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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 31129 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva incluso nella dichiarazione italiana relativa al 1982 i redditi prodotti in Algeria, deducendo dal reddito le imposte pagate all'estero a titolo di taxe forfaitaire. A seguito della Risoluzione ministeriale n. 9/2540 del 1983, che chiariva che tali imposte dovevano essere utilizzate come credito d'imposta e non dedotte come costi, la società presentava una dichiarazione rettificativa e chiedeva il rimborso dell'importo versato in eccesso. L'Amministrazione negava il rimborso ritenendo che il credito dovesse essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria relativa all'anno di pagamento delle imposte estere. La società contestava tale interpretazione, sostenendo che la mancata richiesta tempestiva impedisse eventualmente la compensazione automatica, ma non estinguesse il diritto di chiedere il rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Centrale e deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo. Ha stabilito che il termine previsto per indicare il credito d'imposta nella dichiarazione comportava la decadenza dalla possibilità di utilizzarlo tramite detrazione o compensazione nella dichiarazione, ma non dalla possibilità di chiedere successivamente il rimborso del credito effettivamente maturato, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Il rifiuto dell'Amministrazione è stato quindi ritenuto illegittimo. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 597/1973, art. 18

    La detrazione deve essere chiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva.

    La previsione riguarda la possibilità di utilizzare il credito d'imposta direttamente nella dichiarazione mediante detrazione o compensazione. La decadenza non elimina il diritto sostanziale al rimborso del credito maturato.

  • D.P.R. n. 598/1973, art. 9

    La detrazione deve essere chiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva.

    La norma, applicabile all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, deve essere letta nel senso che la decadenza opera per l'utilizzo immediato del credito in dichiarazione, non per la successiva richiesta di rimborso.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Consente al contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate indebitamente o in misura superiore a quella dovuta. Il diritto al rimborso resta salvo anche quando il credito d'imposta non sia stato indicato tempestivamente nella dichiarazione originaria.

  • D.P.R. n. 636/1972, art. 16, comma 6

    È stato invocato dalla contribuente in relazione alla disciplina processuale dell'istanza di rimborso e della relativa impugnazione.

  • Costituzione, art. 53

    Il principio di capacità contributiva impedisce che il contribuente sia assoggettato a un prelievo superiore a quello previsto dalla legge; tale principio giustifica la possibilità di correggere errori dichiarativi che comportino un pagamento indebito o eccessivo.

  • Costituzione, art. 97, comma 1

    Il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione impone un'interpretazione della disciplina tributaria coerente con l'obiettivo di evitare l'acquisizione di somme non dovute.

Massime di principio

  • La mancata indicazione tempestiva di un credito d'imposta nella dichiarazione può comportare la perdita della possibilità di utilizzarlo immediatamente in detrazione o compensazione, ma non necessariamente estingue il diritto sostanziale al rimborso.
  • Le dichiarazioni fiscali, in quanto dichiarazioni di scienza, sono emendabili e ritrattabili quando contengano errori di fatto o di diritto che determinino un pagamento superiore a quello dovuto per legge.
  • Quando il contribuente abbia versato imposte in misura eccedente rispetto al dovuto, deve essere salvaguardato il diritto alla restituzione, purché la richiesta sia presentata nel rispetto dei termini e delle procedure applicabili.
  • Le norme che prevedono decadenze devono essere interpretate distinguendo tra perdita di una specifica modalità di esercizio del diritto, come la compensazione in dichiarazione, e perdita del diritto sostanziale al rimborso.
  • In situazioni analoghe è opportuno presentare tempestivamente una dichiarazione integrativa o rettificativa e, separatamente, un'istanza di rimborso documentata, indicando il calcolo dell'imposta effettivamente dovuta e delle somme versate in eccesso.

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