Cassazione Penale, Sentenza n. 46276/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato per più episodi di tentata truffa aggravata commessi tra il 4 e il 24 aprile 2013 ai danni di persone anziane. Ha impugnato per cassazione sostenendo: 1) estinzione dei reati per prescrizione anteriorità alla sentenza impugnata, anche alla luce delle presunte sospensioni connesse all'emergenza Covid-19; 2) insufficiente e contraddittoria individuazione della sua responsabilità (foto‑identificazioni, tabulati telefonici, uso dell'autovettura non sarebbero probatori); 3) assenza dell'elemento dell'induzione in errore per i fatti di cui al capo A (le vittime sarebbero state consapevoli della natura ingannevole delle condotte); 4) illegittima applicazione dell'aggravante della minorata difesa basata unicamente sull'età anagrafica della vittima Cerri Ivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: i reati, commessi ad aprile 2013, si sono prescritti il 1° ottobre 2020 e nessuna sospensione del termine è risultata operativa (la data dell'udienza di appello era fissata il 27 novembre 2020, dopo lo spirare del termine prescrizionale). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Tuttavia la Corte ha esaminato anche i motivi volti a contestare la responsabilità penale e li ha ritenuti manifestamente infondati: le tre identificazioni fotografiche di altrettante vittime, la somiglianza delle modalità di commissione, l'uso dell'autovettura in quel periodo e i riscontri sulle celle telefoniche sono stati ritenuti elementi probatori congrui; inoltre è stato ritenuto presente l'artefizio consistente nella telefonata che evocava i nomi dei figli per indurre le vittime a consegnare denaro. Le statuizioni civili (risarcimento a favore della parte civile) sono state confermate in applicazione dell'art.578 c.p.p., che impedisce che l'estinzione del reato per prescrizione travolga automaticamente le pronunce civili.
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non travolge le statuizioni civili: le condanne civili possono essere confermate anche quando la responsabilità penale si estingue per prescrizione
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione è già decorso prima della pronuncia d'appello e non risultano sospensioni operative, la sentenza penale può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- L'emergenza pandemica (misure Covid‑19) rileva ai fini della sospensione dei termini processuali solo se vi sono provvedimenti o fatti processuali concretamente idonei a sospendere i termini: la mera collocazione dell'udienza dopo una certa data non determina automaticamente la sospensione.
- Le statuizioni civili possono sopravvivere all'estinzione del reato per prescrizione; pertanto chi agisce civilmente può ottenere conferma del risarcimento anche se la condanna penale viene annullata per prescrizione (art.578 c.p.p.).
- L'identificazione del reo può fondarsi su un insieme di elementi (più identificazioni fotografiche da vittime diverse, analogia del modus operandi, riscontri sull'uso di un veicolo e dati di localizzazione cellulare) anche se nessun elemento singolo appare conclusive.
- Per configurare il tentativo di truffa è necessario dimostrare l'esistenza di atti idonei e diretti in modo non equivoco a procurare l'inganno; telefonate che evocano nomi reali di familiari per convincere la vittima possono costituire elementi idonei a soddisfare l'elemento materiale e psicologico della truffa.
- L'aggravante per minorata difesa della vittima richiede una motivazione che colleghi l'età o lo stato della persona a una oggettiva vulnerabilità; non sempre la sola età anagrafica è sufficiente senza adeguata argomentazione.
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