Ordinanza n. 42/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui al ricorrente è stato vietato per otto anni, ai sensi dell’art. 6, l. 13 dicembre 1989 n. 401, l’accesso agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello ed è stato ingiunto per sei anni di recarsi presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Torre Annunziata quindici minuti prima dell’inizio del primo e del secondo tempo delle partite di calcio del “-OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore recante divieto di accesso agli stadi e agli impianti sportivi per otto anni e obbligo di presentazione presso un commissariato per sei anni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto questorile chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. La misura, adottata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 401/1989, gli vieta per otto anni l'accesso agli stadi e a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio e gli impone per sei anni di presentarsi presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Torre Annunziata quindici minuti prima dell'inizio del primo e del secondo tempo delle partite di calcio della squadra indicata nel provvedimento. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma il giudice valuta le contestazioni riferibili all'illogicità, sproporzione e contraddittorietà della misura e della relativa motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto carente un evidente fumus boni iuris, considerando la misura cautelare e preventiva di polizia non illogica, sproporzionata o contraddittoria. Il giudice ha valorizzato la recidività del destinatario, risultante da due precedenti provvedimenti analoghi della durata di tre e cinque anni, la denuncia per il reato previsto dall'art. 6-bis della legge n. 401/1989 in relazione ai medesimi fatti e la descrizione accurata della condotta, inserita in un più ampio contesto di violenza di gruppo. Ha inoltre escluso manifestamente il periculum in mora, affermando che la limitazione della possibilità di assistere alle partite della squadra tifata non incide su un diritto fondamentale, trattandosi di attività meramente voluttuaria recessiva rispetto alle imperative esigenze di tutela della pubblica sicurezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 l. 13 dicembre 1989 n. 401
Consente l'adozione del divieto di accesso agli impianti sportivi e delle prescrizioni accessorie nei confronti di soggetti la cui condotta evidenzi esigenze preventive di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 6-bis l. 13 dicembre 1989 n. 401
Il giudice valorizza la denuncia per il reato previsto da questa disposizione come elemento concorrente nella valutazione cautelare della legittimità della misura questorile.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo e costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda di sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Richiamato quale fondamento della tutela dell'identità della parte mediante oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 reg. (UE) n. 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un DASPO può essere negata quando, alla luce della recidività del destinatario, di precedenti provvedimenti analoghi, della denuncia per fatti penalmente rilevanti e della dettagliata descrizione della condotta in un contesto di violenza collettiva, non emerga un evidente fumus boni iuris.
- Una misura di divieto di accesso agli impianti sportivi non è, in sede cautelare, illogica, sproporzionata o contraddittoria quando la sua motivazione descriva puntualmente la condotta e dia conto di elementi concreti indicativi della pericolosità preventiva del destinatario.
- La mera limitazione della possibilità di assistere alle partite della squadra tifata non integra un pregiudizio cautelare incidente su un diritto fondamentale, poiché l'attività di assistere agli incontri sportivi ha natura voluttuaria e deve recedere rispetto alle esigenze imperative di pubblica sicurezza.
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