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Sentenza

Sentenza n. 1008/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento * Quanto al ricorso n. 1012 del 2025 proposto da Rosa Taglialatela: A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo di Taglialatela Rosa: 1. della determinazione RCG n° 2509/2024 del 31/12/2024 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo - approvazione graduatoria”; 2. della graduatoria finale approvata con la determinazione sub 1; 3. dei verbali di concorso (N.1-6) e dei relativi allegati nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente; 4. delle schede di valutazione titoli dei candidati prive di data, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente; 5. di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 per n.4 posti di funzionario amministrativo nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente; 6. dei contratti eventualmente stipulati dall’Amministrazione con le candidate Del Giudice Stefania e Sepe Teresa nelle more della definizione del presente giudizio; 7. della determinazione RCG n° 2680/2023 del 29/12/2023 di indizione della procedura e dell’avviso pubblico di concorso pubblicato il 29.12.2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente 8. del Regolamento Comunale per la disciplina delle progressioni verticali tra categorie giuridiche, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, N. 144/2022 del 25/11/2022, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente nonche’ per l'accertamento del diritto della ricorrente alla attribuzione del punteggio ad essa spettante per i titoli erroneamente non valutati ed alla correzione dei punteggi indebitamente attribuiti alle controinteressate e conseguente condanna della Amministrazione alla adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della posizione rivestita dalla ricorrente nella graduatoria di merito ed alla rettifica della stessa. B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Taglialatela Rosa il 22\3\2025 (MA-1 Taglialatela), per l’annullamento: 1. Della determinazione RCG n° 375 del 12.3.2025 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “procedura comparativa per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo - riapprovazione graduatoria”; 2. della graduatoria finale riapprovata con la determinazione sub 1; 3. del verbale di concorso n.7 e dei relativi allegati nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente; 4. di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 per n.4 posti di funzionario amministrativo nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente; 5. dei contratti eventualmente stipulati dall’Amministrazione con le candidate Del Giudice Stefania e Sepe Teresa nelle more della definizione del presente giudizio; 6. di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo. C) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Sepe Teresa il 24\4\2025 (RI Sepe) per l’annullamento - della Determinazione n. 2509/2024 del 31/12/2024, a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha approvato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo”, nella parte in cui risulta essere lesiva nei confronti della dott.ssa Teresa Sepe; - ove e per quanto di interesse, dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della commissione esaminatrice, nella parte in cui risultano essere lesivi nei confronti della dott.ssa Teresa Sepe; - ove e per quanto di interesse, delle schede di valutazione titoli dei candidati prive di data, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente incidentale; - della determinazione rcg n° 2680/2023 del 29/12/2023 di indizione della procedura e dell’avviso pubblico, se in quanto interpretato in malam partem, di concorso pubblicato il 29/12/2023; - ove e per quanto di interesse, laddove interpretato in malam partem, del regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali tra categorie giuridiche, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 144/2022 del 25/11/2022, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale; - ove e per quanto di interesse, di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, per n. 4 posti di funzionario amministrativo, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente incidentale nonché per l’annullamento - della Determinazione rcg n. 375 del 12/03/2025 a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha riapprovato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo”, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato il punteggio finale (e rettificato) di 73, in luogo degli originari 74 punti attribuiti alla candidata in sede di prima approvazione della graduatoria di merito; - del verbale n. 7 del 10/03/2025 della commissione esaminatrice, nella parte in cui i commissari hanno erroneamente decurtato n. 1 punto alla dott.ssa Teresa Sepe. Nonché per l’accertamento - del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il giusto punteggio, pari a 77.00, in ragione dei titoli e della documentazione da Ella versati, ai fini della partecipazione alla procedura D) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Del Giudice Stefania il 28\4\2025 (RI Del Giudice) per l’annullamento i) in parte qua, della Determinazione RCG n° 2509/2024 del 31/12/2024 e di tutti gli atti del procedimento concorsuale ivi compresi i relativi verbali nonché della successiva Determinazione n. 375/2025 del 12.03.2025 sempre a firma del Dirigente del Settore Personale del Comune di Giugliano; ii) in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi i relativi verbali alla valutazione ed attribuzione del punteggio sui titoli. E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Del Giudice Stefania il 30\4\2025 (MA-1 Del Giudice) per l’annullamento, i)in parte qua, della Determinazione RCG n° 2509/2024 del 31/12/2024 e di tutti gli atti del procedimento concorsuale ivi compresi i relativi verbali nonché della successiva Determinazione n. 375/2025 del 12.03.2025 sempre a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania; ii)in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi i relativi verbali alla valutazione ed attribuzione del punteggio sui titoli. F) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Taglialatela Rosa il 20\6\2025 (MA-2 Taglialatela): per l’annullamento 1. Della determinazione RCG n° 650 del 29.4.2025 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “Conferma della graduatoria relativa alla procedura comparativa per la progressione giuridica tra le aree (cd. progressione verticale) riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per n. 4 posti di funzionario amministrativo ex categoria D”, 2. Della determinazione RCG n° 985 del 17.6.2025 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “Procedura comparativa per la progressione Procedura comparativa per progressione tra le Aree riservata al personale dipendente, a tempo indeterminato, per n. 4 posti di Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari ed EQ. CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022–Presa d’atto verbale commissione”, 3. delle graduatorie finali riapprovate con la determinazione sub 1 e sub 2; 4. dei verbali di concorso n.8 del 17.4.2025 e n.9 del 12.6.2025 richiamati nelle suddette determine, di contenuto sconosciuto in quanto mai notificati, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente; 5. di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 per n.4 posti di funzionario amministrativo nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente; 6. dei contratti eventualmente stipulati dall’Amministrazione nelle more della definizione del presente giudizio; 7. di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti. G) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sepe Teresa il 7\7\2025 (MA Sepe): per l’annullamento -della Determinazione rcg n. 650/2025 del 29.4.2025 (pubblicato in Albo Pretorio on-line dal 29.4.2025 al 14.05.2025), a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha riapprovato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo; - della Determinazione rcg n. 985/2025 del 17.6.2025 (pubblicato in Albo Pretorio on-line dal 17.6.2025 al 2.7.2025), a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha riapprovato, nuovamente, la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo”, confermando la graduatoria di merito (modificata precedentemente con Determinazione rcg n. 375 del 12/03/2025); H) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Del Giudice Stefania il 14\7\2025 (MA-2 Del Giudice): per l’annullamento, anche - della Determinazione RCG n. 650/2025 del 29.04.2025, pubblicata in Albo pretorio on-line dal 29.04.2025 al 14.05.205, a firma del Dirigente Dott. Andrea Euterpio, con cui il Comune ha riapprovato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n.4 posti di funzionario amministrativo”; - della Determinazione RCG n. 985/2025 del 17.06.2025, pubblicata in Albo Pretorio on-line dal 17.06.2025 al 02.07.2025, a firma del Dirigente Dott. Andrea Euterpio, con cui il Comune ha riapprovato nuovamente la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n.4 posti di funzionario amministrativo”; - in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi i relativi verbali alla valutazione ed attribuzione del punteggio sui titoli. * quanto al ricorso n. 1446 del 2025 proposto da Antonio Pennacchio: I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento, 1. della determina RCG n. 2509/2024 del 31.12.2024 e dei relativi allegati con cui il Comune di Giugliano in Campania (NA) ha approvato la graduatoria finale di merito della procedura per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo – approvazione graduatoria relativamente alla “Procedura selettiva interna perla progressione verticale, riservata al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Giugliano in Campania - “Procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022 per n. 4 posti di funzionario amministrativo” – indetto dall’Amministrazione con Determinazione RCG n.2680/2023 del 29.12.2023, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 7, non vincitore, in luogo di essere ricompreso nell''elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso; 2. di tutti i verbali di concorso e dei relativi allegati nelle parti in cui pregiudicano la posizione del ricorrente; 3. di tutti gli altri ulteriori atti e verbali, conosciuti e non conosciuti, redatti dalla Commissione esaminatrice in seno alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/12/2022 per n. 4 posti di funzionario amministrativo, nella parte in cui pregiudicano la posizione del ricorrente; L) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pennacchio Antonio il 10\6\2025 (MA-1 Pennacchio): 1. della determina RCG n. 375/2025 del 12.03.2025 e dei relativi allegati con cui il Comune di Giugliano in Campania, a seguito dei ricorsi amministrativi pervenuti ed acquisiti ai prott. N. 26648 del 22.2.2025 e n. 30811 del 04.3.2025, ha riapprovato la graduatoria finale di merito relativa alla suddetta procedura, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 7, non vincitore, in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella spettantegli; M) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pennacchio Antonio il 17.7.2025 (MA-2 Pennacchio): - della determina RCG n. 650/2025 del 29.04.06.2025 avente ad oggetto: “Conferma della graduatoria relativa alla procedura comparativa per la progressione giuridica tra le aree (cd. progressione verticale) riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per n. 4 posti di funzionario amministrativo ex categoria D” e dei relativi allegati, e della determina n. 985/2025 del 17.06.2025 avente ad oggetto: “Presa d’atto verbale commissione” e dei relativi allegati con cui il Comune di Giugliano in Campania, a seguito dei ricorsi amministrativi pervenuti ed acquisiti ai prott. N. 26648 del 22.2.2025 e n. 30811 del 04.3.2025, ha riapprovato la graduatoria finale di merito relativa alla suddetta procedura, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 7, non vincitore.

Giustizia amministrativa202501446

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie e atti della procedura comparativa per quattro progressioni verticali a funzionario amministrativo, comprese le successive riapprovazioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidata a progressione)

Prevale il privato

La controversia

La candidata collocata al quinto posto con 72 punti ha impugnato la graduatoria originaria e le successive riapprovazioni, deducendo violazione dell'avviso e del regolamento comunale, difetto di istruttoria e motivazione, disparità di trattamento ed eccesso di potere nella valutazione dei titoli propri e delle candidate collocate prima di lei. Ha chiesto il riconoscimento di due punti per il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose con specializzazione pedagogico-didattica, di un punto per l'incarico di referente anticorruzione e trasparenza e la riduzione dei punteggi attribuiti alle candidate Sepe e Del Giudice, in particolare per l'idoneità alla progressione verticale conseguita dalla prima. Il motivo relativo all'anzianità di profilo omogeneo è stato fondato sulla pretesa rilevanza delle mansioni amministrative svolte quando la candidata era formalmente inquadrata come istruttore di vigilanza. La candidata Sepe ha proposto ricorso incidentale chiedendo il riconoscimento di ulteriori punteggi e contestando i punteggi attribuiti alla ricorrente; la candidata Del Giudice ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti, contestando soprattutto la valutazione del corso Valore PA della ricorrente. Un secondo dipendente, collocato al settimo posto con 71 punti, ha impugnato la medesima procedura deducendo genericamente l'omessa valutazione di propri titoli e contestando i punteggi delle candidate precedenti.

La decisione

Il TAR ha riunito i due giudizi. Ha accolto parzialmente il ricorso della candidata collocata al quinto posto: il titolo ulteriore in Scienze Religiose è stato ritenuto attinente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, poiché l'avviso definiva l'attinenza in termini ampi e il CCNL include nell'area anche profili pedagogici e culturali; sono stati riconosciuti due punti. È stato inoltre riconosciuto un punto per l'incarico formalmente conferito di referente anticorruzione e trasparenza, ritenuto autonomo rispetto alle indennità di particolare responsabilità, anche alla luce della diversa valutazione operata per altra candidata. È stata invece respinta la censura sull'anzianità di profilo omogeneo, perché le mansioni amministrative asseritamente svolte durante l'inquadramento come istruttore di vigilanza non erano provate quanto ad anni, frequenza, specificità ed esclusività; corretti, invece, i cinque punti riconosciuti alla candidata inquadrata come istruttore contabile, formalmente assimilato al profilo amministrativo dal CCNL. La candidata principale è stata quindi rideterminata a 75 punti. È stata accolta la censura relativa ai due punti attribuiti alla candidata Sepe per l'idoneità alla progressione verticale del 2022, non risultando tale titolo dichiarato, documentato o motivato; il suo punteggio è stato ridotto a 71 punti. È stata respinta la contestazione del master della Sepe e sono state ritenute improcedibili le censure sui corsi sotto la soglia delle 20 ore, già oggetto di autotutela con la precedente riduzione di un punto. Sono state respinte tutte le censure contro la candidata Del Giudice: la laurea in Lingue e civiltà orientali è stata ritenuta attinente, così come il titolo professionale indicato come certificazione, l'incarico di DEC cumulato con l'indennità di responsabilità e l'anzianità nel profilo contabile. Sono stati respinti i ricorsi incidentali di Sepe e Del Giudice; i motivi aggiunti della Del Giudice del 30 aprile 2025 sono stati dichiarati irricevibili perché tardivi e non fondati su documenti nuovi. Sono stati parzialmente accolti i motivi aggiunti della candidata principale contro le successive riapprovazioni della graduatoria, mentre sono stati respinti quelli di Sepe e Del Giudice. Il ricorso del dipendente collocato al settimo posto è stato dichiarato inammissibile quanto alla censura generica sul proprio punteggio; sono state accolte solo le contestazioni relative ai due punti della Sepe e respinte le altre. Il Comune è stato ordinato a riformulare la graduatoria e a porre in essere gli atti conseguenti, compresa la presa di servizio della candidata principale, la stipula del contratto nella nuova qualifica e il pagamento delle differenze retributive. Spese compensate; contributo unificato del ricorso principale e dei motivi aggiunti della candidata principale posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 6, CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022

    procedura comparativa per la progressione tra le aree

    Costituisce la base contrattuale della procedura di progressione verticale riservata al personale dipendente.

  • art. 7 dell'avviso di procedura comparativa

    è considerato “attinente” tutto ciò che può essere considerato in correlazione con funzioni o attività riferibili al posto oggetto della presente procedura comparativa, in quanto comportante un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle medesime funzioni ed attività

    La clausola impone una valutazione dell'attinenza riferita alle funzioni dell'area e del posto, secondo criteri coerenti e non arbitrari; nel caso concreto ha consentito di riconoscere il titolo in Scienze Religiose e il master in gestione delle imprese.

  • art. 12 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022

    le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative

    La classificazione per aree e profili non è limitata a un'unica specializzazione; l'area dei funzionari comprende professionalità amministrative, contabili, culturali, pedagogiche e altre professionalità specialistiche.

  • Allegato A al CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022

    appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi

    L'elencazione dei profili dell'area dei funzionari è ampia e comprende, tra gli altri, coordinatori pedagogici, specialisti in attività culturali e specialisti in attività amministrative e contabili.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    È richiamato nell'avviso tra gli esempi di competenze professionali valutabili, ma la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 42 c.p.a.

    Il termine per la proposizione dei motivi aggiunti al ricorso incidentale è stato applicato dichiarando tardivi quelli della candidata Del Giudice, non essendo fondati su documenti nuovi conosciuti successivamente.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione all'eccezione di tardività sollevata dal Comune nella memoria depositata in vista della decisione.

Massime di principio

  • Quando un avviso di procedura comparativa richiede che titoli, incarichi ed esperienze siano attinenti al profilo, ma definisce l'attinenza in termini ampi e non individua criteri più specifici, la commissione deve interpretare il requisito alla luce delle declaratorie contrattuali dell'area e delle funzioni del posto, senza introdurre criteri selettivi non previsti dall'avviso.
  • La valutazione discrezionale della commissione sui titoli non è insindacabile quando risulta priva di un parametro tecnico-giuridico verificabile o si discosta da valutazioni rese su situazioni analoghe senza adeguata motivazione.
  • Un incarico formalmente conferito, nominativo e comportante responsabilità specifiche può essere valutato autonomamente tra le competenze professionali, anche se riferito alla stessa annualità nella quale è stata riconosciuta un'indennità di particolare responsabilità, quando il bando consente il cumulo degli incarichi e la loro natura non è dimostrata come identica o assorbente.
  • Nelle procedure comparative, un titolo professionale o un'idoneità concorsuale può essere valorizzato soltanto se dichiarato e documentato dal candidato, oppure se la relativa base documentale risulta comunque acquisita agli atti della procedura; l'attribuzione di punteggio priva di base dichiarativa, documentale e motivazionale è illegittima.
  • L'anzianità di profilo omogeneo deve essere valutata sulla base dell'inquadramento e delle funzioni formalmente comprovate secondo i criteri dell'avviso; mansioni amministrative occasionali o non adeguatamente provate svolte durante l'inquadramento in un diverso profilo non sono sufficienti, mentre l'assimilazione formale prevista dal CCNL può giustificare il riconoscimento del punteggio.
  • I motivi aggiunti sono irricevibili quando ripropongono censure che il ricorrente incidentale avrebbe potuto dedurre tempestivamente con il ricorso originario e non risultano collegati a documenti nuovi effettivamente acquisiti successivamente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimentoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDecadenza e tardività

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