Cassazione Penale, Ordinanza n. 06951/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Il motivo sull'art. 131-bis c.p. è stato ritenuto manifestamente infondato perché già specificamente confutato in appello sulla base di precedenti condanne ostative.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Deduceva che la decisione di merito avrebbe dovuto applicare l'istituto in relazione al reato per cui era stato giudicato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era manifestamente infondato e sostanzialmente ripetitivo di una questione già esaminata e respinta in appello, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato come ostative pregresse condanne per due episodi di evasione e per un delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuto della stessa specie del reato oggetto del processo.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione di precedenti condanne ritenute ostative, tra cui quelle per evasione e per resistenza a pubblico ufficiale, considerata della stessa specie del reato per cui si procedeva.
art. 337 c.p.
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è stato richiamato come precedente condanna ostativa, ritenuta della stessa specie del reato oggetto del processo.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. è infondata quando il giudice di merito abbia già motivato in modo specifico l'esistenza di precedenti penali ostativi, specie se relativi a reati della stessa specie.
- In sede di legittimità, è manifestamente infondato il motivo che si limiti a riproporre una questione già adeguatamente esaminata e disattesa dal giudice di appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, le pregresse condanne possono assumere rilievo preclusivo quando rivelano una reiterazione criminosa incompatibile con il riconoscimento del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06788/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06858/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06860/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06861/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06862/2025 del 19/02/2025
- ordinanza_penale · 19 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 06864/2025 del 19/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →