Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 692/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del provvedimento del 06/05/2025 del Comune di Milano, notificato via pec in data 06/06/2025, di decadenza dell’autorizzazione commerciale temporanea n. 15158 e revoca della relativa concessione OSP, per conclusione dei lavori per la realizzazione della MM4, con contestuale disposizione di cessazione della vendita e somministrazione a partire dal giorno 19.05.2025 e ordine di rimozione del manufatto collocato in Via Dezza; - del provvedimento datato 09/05/2025 con cui lo stesso Comune di Milano ha disposto la decadenza delle concessioni: a) PG 213430/2017 relativa ad un’occupazione temporanea di suolo pubblico con dehors per un’area di mq 24,00 in Via Dezza, posta in aderenza al chiosco temporaneo all’interno dell’area verde; b) PG 217280/2020, codice pratica n. 00002/20200613/07301/08202, di occupazione di suolo pubblico in forma straordinaria, nel rispetto delle misure di prevenzione della diffusione virologica COVID-19, su un’area verde di mq 483,00, poi ridotta a mq 314,00; nonché, la conferma dell’archiviazione d’ufficio per sopravvenuta mancanza dei presupposti dell’istanza di adeguamento presentata con PG 178313/2022, codice pratica n. 00002/20220310/16195/17491, con l’ingiunzione di rimozione non oltre la data del 19/05/2025 delle strutture posizionate al suolo.

Giustizia amministrativa202502132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimenti comunali del maggio 2025 di decadenza dell’autorizzazione commerciale temporanea per il chiosco, revoca della relativa concessione di occupazione di suolo pubblico, decadenza delle concessioni per dehors e occupazione straordinaria, archiviazione dell’istanza di adeguamento e ordine di cessazione dell’attività e rimozione delle strutture in Via Dezza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, originariamente esercente in Via Foppa, aveva ottenuto dal Comune, quale misura compensativa per i cantieri della linea metropolitana M4, l’autorizzazione temporanea a installare un chiosco in Via Dezza, l’autorizzazione commerciale temporanea e una concessione di occupazione di suolo pubblico per un dehors adiacente. Nel periodo emergenziale Covid era stata inoltre autorizzata un’ulteriore occupazione straordinaria di area verde, poi ridotta, collegata all’esercizio dell’attività commerciale. Tutti i titoli prevedevano la temporaneità dell’occupazione e la cessazione al termine dei lavori della M4. Dopo le comunicazioni di avvio del procedimento del luglio 2024, il Comune ha adottato i provvedimenti impugnati, ritenendo conclusi i lavori e venuto meno il presupposto delle autorizzazioni e concessioni. La ricorrente ha dedotto: a) violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, difetto di partecipazione e mancata comunicazione di avvio, sostenendo che le comunicazioni del 2024 non fossero idonee e che avrebbe potuto rappresentare l’avvenuto acquisto di un immobile vicino alla sede originaria; b) violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, errore di fatto, difetto dei presupposti, istruttoria insufficiente, difetto di motivazione, illogicità, sproporzione e violazione dell’art. 97 Cost., contestando i riferimenti contenuti negli atti alla morosità per canoni e a presunti abusi o difformità del manufatto; c) illegittimità derivata, mediante rinvio integrale ai motivi dedotti in un distinto giudizio. Il Comune ha sostenuto che i procedimenti fossero stati regolarmente avviati, che i titoli fossero espressamente temporanei e subordinati alla conclusione dei lavori M4, e che i riferimenti alla morosità fossero secondari rispetto alla ragione decisiva della cessazione dei lavori. Gli intervenienti ad opponendum, residenti o proprietari nelle vicinanze dei Giardini di Via Dezza, hanno chiesto il rigetto del ricorso, richiamando la temporaneità dell’occupazione e l’interesse alla restituzione dell’area alla fruizione pubblica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché il mero rinvio ai motivi dedotti in altro ricorso, senza riprodurli né specificare le ragioni dell’illegittimità derivata, non soddisfa l’onere di specificazione imposto dall’art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione di inammissibilità proposta dagli intervenienti, applicando il principio della ragione più liquida. Nel merito, ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, rilevando che ciascun provvedimento era stato preceduto da una specifica comunicazione di avvio notificata nel luglio 2024. Ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva dimostrato quale apporto procedimentale avrebbe potuto condurre a un diverso esito. La ragione decisiva degli atti non era la morosità né l’eventuale difformità del manufatto, ma la scadenza dei titoli temporanei, espressamente collegata alla conclusione dei lavori della M4. Tale evento, verificatosi nel marzo 2025, costituiva il termine finale di autorizzazione e concessioni, configurato come evento certus an incertus quando. Le censure relative ai canoni e agli ulteriori rilievi istruttori sono state pertanto ritenute inconferenti, perché rivolte contro profili secondari della motivazione e incapaci di incidere sul fondamento autonomo della decisione. Anche la concessione straordinaria Covid è stata ritenuta collegata e dipendente dall’autorizzazione commerciale del chiosco, sicché il venir meno di quest’ultima si rifletteva necessariamente sulla prima. Il ricorso è stato definitivamente respinto, con compensazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative è stata esclusa perché i provvedimenti erano stati preceduti da comunicazioni di avvio specifiche e idonee.

  • art. 3 l. 241/1990

    Le censure di difetto di motivazione e di istruttoria sono state respinte perché la motivazione decisiva degli atti consisteva nella scadenza dei titoli temporanei al termine dei lavori M4.

  • art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.

    Il motivo che richiami genericamente censure svolte in altro ricorso, senza riprodurle o specificarle, è inammissibile per violazione dell’onere di specificazione dei motivi.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi è una facoltà discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio, salvo ipotesi di manifesta abnormità, non costituisce vizio della pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi rilevanti, potendo omettere l’esame di argomenti non decisivi e comunque inidonei a modificare l’esito.

Massime di principio

  • Quando un’autorizzazione commerciale o una concessione di occupazione di suolo pubblico è espressamente rilasciata a tempo determinato e subordinata al verificarsi di un evento, quale la conclusione di lavori pubblici, l’avveramento dell’evento determina la cessazione del titolo secondo la relativa disciplina temporale; gli atti successivi possono limitarsi a dichiarare o attuare tale cessazione.
  • La comunicazione di avvio del procedimento è idonea a garantire la partecipazione quando individua il procedimento e il possibile esito di decadenza, revoca o rimozione e precede l’adozione del provvedimento finale; il privato deve inoltre indicare e dimostrare quale concreta utilità avrebbe avuto l’apporto partecipativo omesso ai fini di una diversa decisione.
  • Le contestazioni rivolte a profili secondari della motivazione, come riferimenti accessori a morosità o difformità, non possono condurre all’annullamento dell’atto quando resta autonomamente integra la ragione decisiva, costituita dalla scadenza del titolo temporaneo.
  • Una concessione di occupazione straordinaria collegata inscindibilmente a un’autorizzazione commerciale temporanea viene meno quando viene meno il titolo commerciale presupposto, se la concessione non ha una propria autonoma ragione e durata incompatibile con quella dell’autorizzazione principale.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a rinviare genericamente ai motivi dedotti in un diverso giudizio, senza riprodurne il contenuto né illustrare le specifiche ragioni di illegittimità dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaOccupazione di suolo pubblicoInvalidità del provvedimentoMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.