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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-724/18

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 28 maggio 2020. — Aurea Biolabs Pte Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea AUREA BIOLABS – Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea AUREA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza tra i prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Rettifica della decisione della commissione di ricorso – Articolo 102 del regolamento 2017/1001. — Cause T-724/18 e T-184/19

Giurisprudenza europea62018TJ0724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge entrambi i ricorsi di Aurea Biolabs: quello contro la decisione di rettifica e quello contro la decisione di merito dell’EUIPO in opposizione. Ritiene che la correzione della commissione di ricorso fosse una rettifica ammissibile di un errore manifesto e non una revoca, e che non fosse necessario sentire preventivamente la ricorrente. Conferma inoltre il rischio di confusione tra AUREA BIOLABS e il marchio anteriore AUREA, valorizzando la somiglianza almeno tenue dei prodotti e la significativa vicinanza dei segni.

Marchio UE AUREA BIOLABS: conferma del rischio di confusione con il marchio anteriore AUREA e legittimità della rettifica di una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO per errore manifesto su identità/somiglianza dei prodotti.

La questione giuridica

1) Se la decisione di rettifica della commissione di ricorso, formalmente fondata su una base giuridica errata ma materialmente intesa a correggere un errore manifesto, fosse legittima ai sensi dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001. 2) Se, nel merito, la commissione di ricorso avesse correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto AUREA BIOLABS e il marchio anteriore denominativo AUREA, in particolare quanto alla somiglianza dei prodotti.

Principio di diritto

La rettifica ex articolo 102 del regolamento 2017/1001 è ammessa per correggere un errore manifesto di tipo formale o una svista evidente che non incida sulla sostanza della decisione; la soppressione di un passaggio che qualificava come identici prodotti già valutati come soltanto simili può rientrare in tale potere correttivo, senza necessità di previo ascolto delle parti. Quanto al merito, la somiglianza almeno tenue tra prodotti della classe 5, unita a una somiglianza visiva e fonetica almeno media tra i segni AUREA BIOLABS e AUREA e al normale carattere distintivo del marchio anteriore, basta a fondare un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (CE) n. 2868/95
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), i), del regolamento 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento 2017/1001
  • Articolo 66 del regolamento 2017/1001
  • Articolo 71 del regolamento 2017/1001
  • Articolo 102 del regolamento 2017/1001
  • Articolo 103 del regolamento 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell’Unione europea AUREA BIOLABS e rettifica della decisione della commissione di ricorso

La pronuncia riguarda due ricorsi diretti proposti da Aurea Biolabs Pte Ltd contro decisioni della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione fondato sul marchio anteriore AUREA di Avizel SA. Il Tribunale esamina sia la validità della decisione di rettifica adottata dalla commissione di ricorso sia il merito del rigetto dell’opposizione per rischio di confusione.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo dell’Unione europea AUREA BIOLABS per prodotti della classe 5, tra cui integratori dietetici, alimentari, nutrizionali, bevande arricchite e integratori vitaminici e minerali. Avizel SA aveva presentato opposizione fondandosi sul marchio denominativo anteriore dell’Unione europea AUREA, registrato per prodotti delle classi 3 e 5, tra cui creme medicate e prodotti per la cura della pelle.

La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione. La seconda commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso della richiedente, rilevando una somiglianza dei prodotti della classe 5 almeno tenue e una somiglianza visiva e fonetica almeno media tra i segni. Successivamente, con una decisione di rettifica, la commissione aveva soppresso il punto 80 della decisione impugnata, nel quale si affermava erroneamente che i prodotti erano identici.

Questione sulla rettifica della decisione della commissione di ricorso

Nel ricorso T‑184/19 la ricorrente contestava la decisione di rettifica sotto tre profili: la base giuridica indicata era errata; la rettifica non poteva riguardare un errore del tipo contestato; e la ricorrente non era stata ascoltata prima della rettifica.

Il Tribunale osserva che la decisione di rettifica era formalmente richiamata alla regola 53 EUTMIR, ma che la base giuridica corretta, vigente alla data della decisione di rettifica del 29 gennaio 2019, era l’articolo 102 del regolamento 2017/1001. L’errore nella base giuridica non comporta però annullamento se non incide sul contenuto dell’atto.

Distinzione tra rettifica e revoca

Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra rettifica ex articolo 102 e revoca ex articolo 103 del regolamento 2017/1001. La rettifica riguarda errori linguistici, di trascrizione, sviste manifeste o errori tecnici, e si limita a correggere un elemento formale senza toccare la sostanza della decisione. La revoca, invece, si applica agli errori evidenti che rendono necessaria la soppressione della decisione e una nuova valutazione.

Sulla base della giurisprudenza precedente, il Tribunale afferma che la rettifica è ammissibile solo se l’errore è talmente evidente che nessun altro testo oltre a quello corretto può essere ragionevolmente previsto. In questo caso, il riferimento all’identità dei prodotti nel punto 80 era incoerente con l’intera analisi precedente, che aveva concluso per una somiglianza solo tenue. La soppressione di quel punto costituiva dunque una rettifica lecita di una svista manifesta.

Diritto di essere ascoltata

Il Tribunale respinge anche la censura fondata sulla violazione del contraddittorio. L’articolo 102 non prevede un obbligo di audizione preventiva delle parti, a differenza dell’articolo 103 sulla revoca. Poiché la rettifica non modificava la sostanza della decisione, non vi era neppure spazio per invocare in questo caso il principio generale di tutela dei diritti della difesa di cui all’articolo 94, paragrafo 1.

Valutazione del rischio di confusione nel merito

Nel ricorso T‑724/18 la ricorrente deduceva un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Il Tribunale conferma innanzitutto che il pubblico di riferimento era composto da professionisti della medicina e dal grande pubblico, con livello di attenzione elevato, e che il territorio rilevante era l’intera Unione europea.

Quanto ai prodotti, il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti della classe 5 in conflitto presentavano una somiglianza almeno tenue. Tale conclusione si fondava su più fattori: destinazione comune, possibile utilizzo congiunto, complementarità in senso lato e coincidenza dei canali di distribuzione, in particolare la farmacia. Il Tribunale precisa che, pur non essendo i prodotti complementari in senso stretto, il loro uso congiunto può essere valorizzato come indice di somiglianza.

Somiglianza tra i segni e interdipendenza dei fattori

Il Tribunale ricorda che il rischio di confusione va valutato globalmente, alla luce dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Qui la commissione di ricorso aveva correttamente rilevato una somiglianza visiva almeno media, una somiglianza fonetica almeno media, se non elevata, e una somiglianza concettuale almeno tenue per una parte del pubblico, poiché l’elemento distintivo del marchio richiesto coincideva con il segno anteriore AUREA.

Dato il carattere distintivo normale del marchio anteriore, la somiglianza almeno tenue dei prodotti poteva essere compensata dalla vicinanza dei segni. Ne deriva che il pubblico poteva credere che i prodotti provenissero dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, con conseguente rischio di confusione.

Esito dei ricorsi e spese

Il Tribunale respinge il ricorso T‑184/19 contro la decisione di rettifica e il ricorso T‑724/18 contro la decisione sul merito dell’opposizione. In materia di spese, applica una soluzione equitativa: ciascuna delle parti principali sopporta le proprie spese, mentre l’interveniente sopporta le proprie.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusionerettifica delle decisioni amministrativespese processuali

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