Sentenza del 10/02/2016 n. 2601 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la tassazione applicata alle somme ricevute in forma capitale a seguito della liquidazione della propria partecipazione al fondo previdenziale integrativo aziendale. Chiedeva il rimborso della parte di imposta trattenuta in misura superiore all'aliquota del 12,50%, sostenendo che tale aliquota dovesse applicarsi, almeno per una parte delle somme, in luogo della tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto e rinviando la causa a un'altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, per gli iscritti al fondo anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, la ritenuta del 12,50% si applica soltanto agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 e derivanti dal rendimento netto ottenuto dalla gestione sul mercato del capitale accantonato. La parte qualificabile come sorte capitale è soggetta a tassazione separata; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica integralmente la tassazione separata.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993
La disciplina distingue il trattamento fiscale dei soggetti già iscritti ai fondi di previdenza complementare aziendale prima della sua entrata in vigore.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime della tassazione separata, applicabile alla sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 e integralmente alle somme maturate dal 1° gennaio 2001.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Prevede la ritenuta del 12,50% sulla componente costituita dal rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
Ha fissato il principio secondo cui occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento del fondo, applicando regimi fiscali diversi in base alla natura della somma e al periodo di maturazione.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla liquidazione in capitale di fondi previdenziali integrativi occorre distinguere tra sorte capitale e rendimento finanziario del capitale accantonato.
- La ritenuta del 12,50% non si applica automaticamente all'intera somma liquidata: per i soggetti iscritti prima del D.Lgs. n. 124 del 1993 riguarda soltanto il rendimento netto maturato fino al 31 dicembre 2000.
- La sorte capitale maturata fino al 31 dicembre 2000 è soggetta a tassazione separata, così come tutte le somme maturate dal 1° gennaio 2001.
- La qualificazione contabile e probatoria delle somme come rendimento effettivamente prodotto dalla gestione sul mercato è decisiva per ottenere l'applicazione dell'aliquota del 12,50%.
- Una sentenza cassata con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: il giudice di rinvio deve effettuare un nuovo esame applicando i principi indicati dalla Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 176 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 179 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 10 feb 2016Sentenza del 10/02/2016 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →