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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4499/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, nell'ambito del procedimento di estinzione del reato mediante applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, ha rideterminato la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il ricorrente deduce la violazione dell'art.186 del Codice della strada sostenendo che la determinazione della durata della sospensione sarebbe una potestà riservata agli organi amministrativi e non al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ricordato che l'art.186, comma 9-bis, C.d.S. attribuisce espressamente al giudice dell'esecuzione, chiamato a verificare lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il potere di disporre la sanzione accessoria della sospensione della patente (con la possibilità di riduzione a metà) e altri poteri correlati (es. revoca della confisca del veicolo). La sentenza cita precedenti giurisprudenziali a sostegno. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art.186 Codice della Strada

    Il comma 9-bis attribuisce al giudice dell'esecuzione la facoltà, in sede di verifica dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e prevede la possibilità di riduzione della durata a metà; dunque non si tratta di un potere esclusivo dell'amministrazione.

  • art.444 cod. proc. pen.

    La sentenza di primo grado risultava emessa ai sensi dell'art.444 c.p.p. (patteggiamento/accordo), mediante la quale fu applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità per 260 ore, la quale è stata verificata in esecuzione dal giudice.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in Cassazione; qui applicata per liquidare le spese a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza citata

    Sez. 1, Sentenza n. 39227 del 10/04/2017, Rv. 271236 - 01

    Precedente che conferma il potere del giudice dell'esecuzione, tra l'altro, di revocare la confisca del veicolo e di intervenire sulle misure accessorie, avallando l'interpretazione estensiva dell'art.186, comma 9-bis.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione verifica l'esecuzione di misure sostitutive (es. lavoro di pubblica utilità) può applicare o ridurre sanzioni amministrative accessorie se previsto espressamente dalla norma (es. art.186, comma 9-bis C.d.S.).
  • La determinazione della durata di una sanzione accessoria collegata all'esecuzione della pena non è automaticamente una competenza esclusiva dell'amministrazione se la legge attribuisce poteri al giudice dell'esecuzione.
  • Per impugnare con successo una decisione del giudice dell'esecuzione occorre dimostrare che lo stesso abbia oltrepassato i limiti attribuitigli dalla legge o abbia travisato i fatti o la normativa; un mero dissenso sulla scelta del termine non basta se la norma consente l'intervento giudiziale.
  • In presenza di sentenze emesse ai sensi dell'art.444 c.p.p. (patteggiamento), il controllo dell'esecuzione da parte del giudice può comprendere anche la verifica e l'adeguamento di misure accessorie quando la legge lo prevede.
  • Chi propone ricorso infondato in Cassazione può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare il rapporto costi/benefici prima di impugnare in suprema corte.

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