Sentenza n. 10050/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - del provvedimento sanzionatorio -OMISSIS-notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con cui l'IVASS ha disposto nei confronti del Sig. -OMISSIS- "l'applicazione della sanzione amministrativa della -OMISSIS-"; - della proposta per l'irrogazione di sanzione amministrativa n. 3692 del 29.01.2025 con cui il Collegio di Garanzia dell'IVASS "ha proposto al soggetto delegato al Direttorio integrato l'applicazione dei confronti dell'intermediario (ndr., quivi ricorrente) della sanzione amministrativa della -OMISSIS-(…)"; - ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- con cui il Servizio Sanzioni e Liquidazioni dell'IVASS ha trasmesso al ricorrente la proposta di sanzione del Collegio di Garanzia, quale atto preordinato e connesso al quivi impugnato provvedimento sanzionatorio di-OMISSIS-; - ove occorra, dell'atto di contestazione prot. n. -OMISSIS-, con cui il Servizio Vigilanza Condotta di Mercato dell'IVASS ha contestato al ricorrente presunte violazioni, quale atto preordinato e connesso al quivi impugnato provvedimento sanzionatorio di-OMISSIS-; - di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento sanzionatorio dell'IVASS, connessa proposta di irrogazione, atto di contestazione degli addebiti e relativi atti preordinati
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione amministrativa più grave applicata dall'IVASS, deducendo, in primo luogo, la tardività della contestazione degli addebiti e la conseguente decadenza dal potere sanzionatorio. Ha sostenuto che l'Autorità avesse acquisito piena conoscenza dell'infrazione già al momento della ricezione della denuncia-querela trasmessa dal Centro Agro Alimentare, sicché il termine di 120 giorni previsto dall'art. 12 del Regolamento IVASS n. 39 del 2018 sarebbe decorso anteriormente alla successiva contestazione. Ha inoltre dedotto l'irrilevanza della successiva trasmissione degli allegati alla denuncia, qualificandoli come meri documenti accessori. In secondo luogo, ha contestato la proporzionalità della sanzione, sostenendo che l'IVASS non avrebbe adeguatamente considerato il livello di cooperazione e le misure adottate successivamente per mitigare gli effetti pregiudizievoli al contraente, ai sensi dell'art. 324-sexies del Codice delle assicurazioni private. Ha infine lamentato l'irragionevolezza dell'istruttoria e una disparità di trattamento rispetto a un altro intermediario coinvolto, la cui posizione era stata archiviata nonostante avesse svolto difese ritenute dal ricorrente identiche.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente estromesso il Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva, poiché gli atti impugnati erano esclusivamente riferibili all'IVASS. Nel merito ha respinto il ricorso. Quanto alla tardività, ha affermato che, nell'attività sanzionatoria delle Autorità indipendenti, l'accertamento della violazione non coincide con la mera acquisizione di una prima informazione o di documentazione, ma richiede l'esame e la valutazione del materiale istruttorio necessari a raggiungere la piena conoscenza dell'esistenza, consistenza ed effetti dell'illecito. Poiché la denuncia-querela era stata trasmessa senza i 29 allegati richiamati e questi erano stati acquisiti solo il 18 marzo 2024, il termine di 120 giorni è stato ritenuto decorrente da tale data; la contestazione è stata quindi considerata tempestiva. Quanto alla proporzionalità, il giudice ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito una collaborazione effettiva né dimostrato di avere adottato misure idonee a mitigare gli effetti dell'illecito. L'IVASS aveva inoltre adeguatamente motivato la particolare gravità della condotta, consistita nell'omessa verifica della veridicità della polizza e nell'incasso del premio, valorizzando anche i numerosi precedenti sanzionatori. È stata esclusa l'irragionevolezza del diverso esito riservato all'altro intermediario, poiché dagli atti emergevano elementi plurimi attestanti la sua estraneità ai fatti e una condotta diversa da quella del ricorrente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 5.000,00 di spese di lite in favore dell'IVASS, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 12 Regolamento IVASS n. 39 del 2018
Il termine per la notifica della contestazione degli addebiti decorre dall'accertamento compiuto della violazione, inteso come acquisizione della piena conoscenza dell'esistenza, consistenza ed effetti dell'illecito dopo l'esame e la valutazione del materiale istruttorio rilevante.
art. 324-sexies Codice delle assicurazioni private
livello di cooperazione; misure adottate successivamente
Nella determinazione della sanzione devono essere considerate, tra gli altri elementi, la cooperazione dell'incolpato e le misure successivamente adottate per mitigare gli effetti pregiudizievoli al contraente; nel caso concreto il giudice ha ritenuto non dimostrata una cooperazione effettiva o l'adozione di tali misure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell'attività di accertamento delle violazioni amministrative da parte di un'Autorità indipendente, il termine per notificare la contestazione non decorre necessariamente dalla prima acquisizione di una denuncia o di documentazione, ma dall'acquisizione della piena conoscenza dell'illecito, che presuppone l'esame e la valutazione del materiale istruttorio necessario a determinarne esistenza, consistenza ed effetti.
- Quando una denuncia-querela è trasmessa priva di documenti allegati richiamati nel suo contenuto, la successiva acquisizione di tali documenti può costituire il momento dell'accertamento della violazione, se essi sono indispensabili per ricostruire compiutamente la condotta illecita e formulare una contestazione adeguatamente definita.
- La durata dell'attività di accertamento può essere correlata al volume della documentazione da esaminare e alla complessità fattuale o giuridica della fattispecie, purché il termine per la contestazione decorra dalla compiuta valutazione del materiale istruttorio rilevante.
- La sanzione amministrativa più grave applicabile a un intermediario assicurativo è proporzionata quando l'Autorità motivi la particolare gravità della condotta, considerando l'omessa verifica di elementi essenziali dell'operazione, l'eventuale conseguimento di un vantaggio come l'incasso del premio e i precedenti sanzionatori dell'incolpato.
- Il diverso trattamento sanzionatorio di soggetti coinvolti nella medesima vicenda non viola di per sé ragionevolezza o parità di trattamento quando l'istruttoria evidenzi condotte concretamente diverse e documenti l'estraneità ai fatti del soggetto non sanzionato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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