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Sentenza

Sentenza del 05/02/2020 n. 2607 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione del diniego di revisione della rendita catastale e degli avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007 e 2008 relativi a cinque parcheggi realizzati in autosilos: la ricorrente chiedeva che i parcheggi venissero inquadrati nella categoria catastale E/3 (con applicazione della deroga contributiva/esenzione ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, lett. b)) invece che nella categoria D/8, contestando pertanto la base imponibile usata per gli avvisi emessi da PGE per conto del Comune di Parma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi riconoscendo la categoria E/3 e l'esonero ICI; la CTR ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo corretta l'attribuzione alla categoria D/8 e ha accolto l'appello di PGE (con esclusione dell'obbligo di dichiarazione ICI per altro motivo procedurale). La Cassazione ha confermato la CTR: ha ritenuto infondati i vizi procedurali denunciati (mancata integrazione del contraddittorio, mancata riunione formale degli appelli, ecc.), ha ritenuto legittimo che il concessionario difendesse in giudizio la validità del classamento catastale e ha condiviso l'interpretazione che attribuisce rilievo decisivo all'autonomia funzionale e reddituale e all'attività commerciale svolta negli autosilos, anche se realizzati su suolo pubblico in concessione e soggetti a tariffe approvate dall'ente pubblico. Inoltre la Corte ha respinto la richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di definizione agevolata ritenendo che il versamento della somma minore opera come rinuncia alla ripetizione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. b)

    D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, lett. b

    La ricorrente invocava l'esonero ICI per categorie E/3; la Corte ha ritenuto che, per gli autosilos gestiti in regime imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale, il regime di esonero non si applica e pertanto l'inquadramento in D/8 è corretto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56

    D.Lgs. n. 546/1992, art. 56

    La norma che dispone che le questioni non specificamente riproposte in appello si considerano rinunciate è stata applicata per affermare che talune eccezioni non riproposte dall'appellato sono considerate rinunciate; la Corte ha altresì chiarito che il giudicato interno si è formato sulle questioni effettivamente decise.

  • Codice di procedura civile, art. 335 c.p.c.

    L'obbligo di riunire impugnazioni separate contro la stessa sentenza è norma di chiusura; tuttavia la mancata formalità di riunione non ha effetto quando le impugnazioni sono state comunque trattate, discusse e decise unitariamente dallo stesso collegio.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 (motivi di cassazione)

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5

    I motivi di cassazione per vizi procedurali e per vizio di motivazione sono stati esaminati: la Corte ha ritenuto insussistenti gli errori in procedendo denunciati e ha applicato il principio delle Sezioni Unite sul ridotto sindacato motivazionale (solo anomalie gravi della motivazione giustificano cassazione).

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40

    D.L. n. 262/2006, art. 2, comma 40

    Richiamato come riferimento dottrinale giurisprudenziale: valorizzazione dell'autonomia funzionale e reddituale degli autosilos a fini di classificazione catastale in D/8.

  • D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 143

    D.Lgs. n. 163/2006, art. 143

    La ricorrente aveva sostenuto che l'art. 143 (che ammette realizzazione di opere pubbliche da privati in concessione) sarebbe rilevante per qualificare l'opera come servizio pubblico; la Corte ha ritenuto irrilevante tale riferimento rispetto alla natura imprenditoriale dell'attività di gestione agli effetti del classamento catastale.

  • DPR n. 115 del 2002, art. 13

    Riferimento alle regole sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 8053/2014)

    Sezioni Unite, sent. n. 8053/2014

    Principio interpretativo limitante il sindacato di cassazione sulla motivazione: la Corte ha applicato tale criterio per rigettare i motivi che denunciavano insufficienza o apparente brevità della motivazione della CTR.

Massime di principio

  • Per la classificazione catastale di parcheggi/autosilos conta la natura funzionale e reddituale dell'attività: se l'autosilo è gestito con autonomia economica e svolge attività commerciale, tende ad essere inquadrato in D/8, anche se realizzato su suolo pubblico in concessione e soggetto a tariffe approvate.
  • La gestione in forma imprenditoriale (tariffe, autonomia amministrativa e reddituale, produzione di ricavi) prevale quale criterio per escludere l'applicabilità di esenzioni ICI destinate a servizi pubblici non commerciali.
  • In tema processuale, la mancata notifica di un atto di appello al litisconsorte (es. Comune) non comporta automaticamente nullità quando l'integrazione del contraddittorio sarebbe inutile e l'esito del giudizio non ne risulterebbe influenzato (principio di speditezza e ragionevole durata del processo).
  • La mancata formale riunione di appelli separati contro la stessa sentenza è priva di effetti se le impugnazioni sono state comunque trattate e decise unitariamente dallo stesso collegio; l'omissione è irrilevante se non ha pregiudicato le parti.
  • Le questioni o eccezioni non riproposte in appello dall'appellato si considerano rinunciate (D.Lgs. 546/1992, art. 56): chi vuole far valere una questione deve specificamente riproporla in appello.
  • Il versamento di una somma a titolo di definizione agevolata delle sanzioni, secondo la giurisprudenza, ostacola la restituzione di quanto pagato: il pagamento della somma ridotta è una facoltà che preclude la ripetizione successiva delle somme così versate.
  • In Cassazione il sindacato sulla motivazione è stringente: occorre dimostrare un'anomalia motivazionale grave (mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità) per ottenere l'annullamento per vizio di motivazione.

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