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Interpello

Risposta n. 139 del 27/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le istanti sostengono che loperazione è neutrale, non realizza un indebito vantaggio fiscale rispetto alla cessione diretta degli immobili e risponde a valide ragioni extrafiscali non marginali di riorganizzazione, efficienza e allineamento del modello italiano a quello europeo del gruppo.

Valutazione anti-abuso di una scissione parziale proporzionale per spin-off immobiliare nel Gruppo ALFA.

Il quesito

Le società istanti chiedono se le scissioni parziali proporzionali di ALFA e BETA a favore di GAMMA, finalizzate a trasferire a questultima gli immobili del gruppo e a separare attività operative e immobiliari, possano essere considerate lecite e non abusive ai sensi dellarticolo 10-bis della legge n. 212/2000, con riferimento a IRES, IRAP e imposta di registro.

Il parere dell’Agenzia

LAgenzia ritiene che la riorganizzazione non integri un disegno abusivo e non produca vantaggi fiscali indebiti; precisa però alcuni corretti riflessi contabili e fiscali, tra cui la presenza di un avanzo da concambio in GAMMA, la corretta attribuzione delle riserve in sospensione dimposta e il rispetto delle regole dellarticolo 173 TUIR e dei richiamati articoli 172 e 88 TUIR, nonché limposta di registro in misura fissa di 200 euro.

Valutazione anti-abuso di scissione parziale proporzionale per spin-off immobiliare

Linterpello riguarda una riorganizzazione interna al gruppo industriale francese "Gruppo ALFA" in Italia, finalizzata a separare le attività operative dal patrimonio immobiliare. LAgenzia delle Entrate è chiamata a valutare se le scissioni parziali proporzionali di ALFA S.p.A. e BETA S.r.l. a favore della beneficiaria preesistente GAMMA S.r.l. integrino o meno un abuso del diritto ai sensi dellarticolo 10-bis della legge n. 212/2000, con effetti ai fini IRES, IRAP e imposta di registro.

Fattispecie e struttura del gruppo

Il gruppo opera in più Paesi e in Italia è articolato, tra le altre, nelle società ALFA, BETA e GAMMA. ALFA e BETA svolgono attività operative nel settore industriale, mentre GAMMA gestisce gli asset immobiliari del gruppo sul territorio nazionale, possedendo o detenendo in leasing la maggior parte degli immobili utilizzati dalle società operative.

Le partecipazioni sono così distribuite:

  • ALFA è partecipata da ALFA1, ALFA2 con unico socio e ALFA3;
  • BETA è interamente partecipata da ALFA;
  • GAMMA è partecipata da ALFA2 con unico socio e da Societè IMMOALFA S.A.

Il progetto prevede di allineare la struttura italiana a quella già esistente nel resto dEuropa, dove le società operative non possiedono gli immobili, che invece sono concentrati in ununica società immobiliare che li concede in locazione a canoni di mercato.

Operazioni prospettate

Le istanti intendono effettuare due scissioni parziali proporzionali in contemporanea:

  • la scissione di ALFA, con trasferimento a GAMMA dei compendi immobiliari relativi alle filiali di AAAA, BBBB, CCCC, DDDD, EEEE e FFFF; il sito di FFFF è detenuto in leasing immobiliare, mentre il sito di SSSS è escluso perché destinato alla cessione a terzi;
  • la scissione di BETA, con trasferimento a GAMMA del compendio immobiliare della filiale di XXXX.

Dopo il trasferimento, GAMMA concederà in locazione a canoni di mercato gli immobili alle società scindende, nellambito di un contratto di locazione successivo alla riorganizzazione.

Profili civilistici e rapporti di cambio

Le operazioni sono descritte come scissioni con trasferimento di parte dei patrimoni delle scindende alla beneficiaria preesistente, con riduzione dei patrimoni netti delle scindende e corrispondente incremento del patrimonio netto di GAMMA. Ai soci delle scindende vengono assegnate quote di GAMMA in proporzione alle partecipazioni possedute nelle società scisse.

Per determinare le quote da attribuire e laumento di capitale della beneficiaria, le istanti hanno predisposto un rapporto di cambio fondato sul confronto tra:

  • il valore economico del patrimonio trasferito da ALFA;
  • il valore economico del patrimonio trasferito da BETA;
  • il valore economico di GAMMA ante scissione.

Sulla base della perizia, il valore economico complessivo di GAMMA post scissione è ripartito tra i compendi trasferiti e la posizione preesistente della beneficiaria. Il capitale sociale di GAMMA viene quindi aumentato per finanziare il concambio, e ai soci delle scindende vengono assegnate partecipazioni nella beneficiaria nelle medesime proporzioni di partecipazione al capitale delle rispettive società originarie.

Ulteriori precisazioni fornite in integrazione

Le istanti hanno precisato, tra laltro, che:

  • lefficacia della scissione è prevista non oltre il 10 luglio dellanno indicato nellistanza;
  • il progetto prevede che gli effetti della scissione, anche contabili e fiscali, decorrano dallultima delle iscrizioni dellatto di scissione nel Registro delle imprese, ai sensi dellarticolo 2506-quater, primo comma, c.c.;
  • non sono previsti conguagli o ristori tra i soci;
  • GAMMA iscriverà attività e passività ai medesimi valori contabili già presenti nelle scindende, senza differenze contabili di scissione;
  • nessuna delle società ha aderito a leggi di rivalutazione, salvo ALFA, per la quale è stata prodotta documentazione sulle rivalutazioni di taluni immobili;
  • i soci non intendono cedere a terzi le partecipazioni nelle società coinvolte;
  • gli immobili non saranno destinati a finalità estranee allesercizio dellimpresa;
  • non esiste un programma di ulteriori cessioni o operazioni successive al perfezionamento della scissione.

Quesito posto allAgenzia

Le società chiedono il riconoscimento della liceità delloperazione, ai sensi dellarticolo 10-bis della legge n. 212/2000, limitatamente ai profili IRES, IRAP e imposta di registro.

Soluzione interpretativa proposta dalle istanti

Le istanti ritengono che la scissione non contrasti con alcuna finalità delle norme fiscali né con principi dellordinamento tributario. Secondo la loro impostazione:

  • non sussiste un vantaggio fiscale indebito, poiché la scissione rappresenta una scelta alternativa rispetto alla cessione diretta degli immobili;
  • la cessione diretta sarebbe fiscalmente più onerosa sul piano IRES, IRAP e imposta di registro;
  • le operazioni sono sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali, collegate a esigenze strutturali, operative e strategiche di concentrazione e riorganizzazione del patrimonio immobiliare.

Normativa e prassi richiamate dallAgenzia

Nel parere vengono richiamati, tra gli altri:

  • larticolo 10-bis della legge n. 212/2000, in tema di abuso del diritto;
  • larticolo 173 TUIR, relativo alla neutralità fiscale delle scissioni;
  • il rinvio dellarticolo 173 ai commi 5 e 6 dellarticolo 172 TUIR;
  • larticolo 88, comma 5, TUIR, con riguardo alla cessione del contratto di leasing;
  • larticolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al d.P.R. n. 131/1986;
  • la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 sullinterpello antiabuso;
  • la circolare n. 98 del 17 maggio 2000, in materia di attribuzione delle riserve in sospensione dimposta;
  • la risoluzione n. 58 del 22 marzo 2007, richiamata per il trattamento del trasferimento del leasing nellambito di riorganizzazioni.

Osservazioni preliminari dellAgenzia sui profili contabili

LAgenzia precisa innanzitutto che la beneficiaria GAMMA, contrariamente a quanto indicato in integrazione, dovrà rilevare un avanzo da concambio, pari allo scostamento tra:

  • lincremento di capitale sociale deliberato a servizio delle scissioni;
  • il valore netto contabile degli elementi patrimoniali trasferiti dalle scindende, che devono essere iscritti in GAMMA ai medesimi valori risultanti nei conti delle società scisse al momento delleffetto della scissione.

In base ai valori riportati nella documentazione, si genera quindi un avanzo da concambio da assoggettare alle regole richiamate dallarticolo 172, commi 5 e 6, TUIR, applicabili per effetto del rinvio contenuto nellarticolo 173, comma 9, TUIR.

LAgenzia interviene anche sulla riserva di rivalutazione presente in ALFA, evidenziando che, essendo decorso il periodo di sospensione degli effetti fiscali, la riserva deve seguire il principio di attribuzione proporzionale rispetto al patrimonio netto trasferito o residuo. Viene inoltre precisato che le riserve in sospensione già imputate a capitale sociale devono trasferirsi, ai fini fiscali, in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile assegnata alla beneficiaria.

Più in generale, la composizione del patrimonio netto trasferito a GAMMA deve riflettere, proporzionalmente, la natura di capitale e/o riserve di utili esistente nelle scisse prima della scissione, tenendo conto delle riserve in sospensione già ricostituite.

Parere dellAgenzia sulle imposte sui redditi

Per il comparto IRES, lAgenzia osserva che la scissione è, in linea di principio, fiscalmente neutrale ai sensi dellarticolo 173 TUIR. Il trasferimento del patrimonio da una società scissa a una beneficiaria non agevolata non comporta la fuoriuscita degli elementi patrimoniali dal regime dimpresa.

I plusvalori relativi ai beni trasferiti restano quindi latenti e concorreranno a formare reddito solo al verificarsi di eventi fiscalmente rilevanti, come:

  • cessione a titolo oneroso;
  • risarcimento per perdita o danneggiamento;
  • assegnazione ai soci;
  • destinazione a finalità estranee allesercizio dellimpresa.

Quanto al contratto di locazione finanziaria relativo al sito di FFFF, lAgenzia precisa che la scissione non è assimilabile a una cessione del contratto di leasing. Non si produce, quindi, la sopravvenienza attiva prevista dallarticolo 88, comma 5, TUIR per la cessione del contratto; la beneficiaria subentra invece nella stessa posizione giuridica, contabile e fiscale della scissa.

Nel complesso, loperazione non realizza un vantaggio fiscale indebito e non contrasta con la ratio delle disposizioni tributarie, risultando coerente con un fisiologico processo di riorganizzazione volto a concentrare il patrimonio immobiliare in una società dedicata e a separare attività operative e immobiliari.

Resta comunque fermo che la scissione deve rispettare le prescrizioni dellarticolo 173 TUIR e le ulteriori regole del TUIR applicabili alla fiscalità dei soci.

Parere dellAgenzia sui profili IRAP

Per lIRAP, lAgenzia richiama sostanzialmente le medesime conclusioni maturate ai fini delle imposte sui redditi. Anche sotto questo profilo non viene ravvisato un disegno elusivo o abusivo, né un vantaggio fiscale indebito connesso alla riorganizzazione proposta.

Parere dellAgenzia sullimposta di registro

Con riferimento allimposta di registro, lAgenzia afferma che la scissione di ALFA non comporta alcun vantaggio fiscale indebito per le stesse ragioni già esposte ai fini delle imposte sui redditi.

Viene però confermato che le operazioni di scissione societaria sono soggette a registrazione ai sensi dellarticolo 4, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR, con applicazione dellimposta di registro in misura fissa pari a 200 euro.

Conclusioni operative

LAgenzia conclude quindi che la scissione parziale proporzionale prospettata non integra abuso del diritto ai sensi dellarticolo 10-bis della legge n. 212/2000. La riorganizzazione è considerata fisiologica e coerente con le esigenze di concentrazione e gestione unitaria del patrimonio immobiliare del gruppo.

Il parere è reso sulla base dei fatti e dei documenti rappresentati dalle istanti, assunti come veri e concretamente attuati, restando impregiudicati i poteri di controllo dellAmministrazione finanziaria su eventuali elementi non rappresentati o su una diversa ricostruzione complessiva delloperazione.

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