Cassazione Penale, Sentenza n. 34623/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Nola (1/12/2021) in tema di estorsione rideterminando la pena. La difesa ha dedotto: (i) violazione della legge penale con riferimento all'art. 99 c.p. e all'art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che la recidiva reiterata era solo contestata e non applicata concretamente; (ii) vizio di motivazione perché la Corte territoriale avrebbe riconosciuto la recidiva senza una specifica valutazione della relazione qualificata tra precedenti condanne e reato attuale e avrebbe utilizzato argomenti attinenti alla determinazione della pena non idonei a dimostrare la maggiore pericolosità necessaria per applicare la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, valutando nel loro insieme motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, la recidiva reiterata era stata effettivamente riconosciuta e applicata: il dispositivo indicava un giudizio di equivalenza tra la circostanza attenuante del risarcimento di cui all'art. 62, n.6 c.p. e "le circostanze aggravanti" (quindi anche la recidiva), conformemente all'art. 69, comma 4 c.p. La Corte territoriale ha valutato correttamente che, in presenza della recidiva riconosciuta, il bilanciamento non poteva avere esito diverso. Inoltre la decisione di secondo grado ha comunque ridotto la pena rispetto al primo grado (ricorso non idoneo a configurare reformatio in peius). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Norma citata dalla difesa in prospettiva di violazione nella determinazione della pena; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione rispetto all'applicazione della recidiva e al corretto calcolo della pena.
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come presunta norma violata; la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa a presunti vizi procedurali connessi all'applicazione della recidiva.
art. 62, n. 6 cod. pen.
Riferimento alla circostanza attenuante del risarcimento del danno; la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'equivalenza di tale attenuante con le circostanze aggravanti nel dispositivo, incidendo sul bilanciamento.
art. 69, comma 4 cod. pen.
"le circostanze aggravanti"
Interpretata, in base alla giurisprudenza citata, nel senso che la circostanza aggravante (qui la recidiva reiterata) può essere ritenuta "applicata" anche quando, nel bilanciamento con un'attenuante, impedisce a quest'ultima di produrre il suo effetto concreto di alleggerimento della pena (ossia paralizza l'attenuante).
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 16 d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. L. 15/2022)
Norme richiamate in relazione alle forme di esame del ricorso (procedimento straordinario/semplificato di trattazione dei ricorsi), applicabilità procedurale nella fase di esame.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione alla rideterminazione della pena da parte della Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha osservato che la pena era stata comunque ridotta in secondo grado tenendo conto dei criteri di legge.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per infliggere al ricorrente, ritenuto responsabile della causa di inammissibilità per colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (euros 3.000).
Massime di principio
- La recidiva reiterata può ritenersi 'applicata' anche se, nel giudizio di bilanciamento con un'attenuante, non produce un aumento della pena: essa può semplicemente neutralizzare l'attenuante impedendone l'effetto alleviante (art. 69, comma 4 c.p.).
- Per censurare correttamente il riconoscimento della recidiva è necessario dimostrare che il giudice non abbia effettivamente valutato la relazione qualificata tra le precedenti condanne e il reato attuale; una mera contestazione formale dell'assenza di richiamo espresso al concetto di recidiva non è sufficiente se il dispositivo e la motivazione, letti nel loro complesso, mostrano l'applicazione della recidiva.
- Il dispositivo della sentenza deve essere valutato unitamente alla motivazione: argomentazioni apparentemente assenti nella motivazione possono risultare ricomprese nel dispositivo e nella valutazione d'insieme.
- La Corte d'appello, in sede di merito sulla pena, può rideterminare la pena secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; una riduzione in secondo grado esclude, di regola, il rischio di reformatio in peius a carico dell'imputato.
- Ricorsi che mostrino un'interpretazione distorta o una lettura parziale del complesso decisorio (motivazione + dispositivo) possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne per le spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Se si intende impugnare il riconoscimento della recidiva, è utile contestare in modo puntuale la mancanza di elementi che colleghino le condanne pregresse al profilo di pericolosità attuale e dimostrare che il bilanciamento è stato frutto di errori logico-giuridici e non di semplice valutazione discrezionale.
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