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Sentenza

Sentenza n. 4086/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima n. 4090 del 12.03.2024, trasmesso unitamente ai suoi allegati con nota prot. n. T1.2024.0031235 del 12.03.2024, nella parte in cui si «decreta […] di approvare, ai sensi del comma 7 dell’articolo 242 del D. Lgs. 152/2006, il documento “Progetto Operativo di Bonifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006”, relativo al Sito di Interesse Regionale denominato "Area di via Cristina Belgioioso tra i Comuni di Baranzate (MI) e Milano", redatto dalla società Arcadis Italia S.r.l. e presentato dalla società Brenntag S.p.A., e di autorizzarne gli interventi previsti nel rispetto delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli Enti», disponendo altresì «di fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i seguenti documenti allegati” tra i quali, in particolare, le note di: (i) ATS – Città Metropolitana di Milano prot. n. 35302 del 21.02.2024, acquisita agli atti regionali del 22.02.2024 prot. n. 23148, nella parte in cui si indica che “si ritiene, comunque, che debbano essere mantenuti attivi gli impianti di SVE durante il periodo di funzionamento dell’intervento di bonifica in falda al fine di pervenire la possibile dispersione in atmosfera di eventuali sottoprodotti di reazione volatili”; (ii) ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano prot. n. 35304 del 1.03.2024, acquisita agli atti regionali del 4.03.2024 prot. n. 27526, nella parte in cui si dispone che “con riferimento agli interventi di iniezione in falda full scale, dovrà essere garantito per tutti i fronti di iniezione l’intercettazione da parte della barriera idraulica, da verificarsi anche mediante simulazioni modellistiche; al riguardo si osserva non essere garantita la completa intercettazione del Fronte iniettivo A considerando il cono di cattura del pozzo BW1 riportato del documento di Analisi di Rischio”, e che “per quanto concerne il collaudo della matrice acque sotterranee, si ritiene che debba essere verificato in corrispondenza del piezometro MW3 il rispetto degli obiettivi di bonifica in ciascuna campagna per 1 anno (campagne bimestrali) e non considerando il valore medio annuale come proposto”; - nonché, di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto; B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\09\2024, per l’annullamento: - del decreto della Regione Lombardia-Direzione Generale Ambiente e Clima n. 9169 del 17.06.2024, trasmesso via PEC unitamente ai suoi allegati con nota prot. n. T1.2024.0064717 del 17.06.2024, nella parte in cui, “CONSIDERATE le osservazioni formulate nell’ambito del confronto instaurato con il tavolo tecnico del 6 maggio 2024 (verbale trasmesso con PEC prot. n. 63579 del 13/06/2024) e formalizzate nei documenti trasmessi da ATS Città Metropolitana di Milano del 10/05/2024 prot. n. 82826, acquisito agli atti regionali del 13/05/2024 prot. n. 52111 (allegato 1), e da ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano del 14/05/2024 prot. n. 76650, acquisito agli atti regionali del 15/05/2024 prot. n. 53153 (allegato 2), come di seguito, in breve, riportate: […] Si ribadisce la tempestività degli interventi di bonifica sulla componente aeriforme in quanto sono presenti rischi inalatori non accettabili per i recettori dell’area in esame; pertanto, qualora gli esiti dei test pilota sulla componente volatile siano favorevoli, si propone di procedere con l’intervento full scale, nonostante l’intervento di bonifica in falda sia in fase pilota (cfr. allegato 1). […] - in merito agli interventi di iniezione full scale nelle acque sotterranee, la “copertura di barriera idraulica” può essere rimandata a seguito degli esiti delle prove pilota e, in particolare, in funzione dei prodotti di degradazione derivanti dalla dealogenazione riduttiva dei composti clorurati che si dovessero osservare nei piezometri di controllo (cfr. allegato 2); - con riferimento al collaudo di bonifica, è confermata la necessità di procedere, in corrispondenza del POC MW3, alla verifica del rispetto degli obiettivi di bonifica in ciascuna campagna bimestrale prevista per un anno e non considerando il valore medio annuale come proposto dalla società; infatti, il valore medio determinato nei piezometri di monte è da considerarsi assimilabile ad un “valore di fondo” rispetto al quale le concentrazioni rilevate nelle singole campagne dovranno essere verificate. Eventuali valori anomali saranno valutati con riferimento alla specifica criticità rilevata prevedendo, se necessario, campionamenti ulteriori e verificando le risultanze rispetto all’intervento di bonifica in corso (cfr. allegato 2); CONSIDERATA, pertanto, necessaria - alla luce delle considerazioni tecniche formulate dagli Enti competenti e in ossequio ai principi di leale collaborazione e di buon andamento della Pubblica Amministrazione - la modifica delle prescrizioni di cui ai contributi di ATS Città Metropolitana di Milano del 21/02/2024 prot. n. 35302 e di ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano del 01/03/2024 prot. n. 35304, parte integrante e sostanziale del decreto n. 4090 del 12/03/2024, disponendo la sostituzione parziale delle stesse così come riportato nei documenti sopramenzionati (allegati 1 e 2), in quanto più conformi agli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento; […] decreta di modificare, fermo restando la validità del Progetto Operativo di Bonifica approvato con decreto n. 4090 del 12/03/2024, le prescrizioni di cui ai contributi di ATS Città Metropolitana di Milano del 21/02/2024 prot. n. 35302 e di ARPA Lombardia -Dipartimento di Milano del 01/03/2024 prot. n. 35304, disponendo la sostituzione parziale delle stesse così come riportato nei documenti di seguito indicati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i cui contenuti, esplicitati nelle premesse del presente atto, si intendono integralmente richiamati: ATS Città Metropolitana di Milano del 10/05/2024 prot. n. 82826, acquisito agli atti regionali del 13/05/2024 prot. n. 52111 (allegato 1); ARPA Lombardia -Dipartimento di Milano del 14/05/2024 prot. 76650, acquisito agli atti regionali del 15/05/2024 prot. n. 53153 (allegato 2); di fare salvo ogni altro contenuto del decreto n. 4090 del 12/03/2024, per quanto non espressamente modificato con il presente atto”, in particolare nella parte in cui: - ATS Città Metropolitana di Milano indica che “Si ribadisce la tempestività degli interventi di bonifica sulla componente aeriforme in quanto sono presenti rischi inalatori non accettabili per i recettori dell’area in esame pertanto, qualora gli esiti del test pilota sulla componente volatile siano favorevoli, si propone di procedere con l’intervento full scale, nonostante l’intervento di bonifica in falda sia in fase pilota”; - ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano indica che “in merito agli interventi di iniezione full-scale nelle acque sotterranee, precisando che, come evidenziato nella precedente nota dell’Agenzia, tutti i fronti di iniezione sembrerebbero essere attualmente intercettati dalla barriera ad eccezione di una piccola porzione del fronte di iniezione A, si fa presente che la richiesta dell’Agenzia di operare sotto “copertura di barriera idraulica” nasce dalla necessità di garantire il contenimento di eventuali prodotti di degradazione dei composti clorurati, quali il Cloruro di Vinile. Tale valutazione potrà essere rimandata a seguito degli esiti delle prove pilota e in particolare in funzione dei prodotti di degradazione derivanti dalla dealogenazione riduttiva dei composti clorurati che si dovessero osservare nei piezometri di controllo; diversamente quanto indicato dall’Agenzia dovrà essere applicato al fine del contenimento in sito dei prodotti di degradazione” e che “si conferma quanto già indicato dall’Agenzia in merito alla necessità di procedere, in corrispondenza del POC MW3, alla verifica del rispetto degli obiettivi di bonifica in ciascuna campagna bimestrali prevista per un anno e non considerando il valore medio annuale come proposto. Si osserva infatti che il valore medio determinato nei piezometri di monte è da considerarsi assimilabile ad un “valore di fondo” rispetto al quale le concentrazioni rilevate nelle singole campagne dovranno essere verificate. Eventuali valori anomali saranno valutati con riferimento alla specifica criticità rilevata prevedendo, se necessario, campionamenti ulteriori e verificare le risultanze rispetto all’intervento di bonifica in corso”; - nonché, di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, tra cui, in particolare, laddove occorrer possa, il verbale del tavolo tecnico tenutosi il 6.05.2024, trasmesso con PEC del 13.06.2024.

Giustizia amministrativa202401264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica e successive prescrizioni sostitutive relative al mantenimento degli impianti SVE, alla copertura mediante barriera idraulica e alle modalità di verifica degli obiettivi di bonifica al piezometro MW3

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione e enti tecnici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato alcune prescrizioni contenute nel decreto regionale n. 4090 del 12 marzo 2024, con cui era stato approvato il Progetto Operativo di Bonifica del sito contaminato, e, con motivi aggiunti, il successivo decreto n. 9169 del 17 giugno 2024, che aveva parzialmente sostituito le prescrizioni originarie all’esito di una rinnovata istruttoria e di un tavolo tecnico. Le prescrizioni riguardavano: il mantenimento degli impianti di Soil Vapour Extraction durante gli interventi di bonifica della falda; la necessità di assicurare, per gli interventi full scale in falda, l’intercettazione dei fronti di iniezione mediante barriera idraulica, in funzione degli eventuali prodotti di degradazione dei composti clorurati; la verifica del rispetto degli obiettivi di bonifica al punto di conformità MW3 in ciascuna campagna bimestrale per un anno, anziché sulla base del valore medio annuale. Con il ricorso introduttivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 3-quater e 242 del d.lgs. 152/2006 e dell’Allegato 3 alla Parte IV, nonché dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento, oltre all’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e difetto istruttorio-motivazionale. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 1, 3 e 14-bis l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. e del principio del contraddittorio, per asserita carenza di partecipazione procedimentale. Con i motivi aggiunti è stata contestata la legittimità delle prescrizioni riformulate dal decreto n. 9169/2024, sotto i profili della violazione della disciplina ambientale, della sproporzione, dell’irragionevolezza, della contraddittorietà e del difetto di istruttoria e motivazione. La ricorrente ha sostenuto che le prescrizioni imponessero costi ingiustificati, fossero tecnicamente incoerenti con le tecnologie di bonifica proposte e non fossero adeguatamente motivate.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Il decreto n. 9169/2024 non era una mera conferma del decreto n. 4090/2024, ma costituiva un nuovo esercizio del potere, adottato all’esito di una rinnovata istruttoria, della partecipazione della ricorrente e dei contributi di ARPA e ATS, con modifica delle prescrizioni originariamente impugnate. L’interesse all’annullamento si era quindi trasferito sul nuovo provvedimento, sicché non residuava un’utilità concreta nell’esaminare l’impugnazione del decreto sostituito. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha scelto di non esaminare l’ulteriore eccezione di improcedibilità connessa al successivo nulla-osta regionale del 13 aprile 2026, applicando il principio della ragione più liquida, e ha respinto il ricorso nel merito. Il Collegio ha ritenuto che le prescrizioni fossero state adottate all’esito di un adeguato approfondimento tecnico, con partecipazione della società e degli enti istituzionali, e fossero coerenti con il principio di precauzione. In particolare, il mantenimento o il monitoraggio rafforzato della componente aeriforme era giustificato dal rischio di dispersione di composti volatili; la possibile richiesta di operare sotto copertura di barriera idraulica era collegata al rischio di formazione e diffusione di prodotti di degradazione dei composti clorurati; la verifica puntuale e bimestrale al punto di conformità MW3 era ritenuta funzionale ad accertare effettivamente il raggiungimento degli obiettivi di bonifica, senza che il ricorso a valori medi annuali potesse sostituire la verifica dei singoli campioni. Le censure di eccesso di potere sono state ritenute, in parte, inammissibili perché dirette a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione e, comunque, infondate, non essendo state dimostrate valutazioni abnormi o manifestamente illogiche. In materia di bonifica ambientale l’amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in presenza di esiti manifestamente irragionevoli, illogici o abnormi, che nella specie non risultavano. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 240 d.lgs. 152/2006

    la bonifica è “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)”

    La disposizione è utilizzata per individuare la nozione normativa di bonifica.

  • art. 3-bis d.lgs. 152/2006

    principi generali in tema di tutela dell'ambiente

    Richiama il quadro generale dei principi ambientali applicabili.

  • art. 3-ter d.lgs. 152/2006

    La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita ... mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione ... nonché al principio “chi inquina paga”

    Fondamento del principio dell’azione ambientale e della precauzione.

  • art. 3-quater d.lgs. 152/2006

    nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione

    Impone di considerare prioritariamente la tutela ambientale nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento e gli interventi di bonifica dei siti contaminati; è richiamato quale base normativa del Progetto Operativo di Bonifica.

  • Allegato 3 alla Parte IV, Titolo V, d.lgs. 152/2006

    La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni ... entro i valori soglia di contaminazione (CSC) ... o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)

    Individua finalità e criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica.

  • Allegato 1 alla Parte IV, Titolo V, d.lgs. 152/2006

    il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica

    È richiamato per giustificare la verifica degli obiettivi di bonifica al punto di conformità delle acque sotterranee e la necessità di considerare i valori puntuali delle singole campagne.

  • art. 301 d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo del principio di precauzione in materia ambientale.

  • art. 191, § 2, TFUE

    È richiamato quale fondamento euro-unitario del principio di precauzione.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla conferenza di servizi e al contraddittorio procedimentale, ma la relativa censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • Quando un nuovo provvedimento amministrativo sostituisce o modifica quello precedentemente impugnato all’esito di una rinnovata istruttoria e di un nuovo esercizio del potere, il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l’interesse all’annullamento si trasferisce sull’atto sopravvenuto, che deve essere autonomamente impugnato.
  • In materia di bonifica ambientale, l’amministrazione può adottare prescrizioni cautelative anche in presenza di un rischio non ancora pienamente accertato sul piano tecnico-scientifico, purché esistano elementi attendibili idonei a far presumere un possibile danno grave o irreversibile.
  • Le valutazioni tecniche relative alla caratterizzazione, alla scelta delle tecnologie e alle modalità di bonifica di un sito contaminato sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di risultati abnormi, manifestamente illogici, irragionevoli o fondati su un’istruttoria carente; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione.
  • Nel procedimento di bonifica, la verifica del raggiungimento degli obiettivi al punto di conformità delle acque sotterranee può essere prescritta mediante il controllo dei valori rilevati nelle singole campagne di monitoraggio, senza che il ricorso a medie annuali imponga necessariamente una diversa metodologia, quando la scelta sia adeguatamente istruita e coerente con la tutela ambientale e il principio di precauzione.
  • Le prescrizioni ambientali che impongono monitoraggi o misure ulteriori rispetto alla proposta del privato non sono sproporzionate per il solo fatto di comportare costi aggiuntivi, quando risultino giustificate da rischi per la salute o per l’ambiente, siano state precedute da un’istruttoria tecnica e siano coerenti con le finalità di prevenzione e contenimento dell’inquinamento.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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