Sentenza del 14/09/2016 n. 7172 - Comm. Trib. Prov. Milano
IVA - PRESUPPOSTO OGGETTIVO - Meri impegni e promesse di accollo - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato ritenuto legittimo il comportamento dell'Ufficio. I meri impegni o le promesse di accollo non integrano un'operazione soggetta a IVA, poiché non realizzano né una cessione di beni né un pagamento anticipato del corrispettivo. Di conseguenza, l'IVA applicata sulle relative fatture è stata disconosciuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'IVA a fatture emesse in relazione a meri impegni o promesse di accollo assunti dalle parti contraenti. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che tali operazioni fossero rilevanti ai fini IVA. L'Ufficio riteneva invece che una semplice promessa o un impegno futuro di accollo non costituisse né una cessione di beni né un pagamento anticipato, totale o parziale, del corrispettivo.
Norme richiamate
Disciplina IVA relativa al presupposto oggettivo dell'imposta
L'IVA si applica solo quando l'operazione realizza una cessione di beni, una prestazione di servizi o un pagamento anticipato rilevante ai fini dell'imposta. Un mero impegno o una promessa di accollo, priva di tali effetti, non costituisce operazione imponibile.
Massime di principio
- L'applicazione dell'IVA richiede la concreta realizzazione di un'operazione economicamente rilevante, non essendo sufficiente un semplice accordo preparatorio o un impegno futuro tra le parti.
- Una promessa di accollo, se non determina una cessione di beni né il pagamento anticipato del corrispettivo, non costituisce di per sé un'operazione soggetta a IVA.
- L'IVA indicata in fattura deve corrispondere a un'operazione effettivamente imponibile; l'emissione della fattura non può trasformare un mero impegno contrattuale in un'operazione soggetta all'imposta.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'assunzione di un obbligo futuro e l'effettiva esecuzione della prestazione o del pagamento: solo quest'ultima, ove ricorrano gli altri requisiti, può determinare l'esigibilità dell'IVA.
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