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Ordinanza

Ordinanza n. 14091/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento 1) del decreto n. -OMISSIS- del 24 settembre 2024 con cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale, indetta con decreto dipartimentale 21 febbraio 2022 n. 34, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 2) del presupposto verbale n. -OMISSIS- del 12 settembre 2024 della Commissione Medica nominata con decreto dipartimentale n. 83 del 27 febbraio 2024, con cui è stato espresso il giudizio di inidoneità posto a base dell’esclusione; 3) di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati;

Giustizia amministrativa202411252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per 300 posti da vigile del fuoco, fondata su un giudizio medico di inidoneità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale indetta per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché il verbale della Commissione Medica contenente il giudizio di inidoneità posto a fondamento dell'esclusione e gli atti connessi. Nel corso del giudizio era stata disposta una verificazione. La relazione contenente gli esiti della verificazione è stata depositata soltanto il 28 maggio 2026, oltre il termine fissato dall'ordinanza che l'aveva disposta e oltre i termini previsti dall'art. 73 c.p.a. per il deposito di documenti e memorie in vista dell'udienza pubblica del 9 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di non poter decidere il merito della controversia all'udienza del 9 giugno 2026, poiché il deposito tardivo della relazione di verificazione non consentiva alle parti di esercitare pienamente il contraddittorio e il diritto di difesa. Ha quindi rinviato la trattazione del merito all'udienza pubblica del 17 novembre 2026, assegnando alle parti un termine ragionevole per svolgere difese in relazione agli esiti della verificazione. Il Collegio ha inoltre precisato che, qualora nelle more si verifichino circostanze sopravvenute idonee a rendere attuale uno specifico periculum in mora, come l'avvio di un nuovo corso di formazione, il ricorrente potrà proporre una nuova e documentata domanda cautelare, anche alla luce delle risultanze della verificazione. È stato disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 73 c.p.a.

    I termini per il deposito di documenti e memorie difensive in vista dell'udienza devono essere rispettati per garantire il pieno esercizio del contraddittorio e del diritto di difesa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione, come modificata dal d.lgs. 101/2018, è richiamata quale ulteriore base normativa per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando una relazione di verificazione è depositata oltre il termine fissato dal giudice e oltre i termini processuali per il deposito di documenti e memorie, la causa non può essere decisa senza consentire alle parti un ragionevole termine per esaminare il documento e svolgere le relative difese.
  • Il rinvio dell'udienza di merito costituisce misura necessaria a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa quando un elemento istruttorio decisivo o potenzialmente rilevante sia acquisito tardivamente al processo.
  • La possibilità di proporre una nuova domanda cautelare può essere riconosciuta quando, nelle more della decisione di merito, sopravvengano circostanze concrete idonee a rendere attuale il periculum in mora, purché la domanda sia specificamente documentata.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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