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Sentenza

Sentenza n. 41/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di convocazione al fine della formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che nelle more del giudizio l'Amministrazione aveva adottato la condotta richiesta, convocando il ricorrente. Le spese di lite sono state compensate, con salvo rimborso al ricorrente del contributo unificato, ove versato, in ragione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica aveva positivamente riscontrato la richiesta di appuntamento.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal MAECI sulla richiesta di convocazione per la formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente sede diplomatica italiana a Islamabad rispetto alla richiesta di convocazione necessaria a formalizzare l'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha comunicato di avere convocato il ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 30 c.p.a.

    Il giudizio è stato proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta la condotta richiesta dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sull'illegittimità del silenzio e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa non comporta necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: il giudice può compensarle valutando il comportamento processuale e la ragionevolezza del termine entro il quale l'amministrazione ha provveduto, fermo il rimborso del contributo unificato ove dovuto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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