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Sentenza

Sentenza del 07/10/2016 n. 20181 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di liquidazione emesso per imposta proporzionale di registro, pari a Euro 603.121,00 oltre sanzioni, in relazione alla cessione di un complesso aziendale tra I. srl e L.M.L. srl. Dopo che la CTR aveva inizialmente riformato la decisione favorevole alle società, la Suprema Corte aveva cassato la sentenza per irregolarità nella notificazione dell’atto di appello, eseguita presso il difensore anziché personalmente alla società non domiciliata in giudizio. Nel giudizio di rinvio, la CTR aveva dichiarato nullo il precedente appello e passato in giudicato la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione contestando, tra l’altro, la partecipazione al giudizio di rinvio di soggetti che non avevano impugnato la precedente sentenza e l’errata valutazione degli effetti della nullità della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso, poiché l’Agenzia delle Entrate ha rinunciato agli atti del giudizio e le controparti hanno aderito alla rinuncia. Dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti. Resta quindi ferma, nel processo considerato, la situazione risultante dalla sentenza impugnata, senza una decisione della Cassazione sulle questioni processuali sollevate.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall’Agenzia per denunciare l’omessa pronuncia o motivazione della CTR su un’eccezione relativa alla nullità e inammissibilità della riassunzione.

  • Art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di formazione del giudicato e di effetti della mancata impugnazione della precedente sentenza.

  • Artt. 62 e 63 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplinano il ricorso per cassazione nel processo tributario e il giudizio di rinvio; erano invocati per contestare la legittimazione e l’ammissibilità della riassunzione.

  • Artt. 160, 291 e 330 c.p.c.

    Richiamati con riferimento alla nullità della notificazione dell’atto di appello e alla possibilità di rinnovare la notificazione per sanare il vizio.

  • Artt. 383 e 384 c.p.c.

    Richiamati per delimitare gli effetti della cassazione con rinvio e i poteri del giudice di rinvio rispetto ai principi enunciati dalla Suprema Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalle controparti o comunque non contestata nei termini rilevanti, determina l’estinzione del giudizio e impedisce alla Corte di esaminare i motivi di ricorso.
  • L’estinzione per rinuncia non equivale a una pronuncia di merito sulla correttezza delle tesi giuridiche prospettate: le questioni controverse restano prive di una decisione della Cassazione.
  • Nel giudizio di rinvio, il giudice deve attenersi ai limiti e ai principi stabiliti dalla sentenza di cassazione; tuttavia, la portata concreta del rinvio dipende dal contenuto effettivo della decisione rescindente.
  • La notificazione dell’atto di appello a un difensore anziché personalmente alla parte può essere viziata quando la parte non abbia eletto domicilio presso quel difensore; occorre però valutare se il vizio sia sanabile mediante rinnovazione o costituzione e quali effetti produca sul processo.
  • La mancata impugnazione di una precedente decisione può comportare il passaggio in giudicato nei confronti della parte non ricorrente, con possibili conseguenze sulla sua partecipazione e sulla legittimità della riassunzione nel giudizio di rinvio.

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