Sentenza del 21/03/2017 n. 30 - Comm. Trib. II grado di Trento
Diniego rimborso Irap - collaboratori di pari livello professionale - incremento degli affari - autonoma organizzazione - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa di rimborso è stata respinta. È stato affermato che l’autonoma organizzazione sussiste quando il professionista si avvale in modo non occasionale di collaboratori professionalmente qualificati, se la loro attività non costituisce una semplice agevolazione materiale o esecutiva, ma amplia concretamente la capacità del professionista di assumere incarichi e incrementare gli affari.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso dell’IRAP versata, sostenendo l’assenza del presupposto dell’autonoma organizzazione previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1992. La questione riguardava l’utilizzo non occasionale di collaboratori di pari livello professionale, incaricati di svolgere attività altamente qualificate.
Norme richiamate
Art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1992
L’imposta regionale sulle attività produttive ha per presupposto l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Il requisito dell’autonoma organizzazione è integrato dall’impiego non occasionale di collaboratori di pari livello professionale quando essi svolgono attività altamente qualificata e contribuiscono ad ampliare le opportunità economiche e la capacità professionale del contribuente.
Massime di principio
- Per valutare l’assoggettamento a IRAP non conta soltanto l’esistenza di collaboratori, ma la natura delle loro mansioni e il loro ruolo effettivo nell’attività professionale.
- La collaborazione di soggetti con qualificazione professionale analoga a quella del titolare è un indice significativo di autonoma organizzazione, soprattutto quando consente di gestire incarichi ulteriori o più numerosi.
- La collaborazione non è irrilevante ai fini IRAP se non si limita a compiti amministrativi, esecutivi o di segreteria, ma comporta lo svolgimento di prestazioni professionali qualificate.
- L’utilizzo abituale e non occasionale di collaboratori professionalmente autonomi può determinare il rigetto della richiesta di rimborso IRAP anche se il professionista svolge personalmente una parte rilevante dell’attività.
- In situazioni analoghe occorre dimostrare concretamente che i collaboratori svolgono soltanto funzioni accessorie e non incidono sulla capacità produttiva, sull’ampliamento degli incarichi o sull’incremento degli affari.
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