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Sentenza

Sentenza n. 3798/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento del provvedimento prot. n. 257602/2022 del 22.11.2022 ricevuto in data 17.12.2022 con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto il pagamento di € 44.520,00 a titolo di indennità e sanzione di occupazione sine titulo di un’area censita al catasto terreni al foglio 698 part. 334/p per complessivi mq 106 circa, per il periodo 2018/2022, sull’assunto che tale area apparterrebbe al demanio stradale; per l’annullamento e/o declaratoria di sopravvenuta inefficacia per quanto di interesse - di tutti gli atti della procedura espropriativa e segnatamente: della deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 3554 del 3.10.1980, con cui veniva promosso il procedimento di esproprio; dell’atto per Notar R. Bissi del 16.2.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881) con cui la Forus s.p.a. (ora Maccarese spa) cedeva al Comune di Roma la porzione di area oggi identificata al foglio 698, part. 334 ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 13.2.2023; di ogni altro atto menzionato o presupposto espressamente o implicitamente nell’atto per Notar R. Bissi del 16.2.1990 (rep. n. 27412 racc. n. 8881); - degli atti di ricognizione dei beni immobili con cui il Comune di Roma ha trasferito il proprio patrimonio immobiliare sul territorio al Comune di Fiumicino e segnatamente della deliberazione n. 2280 del 13.6.1997, del decreto 532 del 13.7.2000 e del decreto n. 504/2002; per l’annullamento in parte qua dell’elenco immobili “tipo A” Beni demaniali (aggiornato a dicembre 2022) del Comune di Fiumicino ricevuto in copia a seguito di accesso agli atti del 15.3.2023; nonché, per quanto occorrer possa, della deliberazione C.C. della Città di Fiumicino n. 23 del 20.4.2021 e del regolamento sul canone Unico con essa approvato, in relazione ai commi 816 -847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Giustizia amministrativa202310522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento di € 44.520,00 per indennità e sanzione relative all'occupazione sine titulo di un'area ritenuta appartenente al demanio stradale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha trasposto in sede giurisdizionale un ricorso straordinario proposto contro l'ingiunzione comunale relativa all'occupazione sine titulo, per il periodo 2018-2022, di un'area di circa 106 mq. Ha sostenuto che l'area fosse occupata da tempo immemore dalla propria famiglia e che, per effetto dell'usucapione, la proprietà fosse stata da lei acquistata. Ha contestato la validità e l'efficacia della procedura espropriativa risalente agli anni Ottanta-Novanta, deducendo di non essere stata coinvolta, la mancata immissione in possesso dell'amministrazione, l'assenza di un verbale di immissione e la mancata realizzazione dell'opera cui l'esproprio era funzionale. Ha inoltre contestato la qualificazione dell'area come demanio stradale, la quantificazione dell'indennità, la legittimità del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale e l'ingiunzione per difetto di contraddittorio, istruttoria e motivazione. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. Il petitum sostanziale consisteva nell'opposizione a una pretesa patrimoniale del Comune fondata sulla ritenuta occupazione abusiva di un proprio bene. La controversia riguardava quindi diritti soggettivi: da un lato, il diritto di proprietà e la pretesa economica dell'amministrazione; dall'altro, la pretesa della ricorrente di avere acquisito la proprietà per usucapione e la contestazione del titolo pubblico derivante dalla cessione volontaria e dalla procedura espropriativa. La contestazione della natura demaniale dell'area non radica la giurisdizione amministrativa quando è proposta per paralizzare una pretesa patrimoniale relativa all'occupazione abusiva, dovendo essere esaminata dal giudice ordinario. Anche l'invalidità o inefficacia della cessione volontaria intervenuta tra amministrazione e società è stata qualificata come questione pregiudiziale in senso tecnico, da decidere incidenter tantum dal giudice munito di giurisdizione, senza modificare il riparto. È stata indicata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro i termini previsti dalla disposizione.

  • art. 13 l. 2359/1865

    La ricorrente ne ha richiamato la disciplina in relazione alla tempestività della procedura espropriativa, ma il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La controversia avente a oggetto l'opposizione a una pretesa patrimoniale dell'amministrazione per l'occupazione sine titulo di un immobile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché coinvolge diritti soggettivi e non l'esercizio di pubblici poteri.
  • La contestazione della natura demaniale di un'area occupata non radica la giurisdizione amministrativa quando è proposta per paralizzare una pretesa risarcitoria o indennitaria dell'amministrazione fondata sull'occupazione abusiva; la questione deve essere decisa dal giudice ordinario.
  • La contestazione dell'invalidità o inefficacia di una cessione volontaria o di una procedura espropriativa intervenuta tra soggetti diversi dal ricorrente costituisce una questione pregiudiziale in senso tecnico, che il giudice ordinario munito di giurisdizione può decidere incidenter tantum ai fini della controversia patrimoniale.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, individuato in base alla natura della situazione giuridica dedotta e alla causa petendi, non la qualificazione formale delle censure o degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoOccupazione illegittima e acquisizione sanantePatrimonio e alienazioni
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilitàDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiRiparto di giurisdizione

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