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Ordinanza

Ordinanza n. 2846/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605134

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Calabria che aveva respinto la domanda cautelare contro gli atti di distribuzione del budget regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)

Prevale il privato

La controversia

La struttura sanitaria privata ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Calabria che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti incidenti sulla distribuzione del budget regionale per l’acquisto di prestazioni sanitarie. Sono state dedotte, tra l’altro, censure relative alla presunta violazione della legge n. 196 del 2025 e alla legittimità dell’utilizzo del criterio della spesa storica per la distribuzione del budget regionale. È stata inoltre prospettata la necessità di sospendere il termine per la sottoscrizione del contratto previsto dall’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, in relazione alla clausola di salvaguardia contenuta nel modello contrattuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello cautelare e ha riformato l’ordinanza del TAR. Ha ritenuto infondate le censure sulla legge n. 196 del 2025, poiché tale legge è entrata in vigore dopo l’adozione del provvedimento impugnato; ha inoltre rilevato che il provvedimento, per gli anni 2026 e 2027, contempla la possibilità di acquistare prestazioni in deroga ai limiti di spesa per l’alta specialità, previa verifica delle risorse disponibili. Il Collegio ha invece ritenuto meritevole di approfondimento, nel giudizio di merito, la questione relativa alla legittimità del criterio della spesa storica utilizzato per distribuire il budget regionale. In luogo della sospensione immediata degli atti, ha disposto che il TAR fissi sollecitamente l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non è stata sospesa la scadenza per la sottoscrizione del contratto ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, poiché non risultava impugnato l’atto, o il rinvio all’atto, che aveva predisposto il modello contrattuale contenente la clausola di salvaguardia; inoltre, il giudizio cautelare non era la sede per censurare autonomamente la legittimità di tale clausola. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando l’esigenza cautelare può essere soddisfatta mediante una sollecita definizione del merito, di disporre la fissazione ravvicinata dell’udienza di merito; il Consiglio di Stato ha applicato tale meccanismo, senza sospendere direttamente gli atti.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Riguarda il termine per la sottoscrizione del contratto tra struttura sanitaria e amministrazione; il termine non è stato sospeso perché l’atto relativo al modello contrattuale e alla clausola di salvaguardia non era stato impugnato.

  • legge n. 196/2025

    Le relative censure sono state ritenute infondate perché la legge è entrata in vigore dopo l’adozione del provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, quando la questione sostanziale presenta profili meritevoli di approfondimento ma l’esigenza di tutela può essere soddisfatta con la rapida definizione del merito, il giudice può accogliere la domanda ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell’atto.
  • Una disposizione normativa entrata in vigore dopo l’adozione del provvedimento amministrativo non può fondare, in assenza di specifica disciplina retroattiva, una censura di illegittimità del provvedimento stesso.
  • La sospensione cautelare non può estendersi a un atto o a una clausola non specificamente impugnati, né il giudizio cautelare può diventare la sede per introdurre autonomamente censure contro tali atti o clausole.
  • La legittimità dell’utilizzo del criterio della spesa storica nella distribuzione del budget sanitario può richiedere un approfondimento nel giudizio di merito quando tale criterio incide sulla ripartizione delle risorse tra strutture sanitarie accreditate.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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