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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20664/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello trasmesso tramite PEC il 7 febbraio 2025 contro la sentenza del Tribunale di Rimini del 27 settembre 2024. Il ricorrente deduceva: (i) erronea applicazione della disciplina delle impugnazioni, sostenendo che, essendo la sentenza antecedente all'1 gennaio 2025, dovesse applicarsi il regime previgente e non le regole di deposito telematico; (ii) vizio di motivazione per l'automatica applicazione della regola sopravvenuta senza verificare se l'atto fosse comunque idoneo a raggiungere lo scopo (cioè la conoscenza del giudice entro il termine perentorio).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, in conformità all'interpretazione giurisprudenziale consolidata e alle disposizioni dell'art. 3, commi 1 e 4, del d.m. 29 dicembre 2023, n. 217 (con decorrenze 1 gennaio 2025 e 1 aprile 2025 per taluni procedimenti), gli atti di impugnazione presentati con modalità diverse dal deposito telematico sono inammissibili, salvo i casi esclusi dall'art. 175-bis cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso: la regola di deposito riguarda il momento di presentazione dell'appello e non la data del provvedimento impugnato; le censure costituzionali e di violazione di diritti (artt. 3 e 24 Cost., art. 6 CEDU, principio del favor impugnationis) sono state ritenute manifestamente infondate. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3, commi 1 e 4

    Stabilisce le decorrenze per l'obbligo di deposito telematico e radica il luogo/validità della presentazione dell'atto nel momento di effettuazione della presentazione stessa; quindi un appello presentato dopo le decorrenze con modalità diverse dal deposito telematico è inammissibile.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    Individua i casi eccezionali rispetto all'obbligo del deposito telematico; al di fuori di tali casi, il deposito con modalità diverse (es. PEC) è inammissibile.

  • artt. 591, comma 1, lett. c) e 582 cod. proc. pen.

    Richiamati nella valutazione dell'inammissibilità delle impugnazioni non conformi alle modalità di deposito telematico; la Corte afferma la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto a tali norme.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle modalità di deposito telematico degli atti (esclusività del deposito telematico per le impugnazioni entro le decorrenze), la cui applicazione è ritenuta legittima.

  • art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Richiamato nel quadro normativo del processo telematico; contribuisce a legittimare le scelte legislative in tema di modalità telematiche di deposito.

  • art. 12 delle Preleggi

    In base all'interpretazione letterale (sul criterio di interpretazione delle leggi), la scelta normativa di prescrivere il deposito telematico è compatibile e giustificata.

  • artt. 3 e 24 Cost. e art. 6 CEDU

    Le censure di contrasto con tali principi (parità, diritto di difesa, accesso alla giustizia, tutela giurisdizionale effettiva) sono state ritenute infondate: la disciplina telematica persegue interessi pubblicistici rilevanti e non viola i diritti costituzionali o convenzionali richiamati.

Massime di principio

  • A partire dalle decorrenze indicate dal d.m. 29/12/2023, n. 217 (1 gennaio 2025 e 1 aprile 2025 per alcune ipotesi), per le impugnazioni avverso sentenze di giudizio ordinario l'unica modalità privilegiata e richiesta è il deposito telematico; la trasmissione tramite PEC, se non prevista come eccezione dall'art. 175-bis, rende l'atto irritualmente depositato e quindi inammissibile.
  • Nel valutare l'ammissibilità dell'impugnazione conta il momento di presentazione dell'appello (data in cui viene depositato) e non la data del provvedimento impugnato: il regime applicabile è dunque quello vigente alla data di deposito.
  • Le censure costituzionali relative alla incompatibilità della modalità telematica con i principi di accesso alla giustizia e di difesa sono difficilmente accolte quando la normativa persegua finalità pubblicistiche ragionevoli di semplificazione e razionalizzazione e sia conforme all'interpretazione letterale delle norme.
  • In casi simili, prima di proporre impugnazioni occorre verificare attentamente le decorrenze normative e le modalità consentite di deposito (e le eccezioni previste dall'art. 175-bis) per evitare l'inammissibilità e l'eventuale condanna alle spese.
  • Il fatto che l'atto trasmesso con modalità non prevista sia pervenuto comunque alla conoscenza del giudice non supplisce all'irregolarità formale del deposito quando la legge prevede modalità esclusiva di deposito telematico.

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