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Sentenza

Sentenza n. 1476/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione IV) n. 5695 del 19 ottobre 2023

Giustizia amministrativa202309997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto l’impugnazione dell’ordine di demolizione, della disposizione dirigenziale e dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale relative a opere edilizie abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano impugnato in primo grado la determinazione dirigenziale di demolizione di opere abusive, una successiva disposizione dirigenziale e l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, deducendo violazione degli artt. 2, 3 e 7 della l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, violazione del giusto procedimento e violazione dell’art. 31, comma 4-bis, e dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello gli originari ricorrenti hanno dedotto un unico motivo di error in iudicando, erroneità dei presupposti e difetto di motivazione. Hanno sostenuto che il lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle opere abusive e il carattere completamente urbanizzato dell’area imponessero al Comune una specifica individuazione dell’interesse pubblico attuale alla demolizione, ulteriore rispetto al ripristino della legalità, nonché una comparazione tra interessi pubblici e privati. Hanno inoltre contestato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo che la partecipazione avrebbe consentito di rappresentare elementi rilevanti in una situazione fattuale complessa. Le opere consistevano nello sbancamento di circa 70 mq per un vano interrato con rampa carrabile, nella costruzione di un capannone di circa 60 mq e alto 3,20 metri e di una tettoia di circa 70 mq, tutti realizzati senza titolo edilizio.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che, una volta accertata l’esecuzione di opere edilizie senza titolo, l’ordine di demolizione costituisca esercizio di attività amministrativa doverosa, vincolata e tipizzata, fondata sul mero accertamento tecnico della consistenza delle opere e del loro carattere abusivo. Per tale ragione non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per una partecipazione procedimentale idonea a incidere sull’esito dell’azione repressiva. Le doglianze degli appellanti sono state inoltre ritenute generiche, poiché non individuavano specifiche circostanze concrete tali da rendere necessaria l’interlocuzione preventiva. Il giudice ha escluso che l’ordine di demolizione richieda una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con gli interessi privati, essendo il ripristino della legalità violata il fine tipico dell’atto. Il decorso del tempo non legittima l’abuso e non genera un affidamento tutelabile alla sua conservazione, neppure quando la demolizione sia disposta tardivamente, l’area sia urbanizzata o l’attuale proprietario non sia responsabile della realizzazione dell’abuso. Anche le contestazioni relative al provvedimento di acquisizione sono state quindi ritenute infondate, in quanto l’acquisizione consegue all’accertamento dell’abusività e all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del grado, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La norma è richiamata tra quelle asseritamente violate dai ricorrenti, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La decisione esclude che l’ordine di demolizione debba contenere una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale o sulla comparazione con gli interessi privati, oltre all’indicazione dell’abuso e dei presupposti normativi.

  • art. 7 l. 241/1990

    La previa comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’ordine di demolizione di opere abusive, trattandosi di atto vincolato e tipizzato conseguente all’accertamento dell’abuso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’accertamento della realizzazione di opere prive di titolo edilizio impone l’adozione dell’ingiunzione di demolizione; l’acquisizione gratuita consegue all’inottemperanza all’ordine demolitorio nei presupposti previsti.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La disposizione è richiamata tra i motivi dedotti in primo grado, senza una specifica statuizione interpretativa autonoma nella sentenza.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato per lo svolgimento dell’udienza straordinaria, senza incidere sulla ratio sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e tipizzato, adottato a seguito dell’accertamento tecnico della consistenza delle opere e della loro realizzazione senza titolo edilizio.
  • Per l’adozione dell’ordine di demolizione non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la natura vincolata dell’azione repressiva non lascia spazio a una partecipazione procedimentale idonea a modificare l’esito dell’intervento amministrativo, salvo che siano indicate specifiche e concrete circostanze rilevanti in senso contrario.
  • L’ordine di demolizione non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione dell’abuso né una comparazione tra l’interesse pubblico e gli interessi privati, essendo sufficiente l’accertamento dell’abusività e il richiamo ai relativi presupposti normativi.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non determina la perdita del potere repressivo, non sana l’illecito e non genera, di per sé, un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva, anche se l’ordine di demolizione è tardivo, l’area è urbanizzata o l’attuale proprietario non è l’autore dell’abuso.
  • L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale è direttamente conseguente all’accertamento dell’abusività e all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, secondo i presupposti dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunaleDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimo affidamento

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