Cassazione Civile, Sentenza n. 23875/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario proposto dalla ONLUS. Le spese dell'intero giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto che le ONLUS fossero esenti dal contributo unificato per gli atti giudiziari, basandosi su un'interpretazione estensiva dell'art. 27-bis della tabella B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e sull'art. 10 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; i ricorrenti contestavano che l'esenzione dall'imposta di bollo non si traduca automaticamente in esenzione dal contributo unificato e che la normativa non riconosca esenzioni soggettive per le ONLUS rispetto al contributo unificato
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 10
L'art. 10 non opera una sostituzione tale da trasformare le esenzioni dall'imposta di bollo in esenzioni soggettive dal contributo unificato; il contributo unificato è un prelievo distinto e non è volto a riconoscere esenzioni personali alle ONLUS salvo espressa previsione normativa
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, tabella - allegato B, art. 27-bis
gli "atti, documenti, istanze, contratti"
Il termine "atti" va interpretato restrittivamente con riferimento agli atti amministrativi e documentali e non si estende automaticamente agli atti processuali; dunque l'esenzione prevista non comprende, in mancanza di chiara previsione, i ricorsi giudiziari
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, art. 10, comma 5
Le agevolazioni tributarie connesse alle ONLUS devono essere interpretate restrittivamente: le attività "direttamente connesse" alle attività istituzionali si identificano con quelle oggettivamente e strumentalmente funzionali alle finalità istituzionali, non con qualsiasi attività soggettiva
Direttiva 89/665/CEE e Direttiva 2007/66/CE
I principi comunitari di equivalenza ed effettività non impediscono che una normativa nazionale richieda il versamento di tributi giudiziari (come il contributo unificato) per la proposizione di ricorsi in materia di appalti pubblici, purché non venga impedito l'effettivo accesso alla giustizia
Causa C-61/14 (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2015)
La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto europeo l'imposizione del contributo unificato per ricorsi in materia di appalti, precisando che non costituisce discriminazione tra operatori e non viola i principi di equivalenza ed effettività
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 5^, 20 settembre 2013, n. 21522; Sez. Un., 5 maggio 2011, n. 9840)
La giurisprudenza consolidata interpreta l'ambito delle agevolazioni e delle esenzioni tributarie in modo restrittivo e distingue tra atti amministrativi e atti processuali; si afferma inoltre la natura del contributo unificato come prelievo erariale volto a finanziare le spese degli atti giudiziari
Massime di principio
- Le esenzioni previste nella tabella B al D.P.R. 642/1972 vanno interpretate restrittivamente: la parola "atti" tende a riferirsi ad atti amministrativi/documentali e non si estende automaticamente agli atti processuali quali ricorsi e istanze giudiziarie
- Il contributo unificato è un tributo giurisdizionale distinto (sostitutivo di vari prelievi) e non si ammettono esenzioni soggettive per ONLUS se non previste espressamente dalla norma
- Le agevolazioni tributarie devono essere ricondotte a quanto espressamente previsto dalla legge; non è consentito ricorrere all'analogia per estendere esenzioni
- Il pagamento anticipato del contributo unificato non preclude la possibilità di ottenere il rimborso dalla parte soccombente in caso di esito favorevole; la regola della condanna alle spese include, di norma, il rimborso dei tributi giudiziari anticipati
- Il diritto dell'Unione (principi di equivalenza ed effettività) non impedisce che lo Stato richieda contributi giudiziari per l'accesso alla giustizia in materia di appalti, salvo che ciò renda ineffettivo l'accesso stesso
- In casi analoghi verificare sempre il testo normativo preciso e la giurisprudenza consolidata: senza una previsione normativa chiara non va riconosciuta un'esenzione soggettiva dal contributo unificato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23975/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23852/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23853/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23858/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23868/2020 del 29/10/2020
- Sentenza civile · 29 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23869/2020 del 29/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →