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Sentenza

Sentenza n. 2036/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 27/06/2024, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «dichiara il diritto dei ricorrenti all’accredito sulla carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo di 2.500,00 ciascuno, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria; (…)».

Giustizia amministrativa202502664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto a ciascun ricorrente il diritto all’accredito di euro 2.500,00 sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza deducendo che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Como, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto a ciascuno il diritto all’accredito sulla carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 dell’importo di euro 2.500,00, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. È stato chiesto di ordinare l’accredito di euro 500,00 per ciascuna delle annualità indicate nel ricorso, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l’integrale esecuzione del giudicato. Il TAR ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso, poiché erano decorsi, dalla notifica della sentenza avente valore di titolo esecutivo, i 120 giorni previsti dall’art. 14 d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Como e ordinando all’Amministrazione di accreditare ai ricorrenti, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detratti i pagamenti eventualmente effettuati medio tempore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni a determinare l’importo residuo e ad adottare gli atti necessari all’esecuzione, senza compenso aggiuntivo poiché l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza, diretta a ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso in ottemperanza è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, sulla quale il giudicato aveva riconosciuto il diritto all’accredito degli importi spettanti.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    È richiamato quale criterio di adeguatezza per la liquidazione delle spese legali, tenendo conto dell’attività difensiva concretamente svolta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • L’inottemperanza al giudicato sussiste quando l’amministrazione, pur costituita nel giudizio di ottemperanza, non dimostri l’integrale esecuzione della statuizione giudiziale e la pretesa del creditore risulti adeguatamente documentata e non contestata.
  • In caso di accoglimento dell’azione di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di perdurante inerzia.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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