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Sentenza

Sentenza n. 2744/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia n. 471/2025, depositata e resa pubblica il 09.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 892/2025.

Giustizia amministrativa202600257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto la carta del docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia n. 471/2025, notificata al Ministero il 18 settembre 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere la carta del docente per l'importo annuo di 500 euro relativamente alle annualità 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto anche la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudice ordinario, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e provveda entro i successivi 60 giorni a determinare l'importo residuo e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il TAR ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente iniqua la sua applicazione nel caso concreto, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta sia per le circostanze del ritardo, riconducibile principalmente all'eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere applicata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto anche in relazione alla situazione del debitore pubblico e al rischio di locupletazioni eccessive o di sanzioni eccessivamente afflittive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare esecuzione al comando giudiziale entro un termine determinato, verificando la spettanza delle somme sulla base del giudicato e della documentazione prodotta.
  • Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può dichiararne l'inottemperanza e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: la sua applicazione deve essere esclusa quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o comunque sproporzionata, anche considerando l'avvenuta nomina del commissario ad acta, la situazione del debitore pubblico e le cause del ritardo.
  • La nomina di un commissario ad acta può costituire, in relazione alle circostanze del caso concreto, una ragione sufficiente per non applicare contestualmente l'astreinte, soprattutto quando il ritardo dell'amministrazione sia collegato a un contenzioso seriale di eccezionale entità.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dirigente o funzionario pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica, l'attività rientra nei compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, salvo diversa previsione non risultante nel caso esaminato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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