Parere n. 247/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla signora Ylenia Anastasio, titolare della impresa individuale “Anastasio Ylenia”, con sede a Termini Imerese, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Cannizzo e Vittorio Fiasconaro, contro il Comune di Cefalù, avverso annullamento della comunicazione del Suap del predetto comune prot. rep_prov_pa/pa-supro/0071461 dell’11 luglio 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento della comunicazione SUAP dell’11 luglio 2024 che ha dichiarato irricevibile e inefficace la SCIA per l’avvio di un’attività di somministrazione e vendita di bevande e alcolici, nonché delle disposizioni del regolamento comunale sulla somministrazione poste a suo fondamento.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La ricorrente aveva presentato il 3 luglio 2024 una SCIA per un’attività di somministrazione e vendita di bevande e alcolici a Cefalù, dichiarando di possedere un diploma conseguito presso un istituto professionale alberghiero. Il Comune ha dichiarato la SCIA irricevibile e inefficace per la mancata attestazione del punteggio minimo previsto dal regolamento comunale del 2012 e per la mancata allegazione del diploma e dell’attestato alimentarista aggiornato. Con il primo motivo, la ricorrente ha contestato la compatibilità del regolamento, che subordina l’apertura al conseguimento di punteggi differenziati per zona e attribuiti anche in base alla distanza dagli esercizi esistenti, alla qualità del servizio e all’esperienza nel settore, con l’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010 e con la direttiva 2006/123/CE. Con il secondo motivo ha dedotto che il diploma poteva essere acquisito d’ufficio o autocertificato e che, in ragione del titolo posseduto, era esonerata dall’obbligo formativo alimentarista. In via subordinata, con il terzo motivo, ha lamentato la mancata attivazione del procedimento di conformazione della SCIA previsto dall’art. 27, comma 7, della l.r. n. 7/2019.
Il parere
Il ricorso è ricevibile perché proposto il 6 novembre 2024 entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento dell’11 luglio 2024. Il primo motivo è accolto nei limiti precisati dal parere: la liberalizzazione non esclude ogni programmazione comunale, ma le restrizioni sono ammissibili solo per zone specificamente sottoposte a tutela e se fondate su esigenze concrete, attuali e non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale o sociale, viabilità o tutela delle zone di pregio, nel rispetto di necessità, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. Il Comune non ha svolto né esplicitato la verifica di compatibilità del regolamento del 2012 con la disciplina primaria sopravvenuta, né ha accertato la tutela dell’area, le criticità territoriali e la pertinenza e proporzionalità dei singoli criteri. È illegittimo il criterio che attribuisce punteggio in funzione della distanza dagli esercizi concorrenti, perché, in assenza di una dimostrazione del suo collegamento con specifiche esigenze territoriali, configura un contingentamento dell’offerta fondato sulla presenza di altri operatori. Gli indici qualitativi sono ammissibili solo se oggettivi e funzionalmente collegati agli interessi tutelati; non basta il generico obiettivo di promuovere la qualità e la specificità locale dei prodotti e dei servizi. È inoltre illegittimo utilizzare la pregressa esperienza nella ristorazione come requisito selettivo ulteriore, poiché favorisce gli operatori già presenti e non è collegata alle esigenze di tutela previste dalla legge, ferma la rilevanza dell’esperienza nei limiti in cui sia richiesta dalla normativa primaria per la sicurezza alimentare, la salute pubblica o l’idoneità professionale. Ne consegue l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente, delle disposizioni regolamentari poste a fondamento dell’atto e, in via derivata, della determinazione comunale dell’11 luglio 2024. Anche il secondo motivo è accolto: ai sensi dell’art. 25 della l.r. n. 7/2019, i documenti detenuti da pubbliche amministrazioni devono essere acquisiti d’ufficio, e il soccorso istruttorio richiede una condotta collaborativa per consentire di rimediare alle carenze meramente documentali, purché non si formi tardivamente un requisito sostanziale prima inesistente. Il Comune non ha tentato di acquisire il diploma né chiesto gli elementi necessari a individuarlo; la mera mancata allegazione non dimostrava l’assenza del requisito. La terza censura, relativa al procedimento conformativo della SCIA, è assorbita. Il Comune conserva il potere-dovere di riesaminare la segnalazione e adottare ulteriori provvedimenti sulla base della normativa vigente e di eventuali limitazioni legittimamente stabilite per zone sottoposte a tutela.
Osservazioni
Primo motivo - Compatibilità del regolamento comunale con l’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010
Accolto nei sensi precisati dal parere. La programmazione comunale degli esercizi di somministrazione è possibile soltanto nelle zone sottoposte a tutela e in presenza di ragioni concrete, attuali e non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale o sociale, viabilità o tutela delle zone di pregio. Il Comune non ha verificato né motivato la compatibilità dei criteri regolamentari con la disciplina primaria sopravvenuta, né la loro pertinenza e proporzionalità rispetto alle caratteristiche dell’area.
Primo motivo - Distanza dagli esercizi di somministrazione esistenti
Accolto. In assenza di una documentata connessione con specifiche criticità territoriali, attribuire punteggio in funzione della distanza dagli esercizi esistenti produce un contingentamento dell’offerta fondato sulla presenza e collocazione degli operatori, in contrasto con l’art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 59/2010.
Primo motivo - Indici qualitativi del servizio
Accolto nei limiti indicati. Gli indici qualitativi possono essere utilizzati solo se oggettivi e funzionalmente collegati alla tutela ambientale, sociale, viabilistica o storico-culturale della zona, sulla base di adeguata istruttoria. Il generico obiettivo di incentivare la qualità e la specificità locale dei prodotti e dei servizi non giustifica, da solo, restrizioni all’accesso al mercato.
Primo motivo - Esperienza pregressa nel settore della ristorazione
Accolto. Il requisito favorisce gli operatori già presenti sul mercato e svantaggia i nuovi entranti senza collegamento immediato con le esigenze di sostenibilità tutelate dall’art. 64. L’esperienza può rilevare nei limiti in cui sia richiesta dalla normativa primaria per la sicurezza alimentare, la salute pubblica o l’idoneità professionale, ma non può essere trasformata in un ulteriore criterio selettivo comunale.
Secondo motivo - Acquisizione d’ufficio e soccorso istruttorio
Accolto. Il Comune avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il documento detenuto da un’altra pubblica amministrazione, oppure chiedere alla segnalante gli elementi necessari per individuarlo. La mancanza dell’allegazione, di natura documentale, non dimostrava da sola l’assenza del requisito sostanziale; nei procedimenti non comparativi l’amministrazione deve inoltre consentire di superare carenze documentali, purché ciò non comporti la formazione tardiva di un requisito prima inesistente.
Terzo motivo - Procedimento di conformazione della SCIA
Assorbito in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo. Il parere non decide autonomamente la censura relativa all’omessa attivazione del procedimento previsto dall’art. 27, comma 7, della l.r. n. 7/2019.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è ricevibile, in quanto è stato proposto il 6 novembre 2024, nel termine di centoventi giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla notificazione dell’atto impugnato, avvenuta l’11 luglio 2024.
Il ricorso straordinario è tempestivo se proposto entro 120 giorni dalla notificazione dell’atto impugnato; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 59/2010
L’esercizio della potestà regolamentare comunale rimane, tuttavia, subordinato al rispetto dei principi di necessità, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Le restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività di servizi devono rispettare i principi indicati e non possono risolversi in barriere ingiustificate o discriminatorie.
art. 64, comma 3, d.lgs. 59/2010
La disposizione consente che tale programmazione preveda, «sulla base di parametri oggettivi e di indici di qualità del servizio», divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture, purché ricorrano «ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale o di viabilità», tali da rendere impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico senza incidere gravemente sui sistemi di controllo, sulla vivibilità del territorio o sulla normale mobilità.
I Comuni possono programmare le aperture e introdurre limitazioni solo nelle zone sottoposte a tutela e in presenza di esigenze territoriali specifiche, non altrimenti risolvibili e adeguatamente dimostrate. I criteri devono essere oggettivi e proporzionati agli interessi protetti; non sono ammissibili criteri economici o basati sulla presenza di altri esercizi. Un sistema di punteggi non è di per sé vietato, ma ciascun parametro deve essere autonomamente giustificato.
direttiva 2006/123/CE
La stessa disciplina, in coerenza con gli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 59 del 2010 e con la direttiva 2006/123/CE, ammette restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività di servizi soltanto se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, non discriminatorie e proporzionate rispetto alle finalità perseguite.
Le restrizioni all’accesso alle attività di servizi devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, applicate senza discriminazioni e proporzionate alle finalità perseguite.
d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147
La successione temporale delle disposizioni non comporta, ex se, l’invalidità sopravvenuta dell’intero regolamento. Essa impone, tuttavia, che le relative disposizioni siano applicate, successivamente all’entrata in vigore della novella normativa, solo nei limiti in cui risultino compatibili con la disciplina primaria sopravvenuta.
La modifica dell’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010 non determina automaticamente l’invalidità integrale del regolamento comunale precedente; dopo la novella, le sue disposizioni possono però essere applicate soltanto nella misura in cui siano compatibili con la normativa primaria sopravvenuta.
art. 25 l.r. 21 maggio 2019, n. 7
L’art. 25 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, letto in coordinamento con i principi generali in materia di soccorso istruttorio, acquisizione d’ufficio e divieto di aggravamento del procedimento, impone all’amministrazione di acquisire direttamente «[i] documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni.», potendo richiedere all’interessato esclusivamente gli elementi necessari per la loro individuazione.
I documenti necessari detenuti istituzionalmente da amministrazioni pubbliche devono essere acquisiti d’ufficio; all’interessato possono essere richiesti soltanto gli elementi per individuarli, non la loro produzione.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
In tali casi l’amministrazione deve tenere una condotta improntata a buona fede e collaborazione, consentendo il superamento delle carenze prettamente documentali che non comportino la formazione tardiva di un requisito sostanziale originariamente inesistente (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1651).
Il soccorso istruttorio consente di rimediare a carenze meramente documentali nei procedimenti non comparativi, purché non si introduca tardivamente un requisito sostanziale che in origine mancava.
art. 7, comma 1, lett. b), l.r. 21 maggio 2019, n. 7
In tali casi l’amministrazione deve tenere una condotta improntata a buona fede e collaborazione, consentendo il superamento delle carenze prettamente documentali che non comportino la formazione tardiva di un requisito sostanziale originariamente inesistente (ex plurimis, Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1651).
La disposizione regionale, in coordinamento con il soccorso istruttorio, richiede un comportamento collaborativo per superare carenze documentali non sostanziali, senza consentire la formazione postuma di requisiti sostanziali.
art. 27, comma 7, l.r. 21 maggio 2019, n. 7
Resta assorbita, di conseguenza, la terza censura avanzata in via subordinata.
Il parere non decide nel merito la censura relativa all’omessa conformazione della SCIA prevista dalla disposizione, che resta assorbita dall’accoglimento del secondo motivo.
Massime di principio
- La programmazione comunale delle attività di somministrazione è legittima soltanto nelle zone specificamente sottoposte a tutela e quando sia giustificata da esigenze concrete, attuali e non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale o sociale, viabilità o protezione delle zone di pregio; le restrizioni devono essere necessarie, adeguate, proporzionate e non discriminatorie.
- L’uso di un sistema di punteggi per l’apertura di esercizi non è illegittimo in sé, ma ogni parametro deve essere oggettivo, istruito e motivato in relazione agli interessi tassativamente tutelati dalla legge; la soglia minima deve essere proporzionata e la zona deve risultare effettivamente sottoposta a tutela.
- Un criterio che attribuisce punteggio in funzione della distanza dagli esercizi esistenti è illegittimo quando, senza dimostrazione di un nesso con specifiche criticità territoriali, limita l’accesso in ragione della presenza o della collocazione dei concorrenti e produce un contingentamento economico dell’offerta.
- Gli indici qualitativi possono fondare restrizioni solo se funzionalmente collegati alla tutela dell’area e sorretti da istruttoria; la promozione generica della qualità o della specificità commerciale non basta a giustificare limitazioni all’accesso al mercato.
- L’esperienza pregressa non può essere aggiunta dal Comune come criterio selettivo che favorisca gli operatori già presenti, salvo che la normativa primaria la richieda per finalità quali sicurezza alimentare, salute pubblica o idoneità professionale.
- Nei procedimenti non comparativi, l’amministrazione deve acquisire d’ufficio i documenti detenuti da altre amministrazioni e consentire la regolarizzazione delle carenze meramente documentali; il soccorso non può però supplire alla mancanza originaria di un requisito sostanziale.
Inefficacia della SCIA per l’apertura di un esercizio di somministrazione a Cefalù
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana esamina un ricorso straordinario contro il provvedimento SUAP dell’11 luglio 2024 che aveva dichiarato irricevibile e inefficace una SCIA per la somministrazione e vendita di bevande e alcolici. Il Comune aveva contestato la mancata attestazione del punteggio minimo previsto dal regolamento comunale del 2012, nonché la mancata allegazione del diploma e dell’attestato alimentarista aggiornato.
Fatti e motivi del ricorso
La ricorrente aveva presentato la SCIA il 3 luglio 2024, indicando di possedere un diploma di scuola professionale alberghiera. Ha contestato il regolamento comunale, nella parte in cui condiziona l’apertura di nuovi esercizi al raggiungimento di punteggi differenziati per zona, sostenendo che i criteri utilizzati non fossero compatibili con l’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010 e con la direttiva 2006/123/CE. Ha inoltre dedotto che il Comune avrebbe dovuto acquisire d’ufficio il diploma e che l’attestato alimentarista non era dovuto in ragione del titolo posseduto. In via subordinata, ha lamentato la mancata attivazione della procedura di conformazione della SCIA prevista dall’art. 27, comma 7, della l.r. n. 7/2019.
Il ricorso straordinario, notificato il 6 novembre 2024, è stato ritenuto ricevibile perché proposto entro i 120 giorni previsti dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Limiti della programmazione comunale
Il Collegio chiarisce che la liberalizzazione non sottrae le attività economiche a ogni regolazione comunale. L’art. 64, comma 3, del d.lgs. n. 59/2010 consente programmazione e limitazioni all’apertura degli esercizi nelle zone sottoposte a tutela, in presenza di ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale o sociale, viabilità o tutela delle zone di pregio. Le misure devono essere fondate su parametri oggettivi e rispettare necessità, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione.
Il regolamento comunale era stato approvato il 1° agosto 2012; il d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147 ha successivamente modificato l’art. 64. Tale successione non comporta automaticamente l’invalidità dell’intero regolamento, ma impone di applicarlo, dopo l’entrata in vigore della novella, solo nella misura in cui sia compatibile con la disciplina primaria sopravvenuta. Il Comune avrebbe quindi dovuto verificare che l’area fosse effettivamente sottoposta a tutela, individuare le esigenze concrete e attuali che giustificavano le limitazioni e motivare pertinenza e proporzionalità di ciascun criterio.
Valutazione dei criteri regolamentari
Il provvedimento comunale si è fondato sulla mancata produzione dell’attestazione di punteggio minimo, senza svolgere un’autonoma valutazione delle caratteristiche dell’area, dell’impatto dell’attività o delle esigenze di tutela.
Il criterio che attribuisce punteggio in ragione della distanza dall’esercizio più vicino è illegittimo in assenza di una dimostrazione del suo nesso con specifiche criticità territoriali: in concreto opera come contingentamento territoriale dell’offerta in funzione della presenza di altri operatori. Una distanza potrebbe rilevare solo se inserita in un’istruttoria documentata, ad esempio sui flussi, sul carico urbanistico, sul rumore, sull’occupazione degli spazi pubblici o sulle esigenze di controllo.
Gli indici qualitativi non sono vietati in assoluto, ma devono essere collegati alla tutela dell’area e non possono ridursi a una preferenza per un determinato settore commerciale. Possono assumere rilievo, se adeguatamente istruiti, misure per contenere rumore e rifiuti, promuovere l’efficienza energetica, limitare l’occupazione del suolo pubblico o tutelare il decoro e la compatibilità con il contesto storico. Non è invece sufficiente il generico obiettivo di incentivare la qualità e la specificità locale dei prodotti e dei servizi.
È inoltre illegittimo attribuire un vantaggio in ragione della pregressa esperienza nella ristorazione, perché il criterio favorisce gli operatori già presenti e svantaggia i nuovi entranti senza un collegamento con le finalità dell’art. 64. L’esperienza può rilevare nei limiti in cui sia richiesta dalla normativa primaria per la sicurezza alimentare, la salute pubblica o l’idoneità professionale, ma non può diventare un requisito selettivo comunale aggiuntivo.
Acquisizione documentale e soccorso istruttorio
È accolto anche il motivo relativo alla documentazione. L’art. 25 della l.r. n. 7/2019 impone di acquisire d’ufficio i documenti necessari detenuti dall’amministrazione procedente o istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, potendo chiedere all’interessato soltanto gli elementi utili a individuarli. Il Comune non ha tentato di acquisire il diploma né ha chiesto alla segnalante indicazioni per reperirlo.
Il Collegio richiama inoltre il dovere di soccorso istruttorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dall’art. 7, comma 1, lett. b), della l.r. n. 7/2019. Nei procedimenti non comparativi, in cui non opera un’esigenza di par condicio, l’amministrazione deve consentire di superare le carenze meramente documentali, purché ciò non comporti la formazione tardiva di un requisito sostanziale originariamente inesistente. La terza censura, relativa alla procedura conformativa della SCIA ex art. 27, comma 7, della l.r. n. 7/2019, resta assorbita.
Esito e conseguenze
Il parere è favorevole all’accoglimento del ricorso. Sono annullate, nei limiti dell’interesse della ricorrente, le disposizioni regolamentari poste a fondamento del provvedimento e, in via derivata, la determinazione comunale dell’11 luglio 2024. Resta salvo il potere-dovere del Comune di riesaminare la SCIA e adottare ulteriori provvedimenti sulla base della normativa vigente, verificando i requisiti di legge e l’eventuale legittimità delle limitazioni applicabili a specifiche zone sottoposte a tutela.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1795/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1799/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1814/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1800/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 13 ott 2026Parere n. 1801/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →