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Sentenza

Sentenza del 20/02/2015 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Cessione di fabbricati in corso di costruzione effettuata da un soggetto passivo d'imposta - Applicabilità imposta di registro - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della cessione di fabbricati ancora in corso di costruzione, effettuata da un soggetto passivo IVA prima dell'ultimazione dei lavori. Si discuteva se l'operazione fosse soggetta all'imposta di registro oppure all'IVA. La sentenza, richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2007, ha ritenuto che la cessione di fabbricati non ancora ultimati non rientri nell'esenzione prevista dall'art. 10 del DPR 633/1972 e debba quindi essere assoggettata a IVA.

La decisione

È stata esclusa l'applicabilità dell'imposta di registro alla cessione dei fabbricati in corso di costruzione. Poiché la cessione è stata effettuata da un soggetto passivo d'imposta prima dell'ultimazione degli immobili, l'operazione è stata qualificata come soggetta a IVA. Il testo non specifica formalmente l'esito processuale né il dispositivo relativo alle spese, ma il principio affermato è favorevole alla tesi dell'assoggettamento a IVA e contrario all'applicazione dell'imposta di registro.

Norme richiamate

  • Art. 10 del DPR 633/1972

    La disposizione sulle operazioni esenti non si applica alla cessione di fabbricati ancora in corso di costruzione, effettuata prima della loro ultimazione; pertanto l'operazione resta soggetta a IVA.

  • Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E del 2007

    La circolare è richiamata per sostenere che la cessione di fabbricati non ultimati, effettuata da un soggetto passivo IVA, deve essere assoggettata a IVA e non all'imposta di registro.

Massime di principio

  • Per stabilire il regime fiscale della cessione di un immobile è decisivo verificare se, alla data dell'atto, il fabbricato sia già ultimato oppure ancora in corso di costruzione.
  • La cessione di un fabbricato non ultimato da parte di un soggetto passivo IVA, prima della fine dei lavori, è generalmente soggetta a IVA e non all'imposta di registro proporzionale.
  • L'esenzione IVA prevista per alcune cessioni immobiliari non si estende automaticamente agli immobili in corso di costruzione: occorre verificare la concreta qualificazione dell'immobile al momento della cessione.
  • La posizione fiscale del cedente e la data di ultimazione dell'immobile sono elementi essenziali per determinare il tributo applicabile; la documentazione urbanistica e contrattuale deve quindi dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori alla data dell'atto.

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