Sentenza del 07/04/2017 n. 9092 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava il recupero di IVA detratta e di componenti negativi dedotti per fatture relative a lavori di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria eseguiti su un immobile di proprietà delle socie S. e G., concesso in comodato alla società. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che i benefici fiscali spettassero esclusivamente alle proprietarie dell'immobile e che il comodato fosse irrilevante perché registrato successivamente ai documenti fiscali e perché l'attività sociale era stata svolta solo per otto mesi prima della registrazione. Dopo la soccombenza nei primi due gradi, l'Agenzia propose ricorso per cassazione. La Corte, tuttavia, non ha esaminato i motivi di merito: ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata il 27 aprile 2012, ma che l'Agenzia non aveva depositato la copia della sentenza con la relativa relata di notificazione, come richiesto dall'art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata. Non è stata quindi valutata la correttezza della decisione tributaria sul diritto alla detrazione IVA, alla deduzione dei costi o sull'eventuale abuso del diritto. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 369 c.p.c.
Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta.
Quando la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente per cassazione deve depositarne la copia corredata dalla relata di notificazione entro il termine previsto. La mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso, impedendo l'esame dei motivi.
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. n. 20883/2015 e Sezioni Unite n. 9004/2009
La Corte, qualora risulti la notificazione della sentenza, deve accertare se il ricorrente abbia ottemperato all'onere del deposito della copia dell'atto impugnato con la relata di notifica.
Se il ricorrente non allega la relata e dagli atti emerge comunque che la sentenza è stata notificata, il giudice deve verificare il rispetto dell'onere documentale previsto dall'art. 369 c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile, con esame preliminare rispetto all'eventuale inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione gli adempimenti formali e documentali sono essenziali: la mancata produzione di un documento richiesto a pena di improcedibilità può impedire completamente l'esame del merito.
- Se la sentenza impugnata è stata notificata, il termine per proporre ricorso e gli oneri di deposito devono essere verificati con riferimento a tale notificazione; la relata deve essere depositata insieme alla copia della sentenza.
- Il giudice può dichiarare improcedibile il ricorso per un vizio documentale anche quando i motivi di merito potrebbero essere fondati: l'adempimento processuale costituisce una condizione preliminare per l'esame delle censure.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte soccombente è normalmente condannata al pagamento delle spese del giudizio.
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