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Sentenza

Sentenza n. 622/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento: - del diniego prot. 0076067 del 02/08/2021, notificato il 31/08/2021, con il quale il Centro Navale della Guardia di Finanza ha rigettato la richiesta di conguaglio come ore di straordinario di tutte le ore eccedenti l'orario d'obbligo calcolate come maggiorazione oraria, codice “MISS V”, ma non liquidate poiché non compatibili con il c.d. forfetario di missione, in relazione a tutte le missioni svolte dal ricorrente dal 2016; - del provvedimento prot. 99800 del 07/10/2021, notificato nella stessa data, con il quale il Comando Aeronavale Centrale della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Lgt. C.S. Rosario Antonio Leonardo; - ove occorra, della circolare n. 288000/6212 del 2001, della circolare n. 200615 del 08/07/2015 e del compendio n. 181845 del 16/07/2020 del Comando Generale, nell'ipotesi in cui venissero intesi come ostativi al riconoscimento del giusto diritto del ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, anche non conosciuto ed anche di carattere istruttorio, collegato al diniego di riconoscimento del richiesto conguaglio delle ore di straordinario di cui si discute. - per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al conguaglio come ore di straordinario di tutte le ore eccedenti l'orario d'obbligo calcolate come maggiorazione oraria, codice “MISS V”, ma non liquidate poiché non compatibili con il c.d. forfetario di missione, in relazione a tutte le missioni svolte dal 2016. - per la condanna delle Amministrazioni resistenti, previo annullamento e/o disapplicazione di tutti gli eventuali e sconosciuti atti amministrativi ostativi ed anche previa disapplicazione della normativa statale interna contrastante con il diritto comunitario e con la Costituzione, al pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di ore di straordinario con riguardo a tutte le ore eccedenti l'orario d'obbligo, calcolate come maggiorazione oraria, codice “MISS V”, ma non liquidate poiché non compatibili con il c.d. forfetario di missione, in relazione a tutte le missioni svolte dal 2016.

Giustizia amministrativa202101442

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del conguaglio delle ore di viaggio eccedenti l'orario d'obbligo, richiesto come lavoro straordinario o come maggiorazione oraria di missione, e rigetto del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del diniego con cui l'Amministrazione ha respinto la richiesta di riconoscimento, per tutte le missioni svolte dal 2016, delle ore eccedenti l'orario d'obbligo trascorse per raggiungere il luogo della missione. In via principale ha dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che tali ore dovessero essere riqualificate e remunerate come lavoro straordinario anziché come maggiorazione oraria di missione. Ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della disciplina applicata per disparità di trattamento tra il personale che svolge il viaggio con mansioni attive, come l'autiere, e il personale mero trasportato, nonché la violazione della direttiva 2003/88. Infine ha dedotto la violazione dell'obbligo di preavviso di rigetto. L'Amministrazione ha eccepito che il militare aveva scelto e percepito dal 2016 il rimborso forfettario giornaliero di 110 euro, alternativo al trattamento ordinario di missione e assorbente delle ulteriori indennità, e che durante il viaggio era stato mero trasportato, senza svolgere effettiva attività lavorativa.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il rimborso forfettario giornaliero previsto dall'art. 36, comma 12, del d.P.R. n. 51/2009 è alternativo al trattamento ordinario di missione e assorbe anche la maggiorazione oraria relativa alle ore di viaggio eccedenti il turno giornaliero. Inoltre, le ore trascorse dal militare come semplice passeggero, senza svolgimento di mansioni istituzionali quali guida, trasporto di corrispondenza o scorta, non costituiscono effettiva prestazione lavorativa e non possono essere remunerate come lavoro straordinario. La maggiorazione prevista dall'art. 46 del d.P.R. n. 254/1999 è una componente del trattamento ordinario di missione e non un'indennità autonoma, sicché non può essere richiesta da chi abbia optato per il rimborso forfettario. Il secondo motivo è stato respinto: il personale autiere e il personale mero trasportato si trovano in situazioni non omogenee, poiché solo il primo svolge attività lavorativa durante il viaggio; pertanto la diversa disciplina non viola il principio di uguaglianza. È stata esclusa anche la violazione della direttiva 2003/88, avendo il ricorrente scelto consapevolmente il rimborso forfettario, di carattere onnicomprensivo e non cumulabile. Il terzo motivo, relativo all'omesso preavviso di rigetto, è stato respinto ai sensi della regola sui vizi procedimentali non invalidanti, poiché l'attività era vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Le spese sono state compensate per la particolarità e controvertibilità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 12, d.P.R. n. 51/2009

    L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente.

    Il rimborso forfettario è alternativo al trattamento ordinario di missione, ha carattere assorbente e non è cumulabile con la maggiorazione oraria di missione o con ulteriori indennità connesse alla trasferta.

  • art. 46 d.P.R. n. 254/1999

    Al personale inviato in servizio fuori sede compete, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità oraria di missione maggiorata di lire 2.500 per ogni ora, a condizione che il personale stesso sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero. Tale maggiorazione non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.

    La maggiorazione è una componente del trattamento ordinario di missione, prevista per le ore di viaggio eccedenti il turno, e non può essere trasformata in compenso per lavoro straordinario quando il dipendente non svolga durante il viaggio un'effettiva attività lavorativa.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • direttiva 2003/88/CE

    Nel caso esaminato non è stata ravvisata violazione delle garanzie eurounitarie, anche perché il ricorrente aveva scelto il rimborso forfettario conoscendone, o dovendo conoscerne, il carattere onnicomprensivo e non cumulabile.

Massime di principio

  • Il rimborso forfettario di missione, quando previsto come alternativa al trattamento economico ordinario e scelto dall'interessato, assorbe le indennità e maggiorazioni connesse alla trasferta, comprese quelle relative alle ore di viaggio eccedenti l'orario ordinario.
  • Le ore trascorse durante una missione per il semplice spostamento come passeggero, senza svolgimento di mansioni istituzionali o di altra effettiva attività lavorativa, non danno diritto al compenso per lavoro straordinario; lo straordinario per il tempo di viaggio è riconoscibile solo se durante tale tempo viene prestata attività lavorativa.
  • La maggiorazione dell'indennità oraria di missione prevista per le ore di viaggio eccedenti il turno giornaliero costituisce una componente del trattamento ordinario di missione e non può essere riconosciuta autonomamente né cumulata con il rimborso forfettario o con il compenso per lavoro straordinario.
  • La diversa disciplina economica tra il personale che durante il viaggio svolge mansioni attive e quello che viaggia come mero trasportato non viola il principio di uguaglianza, poiché si tratta di situazioni non omogenee rispetto all'attività effettivamente prestata.
  • L'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del provvedimento quando l'attività amministrativa è vincolata e il giudice accerta che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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