Sentenza n. 1302/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi che disponeva, dal 1° gennaio 2026, il subentro della società Ausino nella gestione del servizio idrico integrato del Comune
Esito
Favorevole al resistente (ente di governo del servizio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato gli atti conclusivi della Conferenza di Servizi e gli atti presupposti, deducendo violazione degli artt. 2, 3, 4, 7 e 14-ter l. 241/1990, dell’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 e degli artt. 2, 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, difetto del presupposto, travisamento e manifesta illogicità. In particolare, contestava la motivazione, l’istruttoria e l’applicazione della disciplina sulla salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico, oltre alla fissazione del termine per la consegna del servizio al gestore subentrante. L’Ente Idrico Campano e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti, nonché per carenza di interesse, sostenendo che il Comune non aveva dimostrato il possesso dei requisiti per beneficiare della deroga prevista dall’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha compensato integralmente le spese. Ha ritenuto che la deliberazione dell’Ente Idrico Campano n. 24 del 29 giugno 2022, adottata all’esito dell’istruttoria sulle istanze di salvaguardia, avesse implicitamente respinto l’istanza del Comune, poiché aveva riconosciuto i requisiti soltanto ad altri Comuni e aveva rilevato, per Acerno, il mancato riscontro alle richieste di integrazione e la ricaduta nel distretto Sele in un perimetro gestionale già affidato e salvaguardato. Tale deliberazione era immediatamente lesiva e costituiva il presupposto autonomo della successiva determinazione di trasferimento del servizio; non essendo stata tempestivamente impugnata, era divenuta inoppugnabile. La Conferenza di Servizi del 30 luglio 2025 aveva quindi natura meramente conseguenziale e attuativa. Il Comune non poteva contestare, mediante l’impugnazione dell’atto successivo, vizi derivanti dalla deliberazione presupposta, ma soltanto eventuali vizi propri dell’atto consequenziale. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per carenza di interesse, poiché il Comune non aveva comprovato i requisiti necessari per ottenere la salvaguardia della gestione autonoma. Il TAR ha ribadito che l’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 è norma eccezionale e derogatoria, da interpretare restrittivamente: la gestione autonoma deve essere legittimamente istituita e consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, non essendo sufficiente una gestione meramente di fatto o basata su interlocuzioni amministrative.
Norme richiamate
art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
La disposizione, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto al principio di unicità della gestione del servizio idrico per ambiti territoriali ottimali, deve essere interpretata restrittivamente. La salvaguardia della gestione autonoma richiede una gestione legittimamente istituita e comprovata da atti regolatori e provvedimenti amministrativi; non è sufficiente una gestione di fatto.
art. 147, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006
È indicato quale base normativa del trasferimento del servizio idrico integrato del Comune al gestore subentrante.
art. 241 l. 241/1990
Le disposizioni richiamate dal ricorrente in materia di procedimento e conferenza di servizi non sono state esaminate nel merito, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancata impugnazione tempestiva dell’atto presupposto e per carenza di interesse.
art. 35, comma 1, c.p.a.
È richiamato insieme all’art. 85, comma 9, c.p.a. nel provvedimento, in relazione alla definizione processuale della controversia.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato insieme all’art. 35, comma 1, c.p.a. nel provvedimento, in relazione alla definizione processuale della controversia.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto produce autonomamente effetti lesivi e costituisce il fondamento esclusivo dell’atto successivo, sussiste una connessione per presupposizione: l’atto presupposto deve essere impugnato tempestivamente, e la sua mancata impugnazione preclude la deduzione, contro l’atto consequenziale, dei vizi che derivano dall’illegittimità dell’atto presupposto.
- L’atto successivo meramente consequenziale e attuativo di un atto presupposto divenuto inoppugnabile può essere contestato soltanto per vizi propri; non è possibile utilizzarne l’impugnazione per rimettere in discussione la scelta amministrativa già definitivamente consolidata.
- La deliberazione che definisce negativamente, anche implicitamente, un’istanza di salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico è immediatamente lesiva se delimita il successivo trasferimento del servizio al gestore unico; essa deve essere impugnata nel termine di decadenza.
- La deroga al principio di unicità della gestione del servizio idrico prevista dall’art. 147, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006 è di stretta interpretazione e non può estendersi alle gestioni autonome esercitate soltanto di fatto.
- Per dimostrare l’esistenza di una gestione autonoma salvaguardabile non basta allegare l’effettiva conduzione del servizio: occorre provare che essa sia stata legittimamente istituita e sia consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi.
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