Cassazione Penale, Ordinanza n. 29064/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguardava un giudizio definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per il reato di guida senza patente, con contestazione della recidiva nel biennio. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ma nell'atto di impugnazione non ha dedotto alcun motivo specifico: ha solo dichiarato di voler impugnare la sentenza a suo carico. La Corte ha rilevato che, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché nel caso concreto non era stato neppure enunciato un motivo di ricorso, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere sorretta da motivi specifici rientranti nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; nel caso concreto il ricorrente non aveva indicato alcun motivo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti oggetto di impugnazione
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità del ricorso nei casi previsti
art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per il regime temporale applicabile alla richiesta di patteggiamento e alla relativa impugnativa
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'impugnazione proposta avverso una sentenza di patteggiamento deve contenere motivi specifici e riconducibili ai limiti legali; la mera dichiarazione di voler impugnare la decisione, senza alcuna deduzione argomentativa, integra inammissibilità.
- Quando il ricorso è manifestamente inammissibile nei casi previsti, la Corte può dichiararlo senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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