Sentenza n. 13399/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante per l'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificata all'estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 21 giugno 2025 per il riconoscimento in Italia del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna ai sensi del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016. Ha dedotto il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007 preveda un termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa per l'adozione del provvedimento di riconoscimento. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la specifica posizione della ricorrente e di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Nell'esercizio del potere dovranno essere valutati il percorso di studi estero, i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché la durata, il livello e la qualità della formazione; il Ministero dovrà inoltre valutare l'equipollenza e, se necessario, disporre misure compensative proporzionate. Per l'eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
La disposizione individua la denominazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, cui resta attribuita la competenza a concludere il procedimento.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Impone all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 206/2007
Disciplina il riconoscimento in Italia delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, in attuazione della direttiva 2005/36/CE.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 dando attuazione alla direttiva 2013/55/UE.
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, nell'accertare il silenzio-inadempimento, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere interventi sostitutivi in caso di ulteriore inerzia.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente, ove necessario, l'adozione di misure compensative proporzionate ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.
Massime di principio
- Quando l'autorità competente non conclude entro quattro mesi il procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, decorrenti dalla presentazione della documentazione completa, si configura il silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi dell'art. 117 c.p.a.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine concreto e, per l'eventuale persistente inerzia, nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta incaricato di adottare il provvedimento sostitutivo.
- Nel valutare il riconoscimento di un titolo formativo professionale conseguito in altro Stato membro, l'autorità competente deve esaminare l'intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando anche durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi alla denominazione formale del titolo.
- L'autorità competente deve valutare l'equipollenza della formazione estera e, ove sussistano differenze rilevanti, considerare l'adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.
- La valutazione comparativa delle qualifiche estere deve considerare anche le qualifiche e l'esperienza professionale maturate nello Stato d'origine e nello Stato membro nel quale è richiesto il riconoscimento, verificando se esse soddisfino, anche parzialmente, le condizioni di accesso all'attività professionale.
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