Cassazione Penale, Ordinanza n. 24605/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per fatti qualificati, nel testo, come rapina e minaccia aggravata in concorso. I motivi dedotti riguardavano: 1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sull'identificazione dell'imputato e sul contributo concorsuale, con contestazione dell'art. 110 c.p. e dell'art. 628 c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., richiesta per una comparazione somatica relativa a una "pettorina arancione"; 3) erronea applicazione degli artt. 339 e 610 c.p. e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante delle più persone riunite e sulla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo c) come minaccia; 4) erronea applicazione degli artt. 110 e 628 c.p. e vizio di motivazione sull'elemento soggettivo della rapina, in particolare sul profitto anche morale, e sulla cooperazione concorsuale; 5) vizio di motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva e non adeguatamente giustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e in parte volto a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio; ha giudicato il secondo motivo manifestamente infondato perché la rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la Corte d'appello aveva già un compendio probatorio sufficiente; ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato poiché la minaccia era stata correttamente qualificata come condotta di gruppo con aggravante delle più persone riunite e con intento costrittivo, escludendo la riqualificazione ex art. 612 c.p.; ha giudicato il quarto motivo manifestamente infondato perché il contributo dell'imputato integrava cooperazione concorsuale nella rapina e il profitto del reato può essere anche non economico o morale; ha ritenuto il quinto motivo non consentito in sede di legittimità, trattandosi di doglianza sulla discrezionalità del trattamento sanzionatorio ex artt. 132 e 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato per affermare la configurabilità del concorso di persone nel reato sulla base del contributo intimidatorio e violento dell'imputato all'azione unitaria
art. 628 c.p.
richiamato per escludere l'erronea applicazione della norma in tema di rapina, ritenendo corretta la sussistenza del fatto e del contributo concorsuale
art. 603 c.p.p.
la rinnovazione istruttoria in appello è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruzione e alla necessità di decidere non essendo sufficienti gli atti già acquisiti; valutazione rimessa al giudice di merito se motivata
art. 339 c.p.
la circostanza aggravante è stata ritenuta integrata per la natura di gruppo della minaccia, con maggiore effetto intimidatorio e pericolo per la vittima
art. 610 c.p.
richiamato dal ricorrente per chiedere la riqualificazione della condotta come minaccia, ma la Corte ha escluso tale riqualificazione
art. 612 c.p.
menzionato solo per escludere la riqualificazione del fatto in semplice minaccia
art. 132 c.p.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. per affermare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito
art. 133 c.p.
utilizzato come parametro per la valutazione della congruità della pena, confermata per intensità dell'aggressione, finalità intimidatoria e valenza lesiva e predatoria
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove già esaminate dai giudici di merito.
- La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ex art. 603 c.p.p. presuppone che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; la relativa valutazione è discrezionale e non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- Nel concorso di persone, il contributo dell'agente può consistere anche in un apporto intimidatorio o violento che si inserisca funzionalmente in un'azione delittuosa unitaria, pur se l'impossessamento materiale sia compiuto da altro concorrente.
- Nel delitto di rapina il profitto può essere anche non patrimoniale o morale: non è necessario un vantaggio economico, essendo sufficiente qualsiasi utilità perseguita dall'agente.
- La circostanza delle più persone riunite può essere integrata quando la minaccia assuma natura di gruppo e determini un maggiore effetto intimidatorio e un accresciuto pericolo per la vittima.
- La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non arbitrario, dei parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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