Cassazione Penale, Sentenza n. 9476/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiese al giudice dell'esecuzione l'applicazione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., della disciplina della continuazione rispetto a reati per i quali era già stato giudicato con sentenze irrevocabili. Il difensore di fiducia aveva ottenuto autorizzazione del Presidente della Corte d'appello a partecipare all'udienza del 26/01/2021 in modalità telematica tramite la piattaforma TEAMS e aveva comunicato l'indirizzo e-mail necessario; tuttavia l'ufficio giudiziario non attuò il collegamento, il difensore risultò assente e la trattazione avvenne con un difensore d'ufficio. Si dedusse la nullità dell'udienza per violazione degli artt. 666, 178 e 179 c.p.p.; in un secondo motivo si censurava inoltre la motivazione sul merito della continuazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente la nullità assoluta dell'udienza per violazione dell'art. 666, comma 3, c.p.p. (mancato collegamento telematico nonostante autorizzazione e comunicazione dell'indirizzo), con conseguente nullità degli atti ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. Il secondo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al giudice dell'esecuzione nella Corte di appello di Genova, che dovrà decidere in diversa composizione conformemente all'art. 34, comma 1 c.p.p., alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 che impedisce la partecipazione al giudizio di rinvio del medesimo giudice che abbia già pronunciato sull'istanza.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la domanda di applicazione in sede esecutiva della disciplina della continuazione tra reati per i quali sono già intervenute sentenze irrevocabili; qui è la norma sostanziale/procedurale oggetto della istanza dell'interessato.
art. 666 cod. proc. pen., commi 3 e 4
Prevede l'avviso al difensore e la sua partecipazione all'udienza di esecuzione; la mancata attuazione del collegamento telematico autorizzato è stata qualificata come violazione di questa norma e ha determinato la nullità assoluta dell'udienza.
art. 178 cod. proc. pen.
Prevede le nullità assolute; la Corte l'ha richiamata per qualificare come assoluta la nullità derivante dall'assenza del difensore di fiducia non adeguatamente comunicato o partecipante.
art. 179 cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità per l'assenza del difensore nelle ipotesi in cui la sua presenza è obbligatoria; applicata per rendere rilevante la violazione e la nullità degli atti dell'udienza.
art. 34, comma 1 cod. proc. pen.
Norma sulla composizione del giudice in caso di annullamento: applicata in combinato con la pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013 per impedire che il giudice che ha pronunciato l'ordinanza annullata partecipi al giudizio di rinvio.
art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla pronuncia della Corte costituzionale n. 183/2013: la declaratoria di illegittimità riguarda la parte che non prevedeva il divieto di rinnovazione con lo stesso giudice.
Corte costituzionale, sent. n. 183 del 2013
Dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni che non impedivano al giudice che aveva già pronunciato sull'istanza di partecipare al giudizio di rinvio; la Corte di cassazione ha applicato questo principio per esigere diversa composizione del giudice dell'esecuzione.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 4899 del 24/10/1990, Rv. 185692)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la mancata o irregolare comunicazione dell'avviso e l'assenza del difensore di fiducia comportano la nullità assoluta degli atti anche se è presente un difensore d'ufficio.
Massime di principio
- L'autorizzazione del giudice alla partecipazione telematica del difensore e la comunicazione dell'indirizzo di collegamento fanno sorgere una aspettativa di effettiva attuazione: se il collegamento non viene realizzato, l'assenza del difensore di fiducia può essere giustificata e determina la nullità assoluta dell'udienza.
- La mancata osservanza delle garanzie di partecipazione del difensore nelle udienze di esecuzione (art. 666 c.p.p.) integra nullità rilevabile in ogni stato e grado e può comportare l'annullamento dell'atto impugnato senza esame del merito.
- Se sussiste una nullità procedurale assoluta, i motivi sostanziali (es. criticità della motivazione sul riconoscimento della continuazione) possono risultare assorbiti; il giudizio dovrà essere rinnovato davanti a diverso collegio o giudice.
- Dopo l'annullamento, non può partecipare al giudizio di rinvio il medesimo giudice che aveva deciso l'istanza originaria (applicazione dell'art. 34 c.p.p. alla luce della sentenza n. 183/2013 della Corte costituzionale).
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe tempestivamente documentare l'autorizzazione e l'indirizzo di collegamento, sollecitare l'attuazione del collegamento o chiedere espressamente il rinvio se il collegamento non viene effettuato, e valutare la proposizione di ricorso per nullità in caso di trattazione in sua assenza.
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