Sentenza del 11/02/2020 n. 411 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Costo di trattamento di fine mandato - è deducibile - ammontare- non sindacabile - è tale. Deducibilità costi - auto aziendale - è ammessa - al 40 per cento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del diniego parziale di deducibilità fiscale: 1) deducibilità dell'accantonamento deliberato per il pagamento di una somma a titolo di trattamento di fine mandato (T.F.M. o similare) a favore di amministratori/mandatari; 2) deducibilità dei costi relativi all'autovettura aziendale e determinazione della quota ammessa
La decisione
Il tribunale ha ritenuto legittima la deducibilità del costo relativo alla quota di accantonamento deliberata per il pagamento del trattamento di fine mandato, considerandola inerente all'attività d'impresa; ha inoltre stabilito che i limiti di importo fissati dall'organo sociale non sono sindacabili dall'Agenzia delle Entrate salvo abuso o palese irregolarità. Per quanto riguarda l'autovettura aziendale, è stato confermato che la deducibilità non è totale ma limitata alla misura del 40% dei costi complessivi relativi al veicolo
Norme richiamate
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
Principio generale di deducibilità dei costi inerenti all'attività d'impresa: gli accantonamenti deliberati per obbligazioni di pagamento connessi all'attività sono, se inerenti, deducibili secondo le regole fiscali
Norme fiscali sulla deducibilità delle spese per autovetture aziendali
Le disposizioni fiscali distinguono l'uso dell'autovettura e prevedono limiti percentuali alla deducibilità; nella fattispecie è stata applicata la regola che limita la deducibilità a 40% dei costi
Principio di autonomia nella determinazione degli accantonamenti (diritto societario/contabile)
La determinazione dell'importo da accantonare, se deliberata regolarmente dall'organo competente e motivata come inerente all'attività, non è sindacabile nel merito dall'Amministrazione finanziaria salvo elementi che configurino abuso o artificio
Massime di principio
- Un accantonamento deliberato dall'organo sociale per pagamenti di fine mandato è deducibile se risulta inerente all'attività d'impresa e correttamente contabilizzato; conservare la delibera e la documentazione che ne giustifichi la natura e l'entità
- L'Agenzia delle Entrate non può semplicemente rideterminare arbitrariamente l'importo di un accantonamento deliberato senza elementi probatori di indeterminatezza, inesistenza o artificiosità: la delibera societaria ha rilievo probatorio rilevante
- Per l'autovettura aziendale la deducibilità è limitata: occorre applicare la percentuale prevista (qui 40%) e documentare l'uso aziendale; spese non documentate o uso personale prevalente possono ridurre ulteriormente la deducibilità
- Mantenere sempre documentazione dettagliata (delibere, verbali, contratti, giustificativi di spesa, registri chilometrici) per resistere a contestazioni fiscali e per dimostrare inerente e congruità
- In situazioni analoghe valutare rischio di contestazioni per possibile abuso: se l'accantonamento o le modalità di corresponsione appaiono elusivi o sproporzionati rispetto alla prassi e ai ricavi dell'impresa, l'Amministrazione può avere spunti per contestare
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