della società. Ha stabilito che, nel recupero di aiuti di Stato, gli interessi devono essere calcolati su base composta anche quando la decisione europea sull'incompatibilità dell'aiuto sia anteriore all'entrata in vigore del regolamento CE n. 794/2004, salvo il limite delle situazioni già definitivamente esaurite, come quelle in cui l'aiuto sia stato già recuperato o l'avviso di accertamento non sia stato emesso prima di tale data. Il rinvio alla disciplina europea è di tipo mobile: il tasso deve essere ricalcolato a intervalli annuali sulla base del tasso vigente al momento del ricalcolo. La sentenza regionale è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3, convertito dalla legge 6 aprile 2007, n. 46

    Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo 5 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea.

    La disposizione è stata interpretata nel senso che il rinvio al regolamento europeo impone il calcolo degli interessi secondo il regime composto, senza limitarne l'applicazione ai soli periodi successivi all'entrata in vigore della norma nazionale.

  • Regolamento CE della Commissione n. 794/2004, capo V, art. 11, punto 3

    Il tasso di interesse per il recupero deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua.

    Il tasso deve essere ricalcolato a intervalli annuali, applicando il tasso vigente al momento di ciascun ricalcolo quando tra la concessione dell'aiuto e il recupero sia trascorso più di un anno.

  • Regolamento CE n. 794/2004, considerando 14 e 15

    Il tasso di interesse per il recupero fissato dalla Commissione deve essere applicato secondo il regime dell'interesse composto su base annua. Il presente regolamento deve applicarsi alle decisioni di recupero notificate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    La Corte ha ritenuto che tali previsioni non impediscano l'applicazione del calcolo composto ai recuperi ancora non esauriti, in forza del rinvio operato dalla normativa nazionale, purché siano rispettati i principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento.

  • D.L. 28 novembre 2008, n. 185, art. 24, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

    La norma rinvia al capo V del regolamento CE n. 794/2004 per il calcolo degli interessi sugli aiuti di Stato da recuperare. Il rinvio è formale o mobile, quindi comprende le successive modifiche della disciplina europea.

  • Decisione della Commissione Europea n. 2003/193/CE

    La decisione ha qualificato come incompatibili con il mercato comune le agevolazioni fiscali oggetto della controversia, imponendone il recupero.

  • Regolamento CE n. 659/1999, art. 14, paragrafo 2

    La disposizione disciplina il recupero degli aiuti incompatibili, comprensivo degli interessi, al fine di ripristinare la situazione concorrenziale precedente alla concessione dell'aiuto.

  • D.P.R. n. 115/2002, artt. 11, comma 1-quater, e 13, comma 1-bis

    La società, quale ricorrente incidentale soccombente, è stata assoggettata all'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Nel recupero di aiuti di Stato, gli interessi possono essere calcolati con il metodo composto anche se l'aiuto o la decisione europea di recupero sono anteriori al regolamento CE n. 794/2004, purché il procedimento non sia già definitivamente esaurito.
  • Il rinvio della normativa nazionale alla disciplina europea sugli interessi è normalmente un rinvio mobile: occorre applicare anche la versione della disciplina europea vigente e le sue successive modifiche al momento del calcolo.
  • La tutela dell'affidamento e della certezza del diritto opera soprattutto per le situazioni già concluse, come il recupero già effettuato o l'accertamento ormai definitivamente omesso; non protegge, di regola, i procedimenti ancora pendenti.
  • Per determinare correttamente il debito, il tasso deve essere ricalcolato annualmente secondo il tasso vigente nei diversi periodi, applicando la capitalizzazione composta prevista dalla normativa europea.
  • Una decisione di merito che limiti il calcolo degli interessi composti ai soli periodi successivi all'entrata in vigore della norma nazionale può essere cassata, se il recupero dell'aiuto non era ancora esaurito.

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